Indice
riferimenti normativi: art. 700 c.p.c.
precedenti giurisprudenziali: Trib. Torino, Sez. III, Sentenza del 08/07/2014
1. La vicenda
Un condominio era stato gestito da un amministratore sino al 31/08/2021, data in cui l’assemblea straordinaria del condominio aveva deciso di revocare il mandato a detto professionista. I condomini contestualmente nominavano un nuovo amministratore. Quest’ultimo, a mezzo raccomandata (del 06/10/2021) invitava il collega a provvedere al passaggio di consegne della documentazione condominiale senza ottenere alcun riscontro; di conseguenza (in data 07/03/2022) l’assemblea condominiale autorizzava il nuovo amministratore a conferire mandato ad un legale per agire stragiudizialmente e giudizialmente nei confronti del cessato amministratore; successivamente con ricorso ex art. 700 c.p.c. (depositato in data 21/09/2022) il condominio si rivolgeva al Tribunale al fine di ottenere la consegna da parte dell’ex amministratore, di tutta la documentazione contabile, amministrativa, bancaria e contrattuale in suo possesso del caseggiato. Il condominio ricorrente richiedeva quindi la condanna del convenuto alla consegna della detta documentazione allegando la sussistenza del fumus boni iuris, in ragione dell’intervenuta nomina di un nuovo amministratore e del periculum in mora, in ragione dell’impossibilità di gestione del condominio in assenza della documentazione ad esso relativa.
Si costituiva in giudizio l’ex amministratore concludendo per il rigetto del ricorso in difetto dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris necessari ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare.
2. La questione
Se il precedente amministratore si rifiuta di consegnare la documentazione necessaria alla gestione del condominio, si può agire nei suoi confronti con il provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.?
Potrebbero interessarti anche
- Non è lecito il comportamento dell’ex amministratore che prima della fine del mandato versa sul proprio conto corrente le spese anticipate per il condominio senza la specifica approvazione da parte dell’assemblea della movimentazione bancaria
- Il versamento di un acconto o la sottoscrizione da parte del nuovo amministratore del verbale di consegna della documentazione condominiale non costituisce riconoscimento del credito vantato dall’ex amministratore
- Revoca senza giusta causa dell’amministratore di condominio: tutela risarcitoria o per equivalente
3. La soluzione
Il Tribunale ha dato pienamente ragione al condominio. Secondo lo stesso giudice non può essere messo in discussione il fumus boni iuris, confermato da quanto stabilito dall’articolo 1129 c.c. secondo cui alla cessazione dell’incarico l’amministratore uscente è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio. Quanto al periculum in mora richiesto dall’art. 700 c.p.c. il Tribunale evidenzia come la mancata consegna di tutta la documentazione relativa alla gestione condominiale da parte dell’amministratore uscente impedisca, in concreto, la gestione del condominio da parte dell’amministratore subentrante.
Nel caso di specie, infatti, è stato accertato che l’amministratore uscente deteneva presso di sé l’intera documentazione relativa alla gestione del condominio e non solo alcuni documenti ragion per cui sussisteva l’oggettiva impossibilità per il nuovo amministratore di provvedere alla gestione condominiale. Inevitabile quindi la condanna dell’ex amministratore a consegnare, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, tutta la documentazione in suo possesso relativa all’amministrazione/gestione del condominio nelle mani del nuovo amministratore.
4. Le riflessioni conclusive
La concessione di un provvedimento d’urgenza presuppone la coesistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il primo (fumus boni iuris) consiste nella dimostrazione della verosimile esistenza del diritto per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario, la probabile fondatezza della pretesa azionata; il secondo (periculum in mora) consiste nel fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo rimanga all’esito insoddisfatto, in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile. Questi requisiti ricorrono sicuramente in relazione all’iniziativa cautelare ante causam in via d’urgenza, assunta da un nuovo amministratore condominiale a seguito dell’inadempimento dell’obbligo di consegna della documentazione riguardante il condominio da parte dell’amministratore uscente.
Per evitare la paralisi gestionale, quindi, il nuovo amministratore è sempre legittimato, anche in assenza di una delibera assembleare di autorizzazione, ad agire anche in sede cautelare per ottenere un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., che imponga al precedente amministratore la consegna di tutta la documentazione condominiale necessaria per espletamento dell’incarico gestionale (senza contare il possibile il ricorso alla procedura monitoria ex art. 633 c.p.c., al sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. e alla procedura prevista dall’art. 702-bis c.p.c.). In ogni caso, la Cassazione ha ritenuto penalmente responsabile per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento ex art 700 c.p.c. del giudice (art. 388 c.p.) l’amministratore di condominio che, a incarico finito, nonostante l’ordine in tal senso del giudice civile, non aveva consegnato al nuovo amministratore i conti e le carte condominiali (Cass. pen., sez. IV, 16 luglio 2014, n. 31192).
Volume consigliato
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento