È stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo “Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”. Tale documento reca le linee guida di quello che, agli occhi del Governo, dovrebbe essere una delle più importanti riforme della fiscalità locale.
Di seguito le previsioni più importanti.
Devoluzione della fiscalità immobiliare
È previsto che, con riferimento agli immobili situati nel territorio comunale, sia devoluto a ciascun Comune il gettito derivante i) dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo dovuta sugli atti di trasferimento a titolo oneroso di immobili, ii) dall’imposta ipotecaria e catastale (salvo che sia relativa ad atti soggetti a IVA), iii) dall’imposta sul reddito delle persone fisiche relativo ai redditi fondiari (con l’esclusione del reddito agrario), iv) dall’imposta di registro e l’imposta di bollo sui contratti di locazione di immobili, v) dai tributi speciali catastali, vi) dalle tasse ipotecarie e vii) dalla cedolare secca sugli affitti di nuova istituzione.
Sul gettito dei tributi sopra menzionati viene istituito un diritto di compartecipazione dello Stato in un ammontare da stabilirsi entro il 30/11/2010 mediante decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze d’intesa con la Conferenza Stato-Città.
Cedolare secca sugli affitti
È prevista altresì la possibilità per il contribuente di optare, facoltativamente, per un regime di tassazione dei proventi da locazione di immobili a uso abitativo alternativo all’IRPEF. Sono esclusi da tale regime coloro che concedono in locazioni i predetti immobili nell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni o nel caso di enti non commerciali.
L’aliquota sarà pari al 25% del canone annuo stabilito dalle parti. Tale regime non prevede deduzioni e può essere applicato anche ai contratti che non sono soggetti all’obbligo di registrazione.
La cedolare fissa dovrà essere pagata entro il termine stabilito per il versamento dell’IRPEF. Dall’IRPEF sarà mutuato anche il regime di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso.
La cedolare sarà, invece, del 20% nel caso di contratti stipulati ai sensi degli art. 2, co. 3 e 8, L. 431/1998.
Imposta municipale propria
L’imposta, istituibile con delibera del Consiglio Comunale a decorrere dal 2014, avrà come presupposto il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale e il trasferimento di immobili in genere.
L’imposta sul possesso, che sostituirà l’ICI, sarà dovuta, per anni solari, da tutti i soggetti che godono sull’immobile di un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) ma non sarà applicata nei casi di abitazione principale.
L’imposta sui trasferimenti sostituirà l’imposta di registro, di bollo, le imposte ipotecarie e catastali nei casi di cessione del diritto di proprietà o altri diritti reali su immobili. L’aliquota sarà del 7% ovvero del 2% nel caso di prima casa. In ogni caso si applicherà nei casi in cui non è dovuta l’imposta sul valore aggiunto.
Imposta municipale secondaria facoltativa
L’imposta municipale secondaria, invece, potrà essere introdotta dai Comuni con un particolare procedimento di consultazione popolare a decorrere dal 2014 e sarà adottata in sostituzione di uno o più dei tributi locali attualmente applicati (es. tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e imposta comunale sulla pubblicità).
SLC – Consulenza Legale e Tributaria
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