Sommario: 1. Il caso: una “progressione criminosa” impropria. – 2. Le ipotesi di reato unitario. Cenni. – 2.1. Segue. Omicidio preterintenzionale. – 2.2. Segue. Omicidio doloso. – 3. Pluralità di reati: l’interruzione del nesso causale e la seconda fase dell’azione. – 3.1. Segue. Occultamento di cadavere e reato aberrante. – 3.2. Segue. Il dolo “colpito a mezzo via dall’errore”: giurisprudenza e dottrina oggi. – 4. Sull’aberratio causae. Conclusioni.
1. Il caso: una “progressione criminosa” impropria.
Si tratta di un tipico caso di scuola, ampiamente dibattuto in dottrina, ma non meno frequente anche nella casistica giurisprudenziale.
L’azione del soggetto attivo della fattispecie presa in esame potrebbe definirsi “bifasica”; l’evento finale è cioè il risultato di due condotte distinte, ma collegate da un vincolo di necessità o presupposizione.
In una prima fase, il soggetto agente colpisce la vittima con atti di percosse o lesioni, ritenendo di aver cagionato la morte del soggetto passivo. Da qui la situazione di apparenza di fatto, per errore colpevole: sotto il profilo oggettivo, infatti, l’evento morte non si è prodotto.
Sotto il profilo soggettivo potrebbe invece configurarsi il dolo delle percosse o lesioni, ovvero il dolo (se eventuale incompatibile con il tentativo, secondo l’orientamento più accreditato in dottrina) dell’omicidio rispetto all’evento morte che, tuttavia, è solo erroneamente supposto: per il nostro diritto penale materiale tale dato interno alla coscienza dell’agente è irrilevante; ciò che conta è la modificazione della realtà naturalistica effettiva. Cogitationis poena nemo patitur.
Se ci fermasse pertanto al primo segmento dell’azione, l’agente risponderebbe di percosse o lesioni, o semmai di tentato omicidio nella sussistenza dei noti requisiti di cui all’art. 56 c.p., ovverosia, oltre al dolo, nella sua componente rappresentativa e volitiva, dell’idoneità e univocità degli “atti” rispetto al delitto in questione.
La vicenda nell’ipotesi teorica qui ricostruita ha tuttavia un seguito. E’ da tale seguito che assume rilevanza giuridica la situazione di apparenza.
Il soggetto attivo, convinto della morte della vittima, dato incidente come visto solo nella sua dimensione interiore, decide di dissimulare quello che ritiene un reato di omicidio consumato, reato “immaginario”, penalmente irrilevante rispetto alla meno grave fattispecie criminosa oggettivamente sussistente e contestabile all’agente. In tal senso rileva l’istituto del reato “putativo” ex art. 49 c.p., come errore “sul fatto” determinato da un errore “di fatto”, ovverosia da una errata percezione della realtà fenomenica che incide sul fatto tipico dell’incriminazione. Diversamente, nella “progressione criminosa”, risolta dalla migliore dottrina a favore del concorso apparente di norme, il soggetto agente muta consapevolmente i suoi propositi delittuosi nella fase esecutiva dell’azione: dalla rappresentazione e volizione di un reato meno grave alla rappresentazione e volizione di un reato più grave, senza che intervenga alcun errore escludente la colpevolezza.
La fattispecie de qua va comunque valutata nel suo insieme: l’evento morte, infatti, in conclusione si produce effettivamente, traslato da una dimensione apparente ad una dimensione fenomenica reale, essendo la seconda condotta dotata di una idoneità causale effettiva.
2. Le ipotesi di reato unitario. Cenni.
La continuità causale è un presupposto fondamentale ai fini dell’unicità del reato. Come si vedrà meglio nel prosieguo tale continuità è disattesa nel caso in esame da un fattore interruttivo della causalità rappresentato dalla seconda condotta del medesimo soggetto agente (v. infra, par. 3).
