Favorevole al ceto bancario

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Il Tribunale di Trapani si pronuncia sulla nullità della fidejussione prestata dal correntista per contrarietà della stessa alla normativa antitrust.

Il fatto

La Banca, difesa congiuntamente dall’ Avv. Virginia COLLI dello STUDIO LEGALE COLLI e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana MASCELLARO di SMF&P (STUDIO MASCELLARO-FANELLI & PARTNERS), ha ottenuto un importante riconoscimento per l’intero ceto bancario.

In data 22.1.2019, il Tribunale di Trapani ha pubblicato la sentenza n. 77/2019, che a seguito delle precise e motivate eccezioni mosse dalla difesa della Banca, è stata resa a seguito di discussione orale della causa, ex art. 281 sexies c.p.c..

Il Tribunale siciliano si è pronunciato con chiarezza sulla presunta nullità della fidejussione sollevata dalla correntista.

La sentenza in oggetto ha confermato con estrema chiarezza, quanto sostenuto dalla difesa della Banca che ha invocato ed evocato la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 29810 del 2017, secondo la quale il presupposto affinchè possa configurarsi la nullità del contratto di fidejussione è che i contratti contenenti le clausole in oggetto costituiscano specifica applicazione a valle di quelle intese illecite concluse a monte, capaci di ledere la normativa antitrust in materia di concorrenza sleale.

Già gli ermellini avevano precisato nella evocata sentenza che “la stipulazione a valle di contratti o negozi che costituiscano l’applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte” (nella specie :relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fidejussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d’Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L.n.287 del 1990, artt.14 e 20, (in vigore fino al trasferimento dei poteri all’AGCM, con la K.n.262 del 2005, a far dta dal 12.1.2016) a condizione che quell’intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successiva del rapporto he costituiscano la realizzazione di proficui di distorsione della concorrenza”.

La nullità della fideiussione

Il Tribunale di Trapani, dunque, ha negato la presunta nullità della fidejussione per contrarietà della stessa alla normativa antitrust, dichiarando valide ed efficaci le clausole del contratto, in quanto

  1. non ha rilevato in atti alcun dato che potesse far ritenere che tale contratto costituisse specifica applicazione dello schema eventualmente predisposto dall’ABI in ordine alla contrattazione con i terzi;
  2. “non è stato prodotto tale schema al fine di fornire la prova della sussistenza della intesa anticoncorrenziale a monte”.

Chiara ed inequivocabile la chiosa del magistrato siciliano: “In assenza di prova, le clausole in commento perdono ogni profilo di illegittimità”

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