Fermo amministrativo e giudice competente

Redazione 10/04/03
Dott. Luciano Lo Prete – Avv. Maria Rita Pistacchio

L’invasione dei “fermi amministrativi dei beni mobili registrati” eseguiti senza alcun rispetto del prossimo ed in violazione dei più elementari principi giuridici del nostro ordinamento (principio del diritto alla difesa, della certezza del diritto, dell’uguaglianza dinnanzi alla legge, ect) e della legge ha creato una moltitudine di scontenti. ma pronti a tutto pur di tornare nella disponibilità della proprio bene mobile registrato..
Il dilemma più grave è quello che nel provvedimento non viene indicata l’autorità cui rivolgersi per poter esporre le proprie difese.
Il fermo amministrativo nasce con l’art.69 del R.D.18/11/1923, n.2440, in materia di contabilità generale dello Stato. L’istituto consente alle Amministrazioni dello Stato di sospendere, temporaneamente, il pagamento a favore di un contribuente che risulta debitore per altri titoli.
Una seconda ipotesi si riscontra nell’art.23 del D.Lgs.vo 472/97.
La più recente e più eclatante si trova nell’art.86 del D.P.R.29/09/73, n.602, nella versione a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs.46/99 e 193/2001.
Prima di questa versione il fermo amministrativo sui beni mobili registrati era stato istituito con l’art.91 bis del D.P.R. 602/73.
Per una migliore comprensione dell’istituto si riporta il testo di tale norma abrogata:
Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo
…..
……
Con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con i Ministri dell’Interno e dei lavori pubblici, sono stabilite le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

Il decreto interministeriale è stato emanato in data 7/09/1998, con il n.503.
A seguito delle modifiche effettuate con il D.Lgs.27/04/2001, n. 193 l’art. 91 bis è stato completamente abrogato e l’istituto del “fermo amministrativo dei beni mobili registrati” è stato inserito nell’art.86 del DPR 602/73. Che recita:
Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo amministrativo dei beni mobili del debitore o dei coobligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
………………..
……………….
Con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con i Ministri dell’Interno e dei lavori pubblici, sono stabilite le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

Questo decreto non è stato ancora emanato, ma i concessionari stanno invadendo l’Italia di fermi amministrativi forti di una circolare ministeriale[ii] che apoditticamente afferma che fino alla emanazione del nuovo decreto si applica il decreto 503/98. Non poteva esservi una peggiore interpretazione.
Tale decreto non è stato ancora emanato, in conformità ai canoni interpretativi del nostro ordinamento, il regolamento di attuazione di una disposizione abrogata resta in vigore fino all’approvazione del regolamento attuativo della disposizione che ha sostituito la vecchia norma, limitatamente, com’è ovvio, a quelle parti che non siano incompatibili con le nuove disposizioni.

Niente di più inesatto!
Vigente l’art.91bis il fermo veniva disposto dalla Direzione Regionale delle Entrate qualora il concessionario non avesse reperito il bene per eseguire il pignoramento.
Erano necessario due eventi:
il mancato pagamento della cartella
il mancato reperimento del veicolo da sottoporre a pignoramento.
In base alla nuova norma il fermo avverrà non appena saranno decorsi i sessanta giorni per il pagamento della cartella e sarà disposto direttamente dal Concessionario.
Le due norme sono diverse e certamente non può applicarsi il regolamento adottato per una norma abrogata; e se è stata abrogata una motivazione ci sarà!
Esso incide sul patrimonio e sui beni del contribuente, deve contenere una motivazione con presupposti certi che tengano conto del pericolo di inadempimento. Ma in molti casi assume quasi l’immagine di un “ricatto”, soprattutto nelle ipotesi di evidente non proporzionalità tra la somma richiesta, che molte volte risulta non dovuta, ed il valore del bene mobile registrato di cui si dispone il blocco ed anche nelle ipotesi in cui viene “fermato” un bene strumentale, come l’autovettura per un agente di commercio, o un camion per una impresa, ect.

Il comportamento posto in essere dal Concessionario risulta abusivo, perpetrato con eccesso di potere in quanto posto in essere in assenza di un decreto ministeriale richiesto esplicitamente dall’art. 86. Per cui mancando il regolamento di attuazione si rende inesistente il potere, per il Concessionario, di disporre il fermo, in quanto un precetto privo della normativa è un precetto inapplicabile.

