I REATI EDILIZI E RESPONSABILITA' DEI TECNICI
Ebook - 2013
Nel primo capitolo dell’ebook all’ultimo paragrafo(6. Le false attestazioni ed asseverazioni)viene trattato il tema delle false attestazioni ed asseverazioni.Ebbene al riguardo si può trovare il modo di segnalare che:In riferimento alle attestazioni dei tecnici operanti nell’edilizia il recente DL 21 giugno 2013 n 69 (il c.d. “decreto del fare”) convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera h)) l'introduzione dei commi 5-bis) e 5-ter) all’art. 25 TU 3802001, così prevedendo una modalità alternativa per il rilascio del certificato di agibilità. In particolare a fronte dell’ipotesi ordinaria – secondo la quale (art. 25 comma 1) entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, devono presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità – si prevede che ove l'interessato non proponga tale domanda egli potrà presentare (art. 25 comma 5-bis) una dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.
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