La disposizione in commento risulta lex specialis rispetto a quella di cui all’art. 2221 c.c. che esplicitamente stabilisce:” gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale , esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali” e a quanto di recente confermato dalla Riforma fallimentare che al co. 3 dell’art. 294“
Rinvio alle norme speciali
1. La liquidazione coatta amministrativa delle imprese di cui all’articolo 293:” comma 1, lettera a) è
disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi speciali ad esse applicabili.
2. I rinvii al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 contenuti in leggi speciali in materia di
liquidazione coatta amministrativa si intendono fatti alle disposizioni del presente codice della crisi
e dell’insolvenza e secondo le norme di coordinamento.
3. Le disposizioni di questo titolo non si applicano agli enti pubblici.”
Pertanto la norma di cui all’art. 14 del d.lgs. 175/2016 quale norma speciale deroga la generale.
La fallibilità delle società in house
Risultano così, legislativamente confermate, le conclusioni alle quali era ormai da tempo pervenuta la giurisprudenza di legittimità, la quale per un verso, ha riconosciuto la sottoponibilità a fallimento delle società partecipate, affinchè queste assumano i rischi connessi all’insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto e attesa la necessità del rispetto delle regole di concorrenza, che impongono parità di trattamento tra quanti operano all’interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesima modalità.
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