Fase 2: l’interpretazione del termine congiunto e il dpcm del 26 aprile 2020

Il DPCM lo scorso 26 aprile, ha creato molta confusione nei cittadini che da mesi si trovavano ad affrontare drastiche restrizioni dovute dalla diffusione di un virus sconosciuto e mai visto prima d’ora. Il presidente nel decreto ha infatti parlato di misure meno drastiche per chi deve far visita ai parenti e congiunti. Ma cosa si intende realmente col termine congiunto? Oltre all’articolo 307 del codice penale, la definizione non è molto chiara. Il legislatore ha sempre parlato di prossimo congiunto. Sulla base di ciò giuristi e studiosi del diritto hanno cercato di estrapolare da alcuni articoli e sentenze da parte della cassazione una giusta interpretazione e hanno cercato di offrirci una soluzione.

SOMMARIO: 1-Il DPCM DEL 26 aprile2020; 2- Studio e analisi della sentenza della Corte di cassazione, sez. IV Penale, 10 novembre 2014 n.46351; 3- Analisi conclusive.

Si legga anche:”Fase due. Il protocollo di sicurezza anticontagio”

1-Il dpcm del 26 aprile2020

L’art 1 comma 1 del più recente decreto del D.P.C.M., al fine di ridurre gli spostamenti per il contenimento del virus denominato covid-19 e di garantire al contempo libertà ai cittadini, ha cercato di allentare le drastiche misure prese lo scorso marzo. Nel suo ultimo decreto infatti, il presidente del consiglio dei ministri, consente gli spostamenti oltre che per comprovate esigenze lavorative, anche le visite ai parenti purché si trovano sul territorio regionale, ai congiunti e agli affetti stabili. La riapertura, però, sarà circoscritta e molte imprese non riapriranno. Dalla predetta data riprenderanno le attività manifatturiere, commercio all’ingrosso[1], edilizia e cantieri. Tali aziende dovranno rispettare il protocollo INAIL per garantire il contenimento e la non diffusione del virus. Solo in seguito, ossia dal 18 maggio, riapriranno anche i negozi al dettaglio con tutte le accortezze del caso. Infine, dal 1° giugno 2020, dovrebbero ripartire anche bar e ristoranti. Ecco cosa si può o non si può fare nella fase due:

  • Spostarsi per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie
  • I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante
  • È consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Rimarranno invece chiuse le scuole e non si sa se a settembre riapriranno. Per coloro che dovranno sostenere a giugno 2020 la maturità di stato, il tutto avviene su una piattaforma online per evitare contagi e assemblamenti. Vale lo stesso per le università, le quali svolgeranno una didattica online fino a giugno e forse a luglio a discrezionalità dei professori, si potrà ritornare tra i banchi a fare gli esami. E’ però a mio parere una scelta molto azzardata. Nel DPCM si è avuto un lungo dibattito su che cosa significasse il termine congiunto o meglio chi fossero individuati come tali. La definizione del termine “congiunto”, nel nostro ordinamento giuridico non esiste, ma possiamo ben chiarire invece cosa si intende per “prossimo congiunto”. Sul termine congiunto, si è infatti accesa una lunga discussione in quanto definito un termine a tecnico e privo di significato e fondamento giuridico.  La definizione di prossimo congiunto la ritroviamo nel codice penale mentre negli altri codici non ha radici ben salde. L’articolo 307[2] del codice penale, ritiene che i prossimi congiunti sono:” Ascendenti, discendenti, coniuge, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii, nipoti e affini solo se il coniuge non è morto e vi è prole ex art. 307, comma 4.”

2- Studio e analisi della sentenza della Corte di cassazione, sez. IV Penale, 10 novembre 2014 n.46351