Tuttavia, per completezza di analisi, si prefigurano criticamente alcune ipotesi di ricostruzione della fattispecie in oggetto secondo lo schema del reato unitario (v. infra, par. 2.1. e 2.2.). In tali denegate ipotesi al soggetto agente dovrebbe ascriversi una sola fattispecie criminosa, in luogo di una pluralità di reati.
2.1. Segue. Omicidio preterintenzionale.
Vi sono almeno due indici sintomatici per l’applicazione di tale fattispecie: gli atti diretti a percuotere o a ledere (che secondo alcuni autori potrebbero anche non raggiungere la soglia del tentativo penalmente rilevante ex art. 56 c.p.) e l’evento morte come conseguenza ulteriore non voluta, nemmeno a titolo di dolo eventuale, ipotizzando che la prima condotta integri i reati di percosse o lesioni e non il tentato omicidio.
L’ipotesi dell’omicidio preterinzionale ex art. 584 c.p. va tuttavia esclusa sotto il profilo causale, ovverosia per difetto di un nesso di causalità, da intendersi quale elemento costitutivo indefettibile della fattispecie de qua, tra la prima condotta sorretta dal dolo degli atti diretti a commettere uno dei delitti di cui agli artt. 581 e 582 c.p. e l’evento finale. Secondo l’interpretazione della citata disposizione che pare più corretta, l’evento morte deve essere infatti direttamente e non mediatamente consequenziale rispetto agli atti di percosse e lesioni.
Anche aderendo all’interpretazione strutturale dell’omicidio preterintenzionale meno garantista, ovverosia quella del “dolo misto a responsabilità oggettiva”, tale fattispecie va pertanto esclusa rispetto al caso oggetto del presente studio.
In linea generale, secondo lo schema del “qui in re illicita versatur”, sarebbe sufficiente la prima condotta criminosa dell’agente, una sorta di mera contaminazione criminale di un soggetto con un fatto di reato, per imputare al medesimo tutte le conseguenze riconducibili direttamente o indirettamente, causalmente o casualmente a quella stessa condotta, successive a quel momento di “interferenza penale”. Estremizzando potrebbe configurasi una responsabilità anche da mero “contatto” con una fattispecie penalmente rilevante.
Tuttavia, è da escludersi che tale responsabilità possa sussistere nel nostro ordinamento anche a prescindere da un accertamento sulla continuità causale tra la condotta di un soggetto e gli eventi, in relazione alla stessa, successivamente prodottisi.
Oltretutto, con l’avvento della Costituzione e, a fortiori, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988 sull’art. 5 c.p., in armonia con il principio della colpevolezza/rimproverabilità sotteso alla finalità rieducativa della pena, si sono rese necessarie letture correttive delle ipotesi di responsabilità oggettiva (per fatto proprio) prospettate dal Codice, con aggiunta di un quid pluris di attribuibilità di un fatto al suo autore, rispetto al mero accertamento del nesso causale tra la condotta del soggetto agente e l’evento.
La causalità è dunque oggi elemento necessario, ma non ancora sufficiente, all’imputazione del fatto, nell’ottica di una più rigorosa interpretazione, costituzionalmente orientata.
In ogni caso, in assenza di un nesso causale “oggettivato” ogni eventuale indagine su quel necessario quid pluris di matrice soggettiva sarebbe inutile, dovendosi di per ciò solo negare la sussistenza di un omicidio preterintenzionale, per assoluta incompatibilità strutturale.
2.2. Segue. Omicidio doloso.
Seguendo la teoria del “dolo generale” a cui avevano aderito la dottrina e la giurisprudenza più risalenti, potrebbe prospettarsi una responsabilità per omicidio doloso ex art. 575 c.p., sulla base di una fictio iuris: opererebbe una sorta di presunzione di permanenza di un dolo solo antecedente (quello della prima condotta), sulla base di una consequenzialità causale tra le due azioni che, almeno per alcuni profili, sussiste, essendo la prima azione senza dubbio condicio sine qua non della seconda. Sulla base del noto ragionamento “controfattuale”, se si elimina in via ipotetica l’antecedente in questione, l’evento non si sarebbe verificato; deve pertanto concludersi che quella condotta è causalmente rilevante rispetto a quel particolare evento prodottosi.
