Il fallimento di una società è una procedura giudiziaria prevista per affrontare la crisi economica di un’impresa che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. In Italia, la normativa sul fallimento è disciplinata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019), che ha sostituito la vecchia Legge Fallimentare.
Indice
1. Caratteristiche del fallimento
1. Soggetti fallibili:
Possono essere dichiarati falliti gli imprenditori commerciali individuali e le società di persone e di capitali, purché non si tratti di piccoli imprenditori (ovvero, coloro che non superano determinati limiti dimensionali).
2. Presupposti del fallimento:
–Stato di insolvenza: È la condizione in cui l’imprenditore non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Questo stato può essere dichiarato dal tribunale su richiesta del debitore, di uno o più creditori o del pubblico ministero.
–Non piccolo imprenditore: L’imprenditore deve superare specifici limiti dimensionali in termini di attivo patrimoniale, ricavi e debiti.
3. Procedura di dichiarazione di fallimento:
–Istanza: La procedura può essere avviata su istanza di uno dei soggetti legittimati (debitore, creditori, pubblico ministero).
–Udienza: Il tribunale fissa un’udienza per valutare lo stato di insolvenza. Se accerta la sussistenza dei presupposti, dichiara il fallimento con un decreto motivato.
–Curatore fallimentare: Nominato dal tribunale, è responsabile della gestione della procedura fallimentare, inclusa la liquidazione del patrimonio del fallito e la distribuzione del ricavato ai creditori.
2. Effetti del fallimento della società
1. Effetti sul fallito:
Perdita dell’amministrazione dei beni: Il fallito perde la gestione del proprio patrimonio, che passa sotto il controllo del curatore.
Limitazioni alla capacità di agire: Il fallito è soggetto a limitazioni nella capacità di stipulare contratti e svolgere attività imprenditoriali.
2. Effetti sui creditori della società:
Sospensione delle azioni esecutive individuali: I creditori non possono intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali sui beni del fallito.
Ammissione al passivo: I creditori devono presentare le proprie domande di ammissione al passivo per partecipare alla ripartizione del patrimonio del fallito.
3. Effetti sui contratti:
Contratti in corso di esecuzione: Il curatore può scegliere se subentrare nei contratti in corso o scioglierli, a seconda di ciò che è più conveniente per la massa dei creditori.
3. Conclusione della procedura
Chiusura per liquidazione dell’attivo: Avviene quando tutti i beni del fallito sono stati liquidati e il ricavato distribuito ai creditori.
Concordato fallimentare: Un accordo tra fallito e creditori, approvato dal tribunale, che può prevedere la soddisfazione parziale dei crediti e la chiusura anticipata della procedura.
Riabilitazione: Il fallito può essere riabilitato, con la cancellazione delle limitazioni imposte dalla procedura, al verificarsi di determinate condizioni.
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