Il decreto legislativo n. 182 dispone in merito alle richieste e agli scambi di informazioni tra Eurojust (Agenzia dell’UE per la cooperazione giudiziaria penale) e le autorità nazionali, abrogando la legge n. 41/2005.
Per una disamina approfondita della normativa invitiamo a leggere l’articolo: Cooperazione giudiziaria: pubblicato in GU il d.l. 182/2023 sull’EUROJUST
Indice
1. Il d.lgs. n. 182/23
Sulla G.U. del 9 dicembre è stato pubblicato il Decreto Legislativo 23 novembre 2023, n. 182 recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio”, con entrata in vigore al 24 dicembre 2023. Il decreto legislativo, che consta di 15 articoli e di un allegato, è stato adottato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge n. 127/2022 (legge di delegazione europea 2021), per l’adeguamento della normativa interna alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l’Agenzia dell’UE per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust). A seguito dell’adozione del Regolamento (UE) 2018/1727, il decreto legislativo adegua la disciplina interna, apportando le opportune modifiche alle norme processuali e ordinamentali, nonché abroga la legge n. 41/2005, con cui era stata attuazione alla decisione 2002/87/GAI del 28 febbraio 2005. Il decreto, quindi:
- definisce le procedure di nomina, di rinnovo e di riassegnazione del membro nazionale presso l’Eurojust, nonché dell’aggiunto e dell’assistente e ne definisce i relativi trattamenti economici;
- disciplina i poteri del membro nazionale;
- dispone in merito alle richieste e agli scambi di informazioni tra Eurojust e le autorità nazionali;
- stabilisce che debbano essere designati corrispondenti nazionali di Eurojust presso una pluralità di uffici giudiziari, nonché presso la direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria del Ministero della giustizia e istituisce un sistema di coordinamento tra tutti i corrispondenti nazionali;
- abroga la legge n. 41/2005.
2. La struttura
In particolare, l’articolo 1 definisce l’oggetto del decreto legislativo, individuato nelle norme necessarie ad adattare l’ordinamento giuridico nazionale al Regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), mentre l’articolo 2 prevede che la struttura operativa italiana presso l’Eurojust sia composta:
- dal membro nazionale distaccato presso l’Eurojust, dall’aggiunto del membro nazionale e dall’assistente del membro nazionale (comma 1);
- dall’aggiunto e dagli assistenti nominati ai sensi dell’art. 7 (comma 2), sui quali v. infra.
Il comma 3 precisa che il luogo di lavoro dei componenti della struttura operativa è la sede di Eurojust.
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3. Eurojust: la cooperazione giudiziaria penale
Ai sensi del succitato Regolamento, Eurojust è un organismo dotato di personalità giuridica (art. 1) con sede all’Aja (art. 79). La struttura di Eurojust comprende:
- i membri nazionali (artt. 7 ss), distaccati da ciascuno Stato membro – ad eccezione della Danimarca, che in virtù del protocollo n. 22 non è vincolata dal Regolamento – in conformità al proprio ordinamento giuridico. I membri nazionali sono scelti fra magistrati del pubblico ministero, giudici o rappresentanti dell’autorità giudiziaria con prerogative equivalenti a quelle di un pubblico ministero o giudice a norma del diritto nazionale. I membri nazionali possono essere assistiti da almeno un aggiunto e un assistente. Il mandato dei membri nazionali (e dei loro aggiunti) è di cinque anni ed è rinnovabile una volta. Gli Stati membri conferiscono loro almeno i poteri previsti dal Regolamento affinché possano svolgere i loro compiti;
- il collegio (artt. 10 ss.), composto da tutti i membri nazionali (nonché da un rappresentante della Commissione europea, solo quando il collegio esercita le funzioni di gestione e non funzioni operative), che elegge fra i membri nazionali il presidente e due vicepresidenti di Eurojust;
- il comitato esecutivo (artt. 16), che è responsabile dell’adozione di decisioni amministrative volte ad assicurare il funzionamento di Eurojust, composto dal presidente e dai vicepresidenti, da un rappresentante della Commissione e da due membri del collegio designati secondo un sistema di rotazione biennale;
- il direttore amministrativo (artt. 17 ss.), nominato dal collegio.
4. Sistema di coordinamento nazionale dell’Eurojust per l’Italia
È l’articolo 12 a istituire il Sistema di coordinamento nazionale dell’Eurojust per l’Italia di cui fanno parte i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all’articolo 20 del regolamento, nella finalità di assicurare il coordinamento delle loro attività. Il Sistema, del cui funzionamento è responsabile il corrispondente nazionale dell’Eurojust designato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, che ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale, opera secondo le linee-guida da elaborare entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto in disamina e aggiornare con cadenza almeno biennale, a cura degli stessi corrispondenti nazionali, membri nazionali e punti di contatto, sentito il membro nazionale presso l’Eurojust. I membri del Sistema programmano altresì tutte le iniziative volte ad assicurare l’effettività e l’efficacia delle attività di coordinamento.
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