Famiglia: gli illeciti endofamiliari

Redazione 18/12/17

Gli atti illeciti commessi dai genitori nei confronti dei figli e responsabilità civile

In ordine alle relazioni intercorrenti tra genitori e figli, prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, esisteva, nell’area privatistica, una normativa relativamente immunitaria, considerata una logica conseguenza della concezione della patria potestas accolta nel codice del 1942 e dei poteri ad essa connessi.
In sostanza la legge consentiva al genitore l’uso dei mezzi correzionali adeguati alle diverse situazioni concrete. Ad una cattiva condotta del figlio, qualora fosse necessario, poteva seguire una violenta reazione
del padre, che rappresentava esercizio legittimo della potestà e come tale non poteva determinare alcun tipo di responsabilità.

L’immunità anche nei rapporti tra genitori e figli non dipendeva da principi di diritto, ma era ancorata a regole del costume che esprimevano una concezione della famiglia come gruppo chiuso, che non lasciava
trapelare le crisi che avvenivano al suo interno ma le risolveva in base a regole proprie.
I figli venivano trattati non alla stregua di soggetti di diritto, bensì come componenti di un gruppo che si autodisciplinava e, in definitiva, soggetti all’autorità paterna.

Con la riforma del diritto di famiglia si è ridefinito il ruolo genitoriale in funzione dell’interesse morale e materiale della prole, anche se ci si è astenuti − in applicazione del principio di libertà e di autonomia della famiglia – dal proporre modelli, limitandosi, pertanto, a fornire la direttiva contenuta nell’art. 147 c.c. che impone di tenere conto, nell’adempimento dei doveri verso i figli, delle loro capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni.

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Inadempienze e violazioni nell’affido condiviso

Come già accennato, con la riforma del 2006, è mutato profondamente il quadro normativo di riferimento in materia di diritto di famiglia e, ai fini di quanto in questa sede ci interessa, dobbiamo fare riferimento
al secondo comma dell’art. 709 ter c.p.c.
Tale norma prevede che, per il caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di settantacinque euro a un massimo di cinquemila euro a favore della cassa delle ammende.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti 1 e 4, può essere reputata rispondente la finalità di deterrenza attribuita agli istituti. Più problematica è la soluzione della questione con riferimento alle pronunce risarcitorie, alle quali non è estranea una finalità sanzionatoria.
Seconda una parte della dottrina (Da Marzo), la ricostruzione più coerente con la voluntas legis sembrerebbe essere quella che sottolinea la finalità punitiva delle misure risarcitorie, salvo poi comprendere quali siano i criteri di determinazione della somma dovuta.
Al fine di evitare sovrapposizioni delle domande risarcitorie che le parti possono autonomamente proporre, in relazione al pregiudizio all’esistenza e qualità del rapporto parentale, sembrerebbe necessario fare riferimento al solo criterio della gravità della condotta. In tal modo, il risarcimento viene configurato come una pena privata che non si sovrappone alle ordinarie misure risarcitorie.

I presenti contributi sono tratti da

Manuale del risarcimento per il danno alla persona

Aggiornata con la cd. Legge sulla Concorrenza (L. 4 agosto 2017, n. 124) e la riforma della responsabilità medica (L. 8 marzo 2017, n. 24), la II edizione di questa Guida esplica la disciplina del danno alla persona e fornisce al Professionista gli strumenti conoscitivi e operativi per il riconoscimento, la valutazione e il risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale, biologico, morale o esistenziale, alla luce della più recente giurisprudenza, di merito e di legittimità. L’opera esamina non solo gli aspetti generali in materia di responsabilità civile, ma si sofferma anche sui temi di maggiore criticità per le fattispecie più diffuse e più complesse di responsabilità come quella medico-sanitaria, da circolazione stradale, nel rapporti di lavoro e per illeciti endo e esofamiliari. Il volume raccoglie anche una rassegna delle più significative sentenze, incluse quelle dell’anno in corso, suddivise in base alle più importanti e attuali questioni giurisprudenziali, come ad esempio: • Come si accerta la responsabilità “ex contractu” in relazione alle obbligazioni assunte con il contratto di patrocinio? • L’avvocato che fa parte di uno studio legale associato conserva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente? • Quale la responsabilità del medico ginecologo, cui fiduciariamente una gestante si sia rivolta per accertamenti sulle condizioni della gravidanza e del feto, che non abbia adempiuto correttamente la prestazione, per non avere prescritto l’amniocentesi ed all’esito della gravidanza il feto nasca con una sindrome che quell’accertamento avrebbe potuto svelare, se due mesi dopo quella prestazione la gestante abbia rifiutato di sottoporsi all’amniocentesi presso una struttura ospedaliera in occasione di ulteriori controlli? • Quale il riparto dell’onere della prova in tema di responsabilità per i danni cagionati da animale? • Quale la responsabilità dei genitori per il fatto illecito dei figli minori? • Quale l’operatività del danno non patrimoniale cd. da perdita di una persona cara? • Quale il rapporto tra invalidità temporanea e invalidità permanente? • È possibile risarcire il danno parentale da morte sopraggiunta a distanza di quattro anni dal fatto illecito? • Quale il rapporto tra licenziamento e recesso dal patto di prova? • Sussiste una responsabilità del sanitario qualora questi, a fronte di una rara, alterazione, rinvii per più dettagliate informazioni la paziente non a uno specialista dell’alterazione stessa, ma a soggetto non maggiormente specializzato? Novità di questa edizione, il software su Cd-rom allegato al Manuale per il calcolo del risarcimento del danno alla persona, capace elaborare in tempo reale le più articolate e complesse richieste risarcitorie; di facile e intuitivo utilizzo, l’applicativo contiene tutte le tabelle per la liquidazione del danno biologico di uso corrente e costante sul territorio nazionale e consente nell’ipotesi risarcitoria la visualizzazione del danno non patrimoniale da morte e il danno morale collegato alla gravità dell’invalidità.Giuseppe Cassano, Già Docente di Istituzione di Diritto privato nell’Università LUISS di Roma, è Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Roma e Milano della European School of Economics. Studioso dei diritti della personalità, del diritto di famiglia e della responsabilità civile, dirige collane giuridiche per i principali editori giuridici. Ha al suo attivo oltre duecento pubblicazioni incentrate sulle figure emergenti del diritto, con particolare riferimento al nuovo impianto del danno non patrimoniale.Requisiti minimi hardware e software- Sistema operativo Windows® 98 o successivi- Browser Internet- Programma in grado di editare documenti in formato RTF (es. Microsoft Word) 

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