Tuttavia, la teoria della causalità naturale appena applicata trova un suo limite normativo nel secondo comma dell’art. 41 c.p. e deve essere correttamente aggiornata alla luce degli interventi dottrinali e giurisprudenziali di interpretazione correttiva che ne hanno ridotto le maglie di applicazione (v. infra, par. 3).
Oltretutto, secondo la teoria del dolo qui esaminata l’evento del reato andrebbe inteso in senso generale (evento morte in astratto, rispetto a qualsivoglia decorso causale) e non con riferimento all’evento “hic et nunc” (morte in concreto, in relazione ad un particolare decorso causale).
E’ infine pacifico oggi quale sia il momento del dolo: ciò che rileva per la valutazione dell’elemento psicologico dell’illecito nelle forme dolose è l’ultimo atto dotato di idoneità causale rispetto all’evento verificatosi. Del tutto irrilevante risulta pertanto il dolo antecedente o successivo a tale istante della valutazione.
3. Pluralità di reati: l’interruzione del nesso causale e la seconda fase dell’azione.
Si ritiene che il secondo segmento dell’azione vada ragionevolmente isolato dal primo. Sotto il profilo causale infatti la condotta dell’agente sopravvenuta alla condotta iniziale, per quanto trovi nella prima un antecedente necessario o comunque una “occasione”, è rappresentativa di una causa sopravvenuta sufficiente a determinare l’evento ex art. 41, comma 2 c.p., interruttiva del nesso causale in quanto da sola idonea a cagionare la morte della vittima.
A tal fine, la prima condotta potrebbe dirsi inadeguata, non proporzionata, inidonea
ex ante sulla base dell’
id quod plerumque accidit, secondo la teoria della causalità adeguata
[1]. Potrebbe, in alternativa, invocarsi il fattore eccezionale ed imprevedibile della teoria della causalità umana
[2], o ancora la non idoneità sotto il profilo dell’aumento del rischio della prima azione rispetto all’evento, esaurendosi tale rischio nelle percosse o lesioni. E’ questa la teoria dell’imputazione obiettiva dell’evento
[3] la quale presuppone, oltre al nesso condizionalistico (comune anche alle precedenti), che l’azione in questione abbia di fatto aumentato la probabilità di verificazione dell’evento dannoso, affinché possa parlarsi di connessione causale giuridicamente rilevante tra i due fatti esaminati. In ogni caso, qualsivoglia sia l’orientamento prediletto, il risultato non cambia.
Vi è tuttavia un problema comune a tali teorie, elaborate per superare i limiti della teoria condizionalistica. E’ quello della contaminazione del nesso oggettivo causale con il nesso colposo dell’imputazione. La probabilità/prevedibilità/evitabilità, anche se “oggettivate”, in quanto ricondotte all’analisi del nesso causale, o interpretate come minimo comune denominatore di dolo e colpa, rientrano più propriamente nella sfera soggettiva. Si segnala, in proposito, che la Suprema Corte, peraltro pluriorientata rispetto alle suddette teorie della causalità di volta in volta richiamate, riportandosi alla teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento ha di recente palesato la necessità di ricondurre il rischio nella dimensione oggettiva dell’accertamento della tipicità causale
[4].
Fatta tale premessa, l’unico aspetto da valutare è se la condotta (nella specie illecita) dello stesso agente possa essere idonea ad integrare quella causa sopravvenuta di cui all’art. 41, comma 2 c.p.. Nulla quaestio sul fatto illecito del terzo per espressa volontà del Legislatore (art. 41, comma 3 c.p.). Tuttavia, anche senza dover ricorrere ad un’operazione di interpretazione analogica, pare perfettamente inquadrabile nel generico inciso di cui all’art. 41, comma 2 c.p. anche una condotta umana attribuibile al medesimo agente, non ravvisandosi indici testuali o interpretativi idonei ad ostacolare tale applicazione “estensiva”.