Ancor più illegittimo è allo stato attuale il provvedimento di fermo, se si pensa che viene adottato in periodo di vigenza per la presentazione della domanda di condono. Allora la legge non è uguale per tutti. Nel caso di specie la disparità tra ente e contribuente è palese.

La norma è incostituzionale e presto sarà sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale.
Esiste un precedente.
La misura amministrativa adottata dal Concessionario in danno del contribuente appare oltremodo ingiusta, oltre che sproporzionata e pesantemente pregiudizievole.[iii]
Il precedente si riscontra nella sentenza n.89 del 9/03/1992 emessa dalla Corte Costituzione chiamata ad esaminare la legittimità dell’art.97, comma 3, del DPR 602/73.[iv]
La Corte ha rilevato la violazione dell’art.24 poichè tutto avveniva senza che il contribuente avesse la possibilità di potersi difendere prima della procedura concorsuale.
Identica situazione con il fermo amministrativo di oggi: tutto si svolge all’insaputa del contribuente che non ha la possibilità di difendersi prima del danno, non solo ma tutto avviene senza che nessuna Autorità verifichi la certezza del credito e/o del titolo.
Siamo testimoni di casi in cui il fermo amministrativo è avvenuto per una cartella risalente al 1989, definita con la legge 413/91 e tuttora vigente per una discrasia tra l’ufficio fiscale ed il Concessionario; un altro caso di fermo amministrativo di due autovetture per complessive £.70.000.000 per due cartelle INAIL per complessive £.43.000, debitamente sgravate dall’Ente – nell’anno 2000 – e non recepite dal Concessionario. E potremmo continuare.

Si diceva in narrativa che il provvedimento di fermo può essere irrogato decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In realtà mai e poi mai il contribuente e/o il ricorrente che intendono tutelare i propri diritti, opponendosi alla cartella, avranno in 60 giorni un provvedimento di fissazione di udienza per la fase cautelare della sospensiva del provvedimento impugnato. E che succede quando, e numerosi sono i casi, la cartella non è mai stata notificata !!!

Il problema più scottante e che tutt’oggi rimane da scoprire è quello che il contribuente non sa a quale giudice (o Santo) rivolgersi per esporre le proprie difese ed alligare come elementi probatori i propri documenti, non sa in pratica qual’è il Giudice competente, ciò in violazione dei più elementari principi del diritto ed in aperta e palese violazione alla legge 241/90 sulla trasparenza amministrativa e specificatamente all’art. 7 nel quale si legge testualmente che il cittadino deve essere preventivamente avvisato dell’inizio di un procedimento a suo carico. E così anche prima di essere sottoposto ad un provvedimento di fermo, per consentirgli di presentare un proprio scritto difensivo, che l’amministrazione competente è obbligata a valutare. E certo non può il Concessionario neppure dimenticare che il suo comportamento è altresì sinonimo di violazione della legge 212/2000.
Se poi si considera che la riorganizzazione degli sportelli ha comportato notevoli disagi per i cittadini il quadro è completo.
Un solo esempio: la provincia di Cosenza ha 155 comuni gli sportelli del Concessionario sono istituiti in soltanto cinque località.

Una volta pervenuto tale atto il comportamento del contribuente varia a seconda del tributo iscritto nella cartella richiamata nello stesso.

La cartella può contenere l’iscrizione a ruolo di:
tributi erariali
tributi locali
contributi previdenziali

Può anche verificarsi il caso che il contribuente non abbia ricevuta la notifica della cartella per cui disconosce il tipo di iscrizione a ruolo.
In tal caso, e solo in questo, la competenza è del Giudice Amministrativo – T.A.R. – poiché la decisione verte unicamente sulla legittimità del provvedimento, inteso come atto amministrativo. In tale caso il contribuente deve tutelare le proprie difese non nel campo di un suo proprio diritto soggettivo, la cui competenza sarebbe del Giudice Ordinario, ma su una evidente lesione di un interesse legittimo tutelabile solo con un giudicato amministrativo, in quanto contestazione dell’esercizio di un potere amministrativo.

