In data 09.6.2021, il Tribunale di Trapani ha emesso la sentenza n. 504/2021, con cui ha precisato, tra l’altro, due profili particolarmente interessanti in materia di: a) usurarietà del tasso corrispettivo e di mora ex art.- 644 c.p.; b) necessità dell’effettivo pagamento della penale di estinzione anticipata per la eccezione di eventuale usurarietà, c) errata indicazione dell’ISC.
In un giudizio di cognizione ordinaria di restituzione degli indebiti bancari avente ad oggetto un contratto di mutuo stipulato nel 2009 veniva eccepita la usurarietà degli interessi corrispettivi e di mora assumendo la loro cumulabilità ex art. 644 c.p., il Giudice trapanese, ben stigmatizzando la differenza ontologica tra interesse corrispettivo e moratorio, è stato risoluto nel negare la presunta usurarietà così eccepita, invocando l’indirizzo consolidato della Suprema Corte, che, ai fini della nullità ex art. 1815 c.c., ha indicato la valutazione distinta del tasso soglia per l’interesse corrispettivo e del tasso soglia per l’interesse moratorio.
Altro punto di rilievo della sentenza è la posizione assunta dal Tribunale siciliano, in assoluta coerenza con l’intero impianto normativo e giurisprudenziale (cfr. Tribunale Roma sez. XVII, 27/09/2018, n.18278; Tribunale Chieti, 10/09/2019, n.568), in merito alla presunta usurarietà della penale di estinzione anticipata sollevata dal mutuatario. Il Magistrato trapanese chiaramente precisa in sentenza che “la pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell’usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l’erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell’estinzione anticipata del debito da restituzione, nell’ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà. L’obbligazione di pagamento nascente dalla clausola penale non si pone, infatti, in diretta connessione con le obbligazioni principali reciprocamente assunte dalle parti; la somma conseguibile a detto titolo non è pertanto idonea a integrare i profitti illegittimi richiesti per la configurazione del delitto di usura “ .
Punto di notevole interesse è la puntualizzazione del Giudice che, fin quando il mutuatario non provi di aver effettivamente corrisposto la penale di estinzione anticipata, essa resta puramente virtuale
Infine, anche in merito alla contestata erronea indicazione dell’ISC, il Magistrato trapanese è molto attento e rileva che non trova applicazione nel caso di specie la disciplina ex art. 125 bis, commi VI e VII, TUB, attesa l’applicabilità di tale norma ai soli contratti di credito stipulati col “consumatore” in data successiva al 19.9.10 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010). Quattro sono i motivi che portano il Magistrato a rigettare l’eccezione avversaria: a) il mutuo contestato è stato sottoscritto in data 11.6. 2009, (dunque in epoca antecedente il D.Lgs 141/2010); b) non è un contratto in cui il mutuatario sia un “consumatore”; c) l’art. 122, co.1, lett f non consente che il capo II del Titolo VI TUB si applichi “ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili”, come quello oggetto di contestazione; d) l’ISC è uno strumento informativo dell’effettivo costo del finanziamento richiesto, ergo non può definirsi né un tasso di interesse, né una condizione economica del contratto di mutuo e quindi, non rientrando tra le condizioni contrattuali la cui assenza è sanzionata ai sensi dell’art. 117 T.U.B., non comporta l’invalidità del contratto.
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