Sotto il profilo causale l’azione si scompone dunque in due parti. Optando per la tesi della pluralità di reati, si tratta a questo punto di qualificare giuridicamente la seconda fase dell’azione.
3.1. Segue. Occultamento di cadavere e reato aberrante.
Qualora l’azione di dissimulazione delle tracce del reato coincida, come spesso avviene, con l’occultamento del cadavere di cui all’art. 412 c.p., l’ipotesi normativa più avvicinabile sarebbe quella dell’aberratio delicti nella forma di cui all’art. 586 c.p., come ipotesi particolare di morte quale conseguenza di altro delitto doloso. Si tratta di una speciale applicazione dell’art. 83, comma 2 c.p. che dà luogo ad una particolare ipotesi di concorso formale di reati cui segue un cumulo giuridico delle pene.
Residua il fatto che con riferimento ad altre possibili forme di dissimulazione del reato (si pensi, a titolo esemplificativo, all’ipotesi della simulazione di un suicidio) si porrebbe il problema di individuare correttamente la fattispecie dolosa di base, non sempre di immediata rilevazione.
Oltretutto, anche la stessa contestabilità del reato di occultamento di cadavere non è immune da profili di problematicità. In particolare, la giurisprudenza non esclude la contestabilità del reato in questione con riferimento alla seconda fase dell’azione; tuttavia, tale sussunzione pare viziata ab origine, posto che il cadavere non esiste sul piano fenomenico, ma è solo erroneamente supposto dall’agente. Si tratta in altre parole di un occultamento di cadavere “putativo”, configgente con il principio della necessaria materialità del reato ai fini della punibilità.
Sulla base di tali premesse, sembra dunque preferibilmente optare per la tesi dell’errore colposo, escludente il dolo dell’omicidio (v. infra, par. 3.2.).
3.2. Segue. Il dolo “colpito a mezzo via dall’errore”: giurisprudenza e dottrina oggi.
L’errore di fatto penalmente rilevante (art. 47, comma 1, prima parte c.p.) incide sul fatto tipico ed esclude il dolo dell’omicidio e la punibilità per omicidio doloso. Tale istituto sembra correttamente applicabile al caso di specie, con la particolarità che il fatto oggetto di erronea rappresentazione è la conseguenza di una precedente attività criminosa del medesimo soggetto agente.
Ben diversa è l’ipotesi del dubbio che nel diritto penale prende la forma del dolo eventuale; o del dolo alternativo che nell’ipotesi va escluso (più eventi incompatibili devono essere contemporaneamente oggetto di rappresentazione e volizione) o ancora del dolo indeterminato (più eventi, anche cumulabili, devono essere contemporaneamente oggetto di rappresentazione e volizione: dolus indeterminatus determinatur ab exitu).
Tuttavia, residua la colpa imputabile all’agente (la colpa per non aver correttamente apprezzato la realtà materiale, a nulla rilevando cosa avrebbe fatto il soggetto se avesse saputo di non aver realmente ucciso la sua vittima) e la punibilità per omicidio colposo ex art. 47, comma 1, seconda parte c.p..
Più approfonditamente, pare doversi escludere il concorso formale di reati ex art. 81, comma 1 c.p., in difetto dell’unicità dell’azione, a meno che non si aderisca a quella tesi che ravvisa l’unicità dell’azione nella “contestualità” dei singoli atti; ma anche la continuazione di cui al secondo comma della medesima disposizione, secondo l’orientamento prevalente e pienamente condivisibile per cui un reato doloso non può concorrere con un reato colposo, non potendosi ascrivere tali diversi stati soggettivi ad un “medesimo disegno criminoso”. Potrà dunque correttamente parlarsi di concorso reale di norme e materiale di reati: nella specie, il tentato omicidio (prima fase dell’azione, in alternativa alle percosse o lesioni consumate) e l’omicidio colposo (seconda fase dell’azione).