Qualora invece la cartella di pagamento porti la iscrizione di tributi erariali e/o locali, essendo la competenza del merito attribuita alla Commissione Tributaria il contribuente dovrà rivolgersi a questo Giudice per tutelare i propri interessi. Infatti a seguito della modifica introdotta con l’art.12 della legge 28/12/01, n.448 questo giudice è competente sulle controversie di tributi di ogni genere e specie risolvendo anche le questioni connesse “incidenter tantum” escludendo soltanto la fase esecutiva.
Certo è che il fermo amministrativo non può considerarsi un atto che inizia la fase esecutiva di un procedimento e pertanto non sono proponibili opposizioni agli atti esecutivi.

Qualora la cartella rechi iscrizione a ruolo di contributi previdenziali non v’è dubbio che il giudice competente è quello del lavoro ritenendo il provvedimento di fermo una ipotesi da tutelare come causa accessoria alla causa principale.

Un’ultima considerazione: il comportamento del Concessionario è da considerarsi sanzionabile anche penalmente. Nel caso è ravvisabile una ipotesi di abuso in atti di ufficio ai sensi dell’art.323 cp riscontrandone nella fattispecie tutti gli elementi oggettivi raffiguranti il reato richiamato:
1—la violazione di norme di legge e di regolamento;
2—procurare “intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale” o l’arrecare “ad altri un danno ingiusto”.
In pratica la fattispecie risulta determinata in funzione della violazione di legge ( dovuta anche alla violazione della imparzialità e/o al buon andamento della PA ) e la configurabilità del reato è ancorata al verificarsi di un danno, un risultato concreto con l’estrinsecazione di atti che concretizzano un uso illegittimo dei comportamenti funzionali, di una condotta abusiva consistente nell’aver procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale o nell’aver arrecato un danno ingiusto, pertanto una perpetrata violazione di legge con l’intenzione di procurare un danno ingiusto ed un lucro al Concessionario.

Torniamo alla incostituzionalità dell’art.86 del D.P.R. 602/73.
Ribadiamo che il comportamento è illegittimo poichè non è stato emanato il D.I. che definisca procedure e modalità per l’adozione del fermo, ma anche quando questo decreto sarà emanato la norma rimane incostituzionale per violazione degli articoli 24 e 111 della Carta Costituzionale.

Il Concessionario – soggetto privato cui sono attribuiti l’espletamento di servizi pubblici – attua una procedura a tutela di un credito iscritto nei ruoli.
Vero è che non ha alcun obbligo di accertarsi che si tratti di credito certo liquido ed esigibile legittimamente iscritto a ruolo, quindi titolo esecutivo; ma è anche vero che prima di interferire sulla libertà del cittadino sarebbe necessario che un “soggetto terzo” che verifichi che il Concessionario abbia eseguito gli adempimenti prescritti.
In particolare che la cartella sia stata regolarmente notificata.[v]
Che siano trascorsi i sessanta giorni dalla notifica, tenendo conto che per il ricevente i sessanta giorni per il pagamento decorrono dalla avvenuta ricezione.
Atteso che il pagamento avviene quasi sempre a mezzo posta (in provincia di Cosenza a fronte di 155 Comuni gli sportelli istituiti sono soltanto cinque), in caso di discrasie nel servizio postale ( tutti siano coscienti dei frequenti disguidi postali) il cittadino subisce il tutto a sua insaputa e senza averne colpa.
Ed è privo di qualsiasi difesa.

Nel momento in cui riesce a provare che non aveva fatto alcuna “infrazione”, per poter rientrare in possesso del proprio bene deve fare una trafila ed esborso di spese. Si obietterà che potrà chiedere il risarcimento del danno. Certamente, ma dovrà instaurare una causa lunghissima ed estenuante, con indicazione di prove e dovrà avvalersi dell’opera di un difensore legale. Il Concessionario, invece, procede liberamente senza il controllo di nessuno; il tutto in spregio dell’art.111 della Costituzione che parla di “parità delle parti”.

