Fase due. Il protocollo di sicurezza anticontagio

Una prima lettura congiunta.

Si vada direttamente, nel commentare il nuovo protocollo in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro, alle misure più significative. Tra le quali, sussiste l’obbligo di certificazione medica di “avvenuta negativizzazione” per il rientro dei lavoratori già risultati positivi al Covid 19.

Saltiamo poi una delle misure, precisamente quella relativa all’utilizzo dei DPI, allorchè gli stessi siano previsti, oltre che dalle indicazioni dell’OMS, dall’autorità sanitaria e dalla disponibilità in commercio (sic!), per passare poi nuovamente a due altri incisi. Vale a dire la sanificazione straordinaria degli ambienti alla riapertura nelle situazioni più a rischio (misura n. 4, come anche la rimodulazione dei livelli produttivi, onde consentire il distanziamento, come anche la previsione di orari differenziati. Sotto questo aspetto, oltre alle misure incentivanti, di cui alla premessa del protocollo (c.f.r), viene ribadito ancora una volta (articolo 1) che “L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi • In particolare, le informazioni riguardano o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti”. Viene subito in risalto la valutazione del rischio. Per i cui ambienti, ma anche caratteristiche delle lavorazioni si potrebbe far rimando al documento tecnico INAIL del 23.04.2020.

La valutazione del rischio

Negli allegati dello stesso documento sono infatti state elencate le varie lavorazioni, nelle quali viene specificamente previsto il livello di rischio in relazione alla potenzialità dell’aggregazione sociale che comportano (rischi delle lavorazioni presenti, oltre che negli allegati da pagina 18 in poi, a pagina dieci con le singole specifiche lavorazioni). Ad ogni buon conto, sempre proseguendo nell’analisi della detta norma del protocollo, viene invece perlopiù posto l’accento su obblighi, di informazione da parte del datore di lavoro (mediante depliants), ma anche circa obblighi del lavoratore il quale, in presenza di stati febbrili, dovrà perlopiù astenersi dal fare ingresso nel luogo di lavoro e contagiare. Residua ancora qui, per quanto irguarda la temperatura corporea, la questione relativa alla possibilità, per i datore di lavoro, di un controllo della temperatura corporea, per il quale il rimandi
al dpcm 11 marzo 2020 e, si confida, anche a quanto stabilito dal garante privacy, permangono con le relative problematiche di ordine generale. Altri punti riguardano poi l‘accesso dei fornitori, da contingentare e quindi in modo tale da non creare assembramenti e anzi: contatti, come anche, in ultimo, la sanificazione dei locali di lavoro.

Di questi aspetti se ne occupa compiutamente l’articolo 5 del protocollo, laddove viene infatti stabilito che: “l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione • occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi • l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga) nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020″. Come si vede, questa forse una delle misure più innovative rispetto ai precedenti protocolli, laddove comunque si impone una preventiva messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro. Per le caratteristiche di ordine tecnico, il rimando più opportuno da fare sembra essere quello di cui al documento tecnico INAL già citato, laddove, appunto, viene fatta espressa raccomandazione di rafforzare, in azienda “tutte le misure di igiene già richiamate e va altresì attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell’accesso al luogo di lavoro, secondo le modalità di cui al citato Protocollo. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede (ove presenti), ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni” (c.f.r. doc. 23 aprile 2020 citato). Procedure, queste citate, da seguire, secondo il protocollo il documento, anche nel caso in cui un lavoratore si ammali al lavoro.

Le norme di chiusura infine riguardano, oltre che ancora i dispositivi di protezione individuale, anche la gestione degli spazi comuni. Anche in questo caso, anche senza riferimenti diretti, si consideri la ratio profonda delle norme tutte, tese comunque, come nel caso degli spazi comuni, quali mense ecc… a fare in modo che le stesse non siano ricettacolo di contagio. La normativa, dunque, nel complesso, quindi intesa non solo come protocollo, ma anche come documento INAIL 23 aprile, si occupa perlopiù di ribadire e rafforzare gli obblighi e le misure anticontagio. Infatti, accanto agli obblighi di sanificazione e altro, analizza ancora più compiutamente quali sono le attività a rischio. Per il resto, le problematiche, di ordine generale, a cui anche si è fatto più volte rimando, sono sempre le stesse

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