Con l’ordinanza n. 27243/2024, la Corte di Cassazione si pronuncia sulla validità delle fideiussioni bancarie e alla prova degli estratti conto non certificati.
Indice
1. Il caso di specie
Il caso ha inizio con un contratto di leasing stipulato nel 2006 per l’acquisto di un macchinario. La società utilizzatrice, insieme ai fideiussori, si è opposta al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, per una somma ingente di denaro, sollevando eccezioni sia sulla documentazione prodotta a sostegno della pretesa, sia sulla validità delle clausole fideiussorie., in quanto ritenute riproduttive di uno schema ABI già dichiarato nullo per violazione della concorrenza.
2. Efficacia probatoria del credito
Uno dei punti principali dell’ordinanza riguarda la prova del credito avanzata dalla società creditrice, che aveva fornito un estratto conto indicante un importo superiore rispetto alla somma richiesta inizialmente. I debitori hanno contestato la validità probatoria dell’estratto, affermando che mancava della certificazione richiesta dall’articolo 50 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993).
Nel merito, i giudici hanno accolto il ricorso, ribadendo che un estratto conto privo di certificazione non possiede efficacia probatoria presunta e non può essere assunto come prova indiscutibile del credito. La Corte ha censurato l’interpretazione della Corte d’Appello, la quale aveva giudicato “generica” la contestazione dei debitori, nonostante questi avessero sollevato eccezioni precise in merito alla conformità del documento contabile prodotto.
Il richiamo all’art. 50 TUB, in particolare, evidenzia l’importanza della certificazione degli estratti conto: senza questa attestazione, il valore probatorio del documento risulta limitato, obbligando la banca a rispettare criteri formali stringenti e a non avvalersi di documenti non conformi. La Cassazione conferma così che, senza la necessaria certificazione, l’estratto conto non soddisfa i requisiti richiesti per dimostrare il credito.
2. Nullità parziale delle fideiussioni
Il secondo punto della decisione ha ad oggetto la validità della fideiussione, contestata dai garanti per la presenza di clausole che ricalcano quelle dello schema ABI, dichiarato nullo dalla giurisprudenza per violazione delle norme sulla concorrenza. Secondo i garanti, le clausole impugnate riproducevano alcune condizioni del modello ABI già considerate lesive della concorrenza, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 2, co. 2, lettera a), della L. n. 287/1990.
La Cassazione ha accolto anche questo motivo di ricorso, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021. La Cassazione, quindi, ha confermato che, in presenza di tali clausole, la fideiussione risulta viziata da nullità parziale, impedendo al creditore di far valere la garanzia nei confronti dei fideiussori. La nullità parziale ha un effetto diretto sull’efficacia della garanzia e, in applicazione dell’art. 1957 c.c., comporta che la fideiussione decada trascorsi sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.
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3. Clausole ABI e la nullità parziale
La Cassazione ha ritenuto validi i rilievi dei garanti, evidenziando che le clausole presenti nello schema ABI costituiscono i principi di libera concorrenza previsti dall’art. 2 della Legge Antitrust. Ritenute limitative della libertà contrattuale, tali clausole non possono vincolare i fideiussori e determinano la nullità della fideiussione nella parte ritenuta anticoncorrenziale. Questa nullità impedisce al creditore di far valere la garanzia oltre i limiti previsti dalla normativa e dalle clausole lecite, rafforzando il principio secondo cui ogni fideiussione deve rispettare le condizioni di libera concorrenza stabilite dalle Sezioni Unite.
L’orientamento della Cassazione conferma che i fideiussori non sono obbligati a rispettare clausole che riproducono schemi nulli per lesione della concorrenza e sottolinea l’importanza della tutela dei garanti rispetto a condizioni che possano vincolare unilateralmente alla banca, riducendo la loro libertà.
4. Conclusioni
Con l’ordinanza n. 27243/2024, la Cassazione chiarisce che un estratto conto privo di certificazione ai sensi dell’art. 50 TUB non costituisce prova automatica del credito vantato; conferma che le fideiussioni con clausole anticoncorrenziali, come quelle dello schema ABI, sono nulle in applicazione dell’art. 2 della Legge Antitrust e dell’art. 1957 c.c., con conseguente estinzione della garanzia al superamento dei sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.
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