In data 09.11.2017, il Tribunale di Milano ha pubblicato la sentenza n. 11275/17, con cui –“respingendo tutte le domande proposte dagli attori nei confronti della Banca”- ha precisato due profili particolarmente interessanti in materia di: a) formule di calcolo applicabili in materia antiusura nei contratti di mutuo; b) anatocismo nel contratto di mutuo.
Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura (L.108/1996), la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli di mora al momento della pattuizione, risulta errata.
Precisato energicamente che l’infondatezza della “sommatoria” investe sia il profilo logico, che matematico, che giuridico, in quanto si sommano tra loro entità eterogenee.
Altro punto di rilievo della sentenza è la tacitazione della doglianza attorea relativa all’ ”anatocismo congenito”, precisando che il piano di ammortamento alla francese “è coerente con il dettato dell’art.1194, comma 2 c.c.”
Viene inoltre precisato che con l’ammortamento alla francese, la rata rimane costante, ma la quota di interessi, calcolata sul capitale residuo da rimborsare, diminuisce, mentre aumenta la quota capitale presente in ciascuna rata.
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