Poiché è provata la “malaburocrazia” di tutti gli Enti che sono abilitati ad emettere ruoli per la riscossione di crediti esaminiamo alcuni casi di cartelle.
Cartella messa per la riscossione di crediti previdenziali.
Il credito richiesto è stato già pagato dal cittadino, il quale si reca presso l’Ente previdenziale per esibire le quietanze dei pagamenti già avvenuti prima della emissione del ruolo. L’ente ne prende atto e dati i tempi tecnici di questi Enti per la emissione di una sospensione o di uno sgravio i sessanta giorni di cui all’art.86 del D.P.R. 602/73 decorrono abbondantemente senza che il cittadino possa fare alcunché.
Il Concessionario, non è a conoscenza della illegittimità del ruolo, provvede al fermo amministrativo dei beni mobili registrati senza tener conto di “fermare “ beni aventi valori capaci di realizzare il proprio credito, ma ferma indiscriminatamente tutti i beni che reperisce.
Lo stesso cittadino ( sarebbe meglio dire suddito) anziché rivolgersi all’Ente si rivolge direttamente al Giudice del Lavoro presentando ricorso in opposizione (immediatamente, senza avvalersi della facoltà di quaranta giorni per farlo) e nel contesto, oltre a chiedere l’annullamento della cartella fa istanza cautelare per la sospensione della stessa. Il giudice dovrà fissare la data dell’udienza prima che il cittadino possa notificare il ricorso all’Ente ed al Concessionario. In alcuni tribunali, passano anche sei mesi prima che il giudice fissi la data dell’udienza e poi la richiesta del rilascio copie, la notifica……
Anche in questo caso il Concessionario non sa niente di tutto e provvede al fermo amministrativo dei beni mobili registrati, all’insaputa del “ricorrente” ed il danno è bello e fatto.

La cartella reca invece iscrizione a ruolo di tributi; il Giudice competente è la Commissione Tributaria.
Il cittadino riceve la cartella si reca presso l’Agenzia delle Entrate che ha emesso il ruolo, e data la lentezza (o negligenza) degli impiegati prima di sei mesi non si muove una foglia.
Il Concessionario non sa nulla, attiva il fermo amministrativo ed il povero contribuente subisce.
Se invece il contribuente si attiva (immediatamente, senza attendere il decorso dei sessanta giorni consentiti) produce ricorso alla Commissione Tributaria competente e nel contesto del ricorso chiede la sospensione della cartella. Anche in questo caso, prima di un anno non avviene niente.
Il Concessionario, pur avendo ricevuto copia del ricorso, si attiva per il fermo amministrativo ed il contribuente suderà sette camice per riavere la disponibilità dei propri beni.

La norma può essere condivisa per quei contribuenti restii a pagare i propri debiti, ma questi si attiveranno per non avere beni mobili registrati; non è certamente legittima e costituzionale per quei contribuenti che risultano evasori od inadempienti per colpa di impiegati pubblici che non fanno il loro dovere ( e percepiscono lo stipendio e non rischiano nulla).

Certamente non possiamo continuare a credere di essere cittadini europei se le cose continuano cosi.

Dott. Luciano Lo Prete
Avv. Maria Rita Pistacchio

Fac-simile per eventuale ricorso alla Commissione Tributaria
ON. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE C O S E N Z A
RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE
PER: XXXXXXX, nato a xxxxxxx il xx/xx/xx, domiciliato fiscalmente in ZZTZTZTZTZTZTZ- cap 00000 – alla via dei creditori, c.f. XZXZXZXZWXZWXZWX, elettivamente domiciliato in, presso e nello studio del dott. …., il quale lo rappresenta e difende giusta procura in calce,
C O N T R O
Concessionario Servizio Riscossione Tributi – – in persona del suo legale rappresentante p.t 00000 XXXXXXX
Agenzia Entrate – Ufficio di CXZXZXZXZ in persona del suo legale rappresentante p.t. Via… 00000 XZXZXZXZXZXZX

