Si deve escludere che possa assumere rilevanza, in chiave ostativa, il falso omissivo relativo all’esplicitazione di soggetti titolari di cariche rilevanti nel triennio ma non gravati da alcun precedente penale
il concetto di “falso”, così come desunto nell’ordinamento vigente dal codice penale, si configura quale attività o dichiarazione consapevolmente rivolta a fornire una rappresentazione non veritiera, con la conseguenza che il “falso” medesimo non può essere meramente colposo, ma deve essere doloso
il Collegio non sottace che, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 2000 in ordine all’applicazione delle conseguenti sanzioni penali, qualora dal controllo della dichiarazione sostitutiva resa dall’interessato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione medesima, il dichiarante decade dai benefici eventualmente discendenti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (cfr. art. 75 D.P.R. 445 cit.) e che tale conseguenza espressamente comminata dalla legge e applicabile anche al caso di specie (cfr., ad es., T.A.R. Piemonte, Sez. II, 15 aprile 2010 n. 1898 e T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 luglio 2009 n. 4257) di per sé toglierebbe valenza all’assunto della controinteressata secondo il quale la lex specialis, di per sé, non dispone l’esclusione dei ricorrenti in presenza di dichiarazioni inesatte, ma soltanto laddove manchino tout court le dichiarazioni contemplate ai punti da 2.1 a 2.11 della lettera di invito, a loro volta non menzionanti la dichiarazione per cui è causa (cfr. pagg. 4 e 5 lettera invito cit., doc. 9 di parte ricorrente).
Né il Collegio sottace che, secondo un’interpretazione rigorista della giurisprudenza l’omessa dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti prescritti dall’art. 38 del D.L.vo 163 del 2006 giustifica ex se l’esclusione da una procedura ad evidenza pubblica (cfr., ad es., Cons Stato, Sez. V, 12 giugno 2009 n. 3742), trattandosi di circostanza che assume intrinsecamente una valenza autonoma e che incide sulla moralità professionale del concorrente (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III-quater, 27 agosto 2009 n. 8304); e, del resto, nella stessa determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 1 dd. 12 gennaio 2010 parimenti si afferma che “l’aver reso false dichiarazioni sul possesso dei requisiti e delle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara integra … una causa autonoma di esclusione”.
Nondimeno, la giurisprudenza ha in epoca più recente assunto un indirizzo diverso, evidenziando innanzitutto che il concetto di “falso”, così come desunto nell’ordinamento vigente dal codice penale, si configura quale attività o dichiarazione consapevolmente rivolta a fornire una rappresentazione non veritiera, con la conseguenza che il “falso” medesimo non può essere meramente colposo, ma deve essere doloso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 luglio 2009 n. 4504) e, in una fattispecie omologa alla presente, che “in coerenza con la ratio che anima la disciplina in subiecta materia, è oggetto di stigmatizzazione il mendacio idoneo, in chiave funzionale, ad influenzare il dipanarsi della procedura competitiva”, con la conseguenza che, pertanto, “si deve escludere che possa assumere rilevanza, in chiave ostativa, il falso omissivo relativo all’esplicitazione di soggetti titolari di cariche rilevanti nel triennio ma non gravati da alcun precedente penale”, trattandosi di circostanza priva di qualsivoglia offensività rispetto agli interessi presidiati dalle regole che governano la procedura di evidenza pubblica, come tale non stigmatizzabile con la sanzione dell’esclusione” (così, puntualmente, Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 2009 n. 829; cfr., altresì, più recentemente la decisione n. 7967 dd. 9 novembre 2010 n. 7967).
Nel caso qui in esame risulta del tutto assodato che il C_ non ha comunque riportato precedenti penali di sorta e che, pertanto, egli comunque non ricade nelle ipotesi di esclusione contemplate dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D.L.vo 163 del 2006; e se, dunque, l’omessa enunciazione di tale sua posizione nella dichiarazione resa dal V_ non poteva essere preordinata a far illecitamente conseguire ad Controinteressata un vantaggio indebito, deve concludersi nel senso dell’irrilevanza dell’omissione stessa ai fini della permanenza della medesima Controinteressata-Controinteressata 2 nella procedura di scelta del contraente.
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