Massima |
Le ferie non godute, a causa della malattia, che non vengono poi fatte per la cessazione del rapporto di lavoro, devono sempre essere compensate con il pagamento della indennità sostitutiva. |
Nella decisione in commento del 9 luglio 2012 n. 11462 i giudici della Corte di Cassazione hanno precisato che le ferie che non sono state godute a causa di un periodo di malattia e che, successivamente, non sono state effettuate per la cessazione del rapporto di lavoro, devono essere compensate mediante il pagamento della indennità sostitutiva; ciò anche indipendentemente da quanto previsto dal contratto collettivo di appartenenza.
Nella sentenza in commento i giudici di legittimità hanno evidenziato che al prestatore di lavoro che non abbia goduto del periodo feriale spetti comunque il pagamento delle ferie.
La Corte ha ribadito che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, ove le stesse non siano fruite (1) spetta al prestatore di lavoro l’indennità sostitutiva che, oltre ad avere carattere risarcitorio (2) ha natura retributiva, poiché rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che (3) avrebbe dovuto essere non lavorato poiché destinato al godimento delle ferie annuali.
E’ indifferente l’eventuale responsabilità del datore per il mancato godimento delle ferie stesse.
Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti; già Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”
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(1) Anche senza responsabilità del datore di lavoro.
(2) Per la perdita del bene.
(3) Pur essendo retribuito.
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