Questa la soluzione privilegiata dalla giurisprudenza
[5] a cui anche la dottrina sembra prevalentemente aderire.
La giurisprudenza non esclude, inoltre, l’astratta configurabilità di un concorso (formale) del reato di occultamento di cadavere con l’omicidio colposo, anche se, come visto, si tratta di una tesi sotto alcuni aspetti criticabile: se da un lato infatti il dolo dell’omicidio è escluso dall’errore di fatto, il dolo dell’occultamento difetta del suo oggetto materiale.
4. Sull’aberratio causae. Conclusioni.
E’ noto che l’errore penalmente rilevante deve incidere sugli elementi essenziali del fatto. L’errore sul fatto irrilevante non scusa. E’ il caso dell’errore sul nesso causale.
La fattispecie esaminata presenta delle analogie con l’aberratio causae. Anche in tale caso infatti l’evento si produce ugualmente a prescindere dal decorso causale che l’agente si è prefigurato.
E’ istituto dottrinale ed è ininfluente sotto il profilo pratico, salvo i casi in cui la stessa disposizione incriminatrice descriva un decorso causale tipico, disatteso nella pratica. E’ il caso dei reati a condotta vincolata; si pensi, emblematicamente, alla truffa. Ma in tale ipotesi, il decorso causale, tutt’altro che irrilevante, viene dettagliatamente tipizzato dalla legge. Pertanto, affinché si configuri il reato non sarà sufficiente la prefigurazione di un generico nesso causale libero, ma la realizzazione di quel specifico percorso causale descritto dalla norma penale violata, evidenziandosi, in caso contrario, un’atipicità del fatto concreto rispetto alla disposizione incriminatrice astratta.
Come già si è osservato, anche nel caso in esame l’evento inizialmente voluto o prospettato come possibile si produce ugualmente. Tuttavia, mentre nell’aberratio causae opera il principio dell’indifferenza tra le cause equivalenti di cui all’art. 41, comma 1 c.p. e dell’irrilevanza dell’errore su un elemento irrilevante della fattispecie (in particolare, come visto, nei reati a condotta libera o causalmente orientati, tra i quali, esemplare, l’omicidio), nella fattispecie de qua opera l’istituto dell’errore su un elemento costitutivo del fatto tipico (errore “di fatto” che incide “sul fatto”, utilizzando la termologia della più recente dottrina) e dell’interruzione del nesso causale con avvio di un decorso causale nuovo imputabile ad una diversa e sopravvenuta condotta del medesimo soggetto agente ai sensi del secondo comma dell’art. 41 c.p..
Gorizia, 9 giugno 2008
Dott.ssa Maila Bevilacqua
[1] Enunciata per la prima volta in Germania dal fisiologo Von Kries è stata accolta in Italia da autori come Grispigni e Bettiol.
[2] E’ la nota teoria dell’Antolisei, tra gli opposti estremi della teoria della causalità naturale (o condizionalistica, o della condicio sine qua non, o dell’equivalenza delle condizioni) e della causalità adeguata.
[3] E’ evoluzione moderna della teoria della causalità adeguata.
[4] Cass. Pen., Sez. V, 28 gennaio 2003, n. 3946,
Belquacem.
[5] Cass. Pen., Sez. I, 2 maggio 1988, n. 179560, Auriemma. La Cassazione cassò la sentenza di merito che aveva riconosciuto responsabile di omicidio volontario una donna che nell’erroneo convincimento di avere ucciso il figlio appena nato lo aveva avvolto in una coperta e chiuso per occultarlo in un sacchetto di plastica dove il bambino, ancora vivo, aveva trovato la morte per asfissia.
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