A V V E R S O
Provvedimento di fermo amministrativo n. .. .del .. PERVENUTO IL ……….
premesso
Che il Concessionario della Riscossione Tributi – – di xZZZZZ ha comunicato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale è stato posto il fermo del veicolo Mercedes A targata CVOOOCV, di proprietà del ricorrente, mediante iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico a cura dello stesso Concessionario;
Che pur trattandosi di un atto non espressamente elencato nell’art.19 del D.Lgs.546/92, esso rientra nella competenza della giurisdizione tributaria trattandosi di atto che promana da atti emessi dall’Amministrazione Finanziaria;
per effetto della modifica intervenuta con l’art.12 della legge 28.12.2001, n.448 il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione. Per tutto si veda la sentenza 1733 del 7 febbraio 2002 emessa dalle Sezioni unite della Cassazione. Nella fattispecie si deduce la nullità, l’illegittimità, l’illiceità e l’infondatezza del provvedimento impugnato, così come infondata risulta la pretesa avanzata, per le seguenti
M O T I V A Z I O N I
1) – Violazione ed errata applicazione dell’art. 86 DPR 602/73 – Eccesso di potere. Illegittimità ed illiceità di comportamento dei resistenti ognuno per le rispettive competenze.
Risulta abusivo e sanzionabile anche penalmente (L.12/7/40, n.1199) il comportamento posto in essere nella fattispecie in quanto l’art. 86 DPR 602/73 richiede l’emissione di un decreto interministeriale che stabilisca: “modalità, termini e procedure per l’attuazione ” dello stesso. Detto decreto a tutt’oggi non è stato emesso. Di per sé mancando il regolamento di attuazione si rende inesistente il potere, per il Concessionario, di disporre il fermo, in quanto un precetto privo della normativa di attuazione è un precetto inapplicabile.
2)Violazione della legge 241/90 e/o art.19 D.Lgs. 546/1992 – Art.24 Costituzione – Disparità di trattamento
Sulla comunicazione, infatti, mancano:
a) le norme per opporsi al provvedimento “costringendo” così il contribuente a dover pagare il non dovuto o a farsi difendere ma senza la possibilità di una compiuta difesa, violando così l’art. 24 della costituzione che garantisce il diritto di difesa;
b) l’indicazione dell’autorità competente a cui rivolgersi, il termine da osservare ed il foro competente;
3) – Violazione art. 7 L. 27/7/2000 n. 212 – tutela del contribuente.
Nel provvedimento che si impugna vengono indicati i numeri di due cartelle di pagamento, senza la loro allegazione come previsto dalla norma sopra citata. Il contribuente deve essere messo nelle condizioni di accedere ad ogni elemento dell’atto notificato per verificare che esso sia stato formato nel rispetto della legge. La validità di un atto si ha soltanto qualora siano state rispettate tutte le norme di legge e l’iter procedurale.
Violazione art.50, comma 2, del D.P.R. 602/1973
E fuor di dubbio che l’atto emanato è un atto propedeutico ad espropriazione forzata, poiché la notifica della cartella 5.170.1800030 risale al lontano 29 ottobre 1991, prima del suo inizio il Concessionario aveva l’obbligo di “notificare” un avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni
5)– Falsa applicazione art.91 bis DPR 602/73 e conseguente D M 503/98.
La norma sopra richiamata è stata abrogata dall’art.1 del D.Lgs.vo 27/04/2001, n.193 con decorrenza dal 9.6.2001; conseguentemente risulta abrogato e/o inapplicabile il D.M. attesa la formulazione completamente diversa dell’art.86. Comunque si legge nel DM 503/98 avente ad oggetto “Regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicolo a motore…” e precisamente nel suo art.4 quanto segue: “entro venti giorni…. la Direzione Regionale delle Entrate emette………. il relativo provvedimento consegnandone una al Concessionario”. Quest’ultimo………. esegue, il fermo mediante iscrizione……….. dandone comunicazione al contribuente ENTRO CINQUE GIORNI DALL’ESECUZIONE DEL FERMO……….”.
Dalla attenta lettura del provvedimento impugnato si evince che il Concessionario ha provveduto a disporre il fermo – autonomamente ed illegittimamente – in data 14.01.03 comunicandolo soltanto in data 12.02.03 e non entro i termini perentori prescritti.
Ciò produce la nullità del provvedimento e di ogni atto ad esso conseguente.
5) – Violazione e falsa applicazione art. 4 DM 503/98 in combinato disposto con l’art. 26 DPR 602/73 e succ. mod. ed integrazioni – Violazione di legge – Eccesso di potere – Disparità di trattamento.
