Facoltà di accesso a giustizia riparativa: omesso avviso

Scarica PDF Stampa Allegati

L’omesso avviso in ordine alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa contemplato dall’art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen.
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 419, co. 3-bis)
Volume consigliato per approfondire: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 25367 del 9-05-2023

sentenza-da-commentare-art.-4-1.pdf 181 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La questione


All’imputato, su sua richiesta, veniva applicata una pena a norma dell’art. 444 e seguenti cod. proc. pen.
Ciò posto, avverso il provvedimento con cui era applicata la pena appena menzionata, proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato il quale deduceva la nullità conseguente alla violazione degli artt. 129~bis e 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., sostenendosi all’uopo che, che a seguito delle modifiche apportate dalla riforma “Cartabia“, il giudice avrebbe dovuto valutare la possibilità di disporre l’avvio di un programma di giustizia riparativa, facoltà esercitabile anche d’ufficio in base alla nuova previsione contenuta all’art. 129-bis cod.pen., fermo restando che, in ogni caso, l’imputato avrebbe dovuto ricevere l’avviso in ordine alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.


Potrebbero interessarti anche:

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il ricorso proposto era ritenuto manifestamente infondato.
In particolare, gli Ermellini, dopo avere fatto presente che le nuove previsioni contenute all’art. 129-bis e 419, comma 3-bis, cod. proc. pen. non contemplano alcuna ipotesi di nullità nel caso di mancata applicazione, evidenziavano come l’art. 129-bis cod. proc. pen., nel prevedere la possibilità che il giudice disponga d’ufficio l’invio delle parti ad un centro per la mediazione, si limiti a disciplinare un potere – essenzialmente discrezionale – riconosciuto al giudice, senza introdurre espressamente un obbligo di attivarsi, atteso che l’opzione circa la sollecitazione del procedimento riparativo è dettata da una serie di valutazioni che attengono alla tipologia del reato, ai rapporti tra l’autore e la persona offesa, all’idoneità del percorso ripartivo a risolvere le questioni che hanno determinato la commissione del fatto, trattandosi di una valutazione che non impone al giudice di avvalersi del richiamato potere, né di motivare la sua scelta, con la conseguenza che nel caso di mancata attivazione del percorso riparativo non è configurabile alcuna nullità, né speciale, né di ordine generale, non essendo compromesso alcuno dei diritti e facoltà elencati all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen..
Precisato ciò, sempre per i giudici di piazza Cavour, ad analoghe considerazioni si deve pervenire pure in relazione all’omesso avviso in ordine alla facoltà di accedere ai programmi eli giustizia riparativa contemplato dall’art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen. visto che siffatta norma non prevede
alcuna nullità speciale per il caso in cui l’avviso venga omesso, né può ritenersi che l’omissione vada a ledere il diritto dell’imputato di accedere a tale forma di definizione del procedimento, tanto più se si considera che l’avviso in esame, a ben vedere, ha solo una finalità informativa e, peraltro, si inserisce in una fase in cui l’imputato beneficia dell’assistenza difensiva, con la conseguenza che dispone già del necessario presidio tecnico finalizzato alla migliore valutazione delle molteplici alternative processuali previste dal codice, ivi compresa quella di richiedere l’accesso al programma di giustizia riparativa.
Oltre a ciò, si faceva infine presente come la deduzione della nullità della sentenza per una violazione asseritamente intervenuta prima della formulazione della richiesta di patteggiamento, esuli dalle ipotesi rispetto alle quali l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente la proposizione del ricorso in Cassazione.
Tal che, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso era dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

3. Conclusioni


Fermo restando che, come noto, l’art. 419, co. 3-bis, cod. proc. pen. dispone che l’“imputato e la persona offesa sono altresì informate che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa”, con la decisione in esame la Cassazione ha chiarito che siffatta norma non prevede alcuna nullità speciale per il caso in cui l’avviso venga omesso, né può ritenersi che l’omissione vada a ledere il diritto dell’imputato di accedere a tale forma di definizione del procedimento.
E’ dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di tale pronuncia, eccepire alcun profilo di invalidità giuridica ove sia stata omessa siffatta informazione.

Volume consigliato


La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali

FORMATO CARTACEO

Formulario Annotato del Processo Penale

Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.

Valerio De Gioia, Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2024

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento