Il fatto
Due ricorrenti ritenuti responsabili: il primo del delitto di cui all’articolo 648 ter 1 cod. pen., il secondo per il reato di cui all’articolo 648 bis cod.pen., il cui delitto presupposto è costituito dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, proponevano autonomi ricorsi avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Lucca aveva rigettato l’istanza di riesame contro il decreto di sequestro preventivo emesso nei loro confronti.
I motivi di censura prospettati dalle difese riguardavano: la violazione dell’articolo 49/2 cod. pen., attesa la asserita inidoneità delle condotte ad integrare l’elemento materiale richiesto dagli articoli 648 ter 1 e 648 bis cod.pen., la violazione dell’articolo 43 cod. pen., con riferimento all’omessa motivazione sulla carenza dell’elemento psicologico, nonché la violazione dell’articolo 648 ter 1 cod. pen., in considerazione della mancata motivazione sulla censura in ordine alla clausola di non punibilità di cui al quarto comma della predetta norma, atteso l’utilizzo del denaro proveniente dal delitto per estinguere un finanziamento, in adempimento di una propria obbligazione.
Le motivazione della Corte Suprema
Dichiarando manifestamente infondate le prime due censure, è dal terzo motivo di doglianza che la Corte prende le mosse per far luce sulla corretta interpretazione e relativo ambito di operatività della suddetta clausola di non punibilità.
Il quarto comma dell’articolo 648 ter 1 cod. pen., a mente del quale “fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale“, prevede, quindi, l’esclusione della punibilità per tale fattispecie di reato nell’ipotesi in cui i beni, che siano provento di delitto, vengano utilizzati per il solo soddisfacimento di esigenze di natura personale.
La Suprema Corte fanno riferimento al dibattito dottrinale relativo alla suddetta clausola, a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento del delitto di autoriciclaggio, esponendo le due tesi che si sono sviluppate in merito al significato da attribuire alla locuzione “fuori dei casi di cui ai commi precedenti“.
Un primo orientamento, relativamente al quarto comma dell’articolo 648 ter 1 cod. pen., aderisce al significato letterale della disposizione, secondo il quale la fattispecie prevista risulta diversa ed autonoma rispetto a quelle previste nei commi precedenti. I fautori di questa tesi sostengono che la norma abbia una mera funzione di puntualizzazione del primo comma, atteso che alle medesime conclusioni si sarebbe potuti giungere sulla base di un’interpretazione “a contrario” del predetto comma. In particolare, la disposizione normativa nel sanzionare “l’impiego, la sostituzione, il trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto”, implicitamente esclude la punibilità nell’ipotesi in cui i proventi del delitto vengano impiegati per finalità di natura strettamente personale.
Una diversa imposizione offre a un’interpretazione estensiva del quarto comma dell’articolo 648 ter 1 cod. pen., stabilendo che un’interpretazione letterale della locuzione in questione renderebbe superfluo il comma stesso, in quanto mera ripetizione di quanto enunciato nei commi precedenti. Secondo questa parte di dottrina, infatti, a norma del quarto comma sarebbero non punibili tutte quelle condotte che, seppure integranti quelle tipizzate dal primo comma, abbiano come risultato finale quello della mera utilizzazione o godimento personale dei proventi del reato presupposto.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, aderisce orientamento, mettendo in luce che la scelta da parte del legislatore di parole quali “mera”, “personale“, “godimento“, “utilizzazione“ sottintende la necessità di un uso diretto dei beni da parte dell’agente, escludendo che la causa di non punibilità possa estendersi ai casi in cui i proventi del delitto presupposto siano utilizzati per fini personali in maniera “indiretta“, a seguito ed all’esito di operazioni di riciclaggio che abbiano ostacolato concretamente l’individuazione della provenienza delittuosa.
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Giuseppe Miceli | 2017 Maggioli Editore
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