Si è rivelato del tutto inutile, per la donna, invocare la disparità delle proprie condizioni economiche rispetto a quelle dell’ex, così come è stato inutile far presente ai giudici di essere disoccupata e sfornita di redditi, in quanto priva di qualificazione professionale, nonché sprovvista di una propria abitazione, avendo il marito venduto la casa coniugale.
Tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, parametro superato
Circostanze che per la Suprema Corte non sono bastate ad aumentare l’importo dell’assegno in quanto la ricorrente ha invocato un parametro di riferimento, per la commisurazione dell’assegno medesimo, ormai superato dalla recente giurisprudenza di legittimità, ossia, il tenore di vita pregresso goduto in costanza di matrimonio, che non avrebbe più potuto mantenere dato lo stato di disoccupazione. Ebbene la Corte Suprema ricorda che l’adeguatezza dei mezzi a disposizione del richiedente l’assegno, a cui l’art. 5 Legge n. 898/1970 subordina il riconoscimento del contributo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso (così gli ultimi arresti giurisprudenziali, tra cui, Cass. civ. n. 23602/2017 e la nota sentenza Cass. civ. n. 11504/2017).
Inoltre, conclude la Cassazione, se anche la donna – attraverso l’allegazione del proprio stato di disoccupazione, l’indisponibilità di redditi e di un’abitazione – abbia voluto far riferimento ad un diverso parametro, la censura non può comunque trovare accoglimento in sede di legittimità, in quanto volta a sollecitare un nuovo apprezzamento nel merito dei fatti, non consentito a questa Corte.
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Assegno divorzile e nuovi parametri dopo la sentenza n. 11504/2017
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Manuela Rinaldi | 2017 Maggioli Editore
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