In tema di risarcibilità dei pregiudizi di natura non patrimoniale conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona, secondo la sentenza 10 novembre 2014, n. 46351 della Corte Suprema il riferimento ai “prossimi congiunti” della vittima primaria, quali soggetti danneggiati iure proprio, deve essere inteso nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra questi ultimi e la vittima, è proprio la lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva a connotare l’ingiustizia del danno e a rendere risarcibili le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità rilevabili come tali giuridicamente. Con sentenza 8 ottobre 2012 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado – con la quale il Tribunale di Milano, in data 10 ottobre 2011, condannava X per il reato di omicidio colposo per aver cagionato in concorso con Y la morte del pedone Z per violazione del codice stradale. La Corte d’Appello di Milano, rideterminava l’ammontare della somma liquidata, a titolo di provvisionale, in favore della parte civile costituita. Avverso la sentenza del Giudice di secondo grado interponeva gravame di legittimità il difensore del responsabile civile deducendo la violazione dell’art. 74[3] cod. proc. pen. e dell’art. 2697 cod. civ. con riferimento sia alla risarcibilità del danno subito dalla fidanzata non convivente della vittima dell’incidente stradale, sia rispetto alla non corretta applicazione della disciplina dell’onere probatorio, nel caso di richiesta risarcitoria ex art. 185 cod. pen. Va precisato che la giurisprudenza, riconosce tutela alla convivenza more uxorio e questo costituisce la conferma del principio che limita il diritto al risarcimento del danno alla lesione dei soli rapporti affettivi più elevati. Nel caso di specie, la Corte territoriale, a fronte della specifica doglianza in punto risarcimento in favore della fidanzata non convivente della vittima del sinistro stradale, si era limitata a ridurre l’importo liquidato a titolo di provvisionale in favore della stessa. La fidanzata però, non aveva approvato una convivenza stabile con la vittima e tantomeno aveva approvato la fondatezza del legame. Sulla base di ciò, la corte di cassazione ha riconosciuto la risarcibilità in astratto dei danni iure proprio patiti dalla fidanzata non convivente della vittima primaria, evidenziando come a rilevare sul piano dell’an debeatur non sia tanto la sussistenza di rapporti di parentela o di affinità così come civilisticamente definiti, quanto piuttosto la sussistenza di un rapporto tra due soggetti, il quale risulti caratterizzato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti. Per questo motivo la corte di cassazione ha annullato la sentenza della corte territoriale, ritenendo che la sentenza risultava carente da un punto di vista motivazionale ma anche non fondata da un punto di vista risarcitorio. Costituisce oramai approdo della giurisprudenza il diritto al risarcimento danni in favore dei prossimi congiunti, i quali dimostrino che, in conseguenza del fatto di reato altrui, abbiamo patito un danno consistente nella recisione del legame affettivo intercorrente con la vittima. Con la conseguenza che la perdita del rapporto parentale costituisce fatto generatore di danno risarcibile in favore dei prossimi congiunti quale danno iure proprio. Davanti ad una morte del genere infatti. Non è necessario andare alla ricerca in iure di pur evocative categorie giuridiche di danno, ma è sufficiente individuare in facto e a prescindere da inutili superfetazioni e nomenclature risarcitorie, in quale modo l’illecito ha inciso sulla sfera non patrimoniale dei superstiti. La Suprema Corte di cassazione ha riconosciuto la configurabilità di un danno a carico della fidanzata non convivente della vittima primaria di un reato, non rilevando, come detto, la sussistenza in termini di necessarietà di un rapporto di coniugio, quanto piuttosto la ravvisabilità e la prova di uno stabile legame tra due persone, connotato da stabilità e significativa comunanza di vita e di affetti. Possiamo però ancora fare alcuni esempi normativi:

  • 342-ter c.c., in materia di ordini di protezione;
  • 79 c.p.c., quanto alla legittimazione a chiedere la nomina di un curatore speciale per il giudizio;
  • l’art. 21 della l. 247/2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense;
  • l’art. 24, d.lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), che comprende il “prossimo congiunto” tra i legittimati a prestare il consenso al trattamento dei dati personali, per salvaguardare la vita o l’incolumità di un soggetto, impossibilitato a consentire di persona;
  • l’art. 6, D.P.R. 655/1964, in tema di assegnazione di alloggi economici e popolari, ove si menzionano i “prossimi congiunti” tra i componenti il nucleo familiare.

3-Analisi conclusive

La fase 2 è stata secondo alcuni una scelta azzardata. Da studi fatti, se il contagio non si ferma, in questa fase potrebbero esserci dai 3000 ai 2300 decessi da covid-19. In realtà chi ci governa a ben pensato di riaprire tutto per poter far girare ‘economia per far sì da non far cadere l’Italia in un baratro profondo. Nessuno saprà ritenere giusta o sbagliata questa scelta, ma se azionassimo il cervello, se riuscissimo a mantenere le dovute distanze e a prendere le giuste precauzioni, il virus si conterrebbe. Inutile rinchiuderci in casa e farci andare a lavorare perché in questo modo 1 famiglia su 3 verrebbe contagiata se il coniuge non ha mantenuto le giuste distanze e adottato le giuste precauzioni. E’ bene perciò essere responsabili e avere senso civico. Non è un D.P.C.M  a vigilarci costantemente ma sarà il nostro senso di responsabilità a tutelarci.

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Note

[1] DPCM 26 APRILE 2020

[2] “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuatamente

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto

Agli effetti della legge penale, s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”

 

Carmina Valentino

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