La notifica al contribuente della avvenuta iscrizione del fermo deve essere eseguita con le modalità di cui all’art. 26 DPR 602/73. Nella fattispecie si eccepisce che la notifica più che considerarsi nulla è giuridicamente inesistente.
La notifica è il mezzo con il quale si porta a conoscenza di un soggetto giuridico il contenuto di un atto ed è da considerarsi un atto pubblico. In quanto tale deve essere posto in essere da un soggetto giuridicamente abilitato a farlo in quanto in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Consolidata e diffusa giurisprudenza ha affermato che la notifica eseguita da soggetto non in possesso dei prescritti requisiti rende giuridicamente inesistente la notifica stessa e di conseguenza l’atto “notificato” diventa tam quam non esset. (Cass. 3260/86, 6377/88, 1938/90, Cass. 5924/01).
In particolare relativamente alla notifica da eseguirsi ai sensi dell’art. 26 DPR 602/73 si evidenzia che questa norma sancisce: “La notificazione………… è eseguita mediante messi notificatori dell’esattoria o dagli ufficiali esattoriali”.
Sicché è palese che la stessa deve sempre essere effettuata da un soggetto abilitato a farlo e non “impersonalmente”: perché necessita sempre conoscere ed individuare la persona fisica che ha posto in essere l’atto. (C.T.P. Cosenza 234/04/02 del 29/10/02)
Sia per la validità dell’atto, nella fattispecie del provvedimento, quanto per l’eventuale accertamento e contestazione della responsabilità che possono derivare da questo atto.
Dall’atto che si impugna si evince che la spedizione è stata fatta dalla “ …..” sicché è provato che si è trattato dell’invio di una raccomandata e non di una “notifica” eseguita da un messo notificatore o da un ufficiale esattoriale.
6) – Nel merito è insussistente la pretesa creditoria.
La mera indicazione del numero delle cartelle, senza la data della loro notifica, fa dedurre la intervenuta decadenza e/o prescrizione del presunto credito; comunque per la cartella n.000000000 è intervenuta definizione ai sensi della legge 413/91, oltre ad intervenuta prescrizione, atteso che la notifica della cartella risale a ben 12 anni fa.
La cartella n.034.2000.00000000000.34.000 non risulta notificata al ricorrente.
Sulla base delle suesposte considerazioni e deduzioni,
F A I S T A N Z A
AI SENSI DELL’ART. 47, COMMA 3, DEL D.Lgs.vo 546/92 venga disposta la sospensione del provvedimento impugnato, per quanto evidenziato in premessa, trattandosi di bene indispensabile per lo svolgimento della propria attività e per le necessità di famiglia essendo l’ubicazione dell’abitazione fuori dal centro abitato, sia per la sproporzione tra il presunto debito ed il valore del bene.
C H I E D E
a codesta ON. Commissione che:
la presente controversia sia discussa in pubblica udienza;
rigettata ogni contraria istanza e deduzione dichiari:
giuridicamente inesistente la notifica dell’atto impugnato;
illegittimo il provvedimento impugnato per violazione delle norme richiamate nelle motivazioni;
ordini al Concessionario l’immediata cancellazione del fermo;
determini il risarcimento del danno subito dal ricorrente indicando il soggetto tenuto a risarcirlo;
valuti l’opportunità di rimettere gli atti all’Organo competente per l’applicazione delle sanzioni di cui alla legge 12/07/1940, n.1199;
condanni il Concessionario al pagamento delle spese processuali relative al presente procedimento, determinandole in conformità all’art.15, comma 2, del D.Lgs. 546/92, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Addì …………………. dott. ……………..
Note:
[i] E una espressione che un magistrato tributario ebbe a dire per confermare che non sempre è così.
[ii] N.221/E del 24/11/1999
[iii] Garante del Contribuente per la Calabria 10/03/86 prot.86/2003.
[iv] La norma disponeva che il mancato pagamento di un importo iscritto a ruolo per £.500.000 autorizzava l’Intendete di Finanza a promuovere il fallimento dell’imprenditore.
[v] La notifica della cartella deve essere fatta nel rispetto dell’art.26 del D.P.R.602/73. Questo significa che la cartella deve essere notificata da un ”ufficiale della riscossione”, il quale sia che lo faccia di persona, che a mezzo posta deve compilare la relazione di notifica da cui deve risultare la sua qualifica di soggetto abilitato ad eseguire la notifica. Il mero invio a mezzo posta della cartella senza la identificazione del soggetto notificante è una notifica giuridicamente insistente. La giurisprudenza è consolidata in merito.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento