Evasione fiscale e abuso del diritto: differenze

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 582/2025, ha affrontato il tema della corretta qualificazione delle condotte fiscalmente illecite. Nel farlo, ha corretto un errore di impostazione commesso sia dall’Amministrazione finanziaria che dal giudice d’appello, fornendo importanti chiarimenti sulla distinzione tra evasione fiscale e abuso del diritto.

Chiara Schena 14/01/25
Allegati


La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 582/2025, ha affrontato il tema della corretta qualificazione delle condotte fiscalmente illecite. Nel farlo, ha corretto un errore di impostazione commesso sia dall’Amministrazione finanziaria che dal giudice d’appello, fornendo importanti chiarimenti sulla distinzione tra evasione fiscale e abuso del diritto.

Corte di Cassazione-Sez. Trib.-ord. n. 582 del 10-01-2025

Indice

1. Il fatto giuridico


Il caso prende le mosse da un accertamento fiscale nei confronti di una società, cui veniva contestata la creazione di uno schema societario complesso finalizzato a generare indebiti vantaggi fiscali. L’architettura prevedeva la costituzione di società satellite alle quali veniva formalmente assegnato del personale, che di fatto continuava a operare per la società principale. Le prestazioni venivano poi fatturate come servizi, con conseguente maggiorazione dei costi. Lo schema si completava con la sistematica dismissione delle società dopo alcuni anni, attraverso il trasferimento delle quote sociali e la riduzione del debito erariale mediante dichiarazioni rettificative.

2. Il tema della corretta qualificazione giuridica


L’aspetto più interessante della pronuncia non riguarda tanto i fatti contestati, quanto la loro corretta qualificazione giuridica. L’Amministrazione finanziaria aveva infatti inquadrato la condotta come abusiva del diritto/elusiva, e su questa base si era sviluppato l’intero contenzioso. La questione preliminare, discussa in primo grado, riguardava proprio il mancato rispetto del contraddittorio rafforzato previsto dall’art. 37-bis, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 per le contestazioni di natura elusiva.

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3. Simulazione e fatture false: abuso del diritto?


La Cassazione ha però rilevato come questa impostazione fosse errata alla radice. Nel caso di specie, infatti, non si era in presenza di un utilizzo distorto di strumenti giuridici legittimi (caratteristica tipica dell’abuso del diritto), ma di una vera e propria simulazione. Le prestazioni d’opera, secondo la ricostruzione dell’Agenzia delle Entrate, erano state effettivamente rese, ma da soggetti diversi da quelli indicati nella documentazione contabile – configurando così un’ipotesi di evasione attraverso l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Questa riqualificazione non è un mero esercizio teorico, ma comporta conseguenze pratiche rilevanti. Innanzitutto, viene meno la necessità del contraddittorio rafforzato previsto per le contestazioni elusive. La Corte ha però verificato il rispetto delle garanzie procedimentali generali, constatando sia l’osservanza del termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente, sia la correttezza del contraddittorio endoprocedimentale in materia IVA.
Su quest’ultimo punto, la sentenza offre un’interessante ricognizione della giurisprudenza europea e nazionale, ribadendo che nei tributi armonizzati la violazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostra che il mancato confronto preventivo ha determinato una concreta lesione del diritto di difesa – la cosiddetta “prova di resistenza”.

4. Conclusioni sulla corretta qualificazione dell’evasione fiscale


L’ordinanza fornisce così un importante contributo alla corretta qualificazione delle condotte fiscalmente illecite. La presenza di strutture societarie artificiose e l’antieconomicità delle operazioni non sono necessariamente sintomatiche di condotte elusive, potendo invece costituire il meccanismo attraverso cui si realizza una più tradizionale evasione fiscale. Una distinzione fondamentale, da cui dipende non solo il regime delle garanzie procedimentali, ma anche quello sanzionatorio.

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Chiara Schena

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