Per Cass. Civ. SS.UU., Sentenza n. 22238 9, la decisione assunta senza che si sia proceduto all’ascolto dei minori in fase di assunzione da parte del Presidente del Tribunale dei provvedimenti provvisori è nulla per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo a seguito dell’introduzione dell’art. 155 sexies cc, giusta art. 1 L. n. 54 6, il cui primo comma ha disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e del figlio di età anche inferiore, ove capace di discernimento, mentre il secondo comma, introduce l’opportunità di rinviare l’adozione di tali provvedimenti al fine di consentire ai coniugi, su consenso delle parti, e previo ausilio di esperti, di tentare una mediazione finalizzata al raggiungimento di un accordo che tenga in particolar conto la tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.
Se il Presidente del Tribunale è tenuto all’ascolto del minore per espressa previsione normativa, quid iuris nei confronti del maggiorenne non autonomo economicamente e convivente con la coppia in lite, nei cui confronti il Presidente può disporre il pagamento periodico di un assegno a versarsi direttamente al beneficiario?
L’art. 155 quinques cc, anch’esso introdotto dalla L. n. 54 6, nulla dice in subiecta materia.
Per analogia anche il figlio maggiorenne della coppia ha diritto ad essere ascoltato ed a maggior ragione, avendo più capacità di discernimento di un dodicenne e potendo meglio estrinsecare le proprie ed autonome esigenze ai fini della determinazione dell’assegno a disporsi in suo favore.
E, con l’introduzione degli artt. 155 quinquies e sexies cc dal punto di vista processuale nella fase dell’adozione dei provvedimenti presidenziali, i figli della coppia, che ruolo assumono?
Parti?
Meri sommari informatori?
La differenza non è di poco conto.
Se i figli venissero considerati parti processuali, costoro sarebbero litisconsorti facoltativi con necessità di nomina di curatore speciale per i figli minori, essendo costoro in conflitto di interessi con entrambi i genitori, dovendosi in sede di provvedimenti provvisori ad adottarsi dal Sig. Presidente discutere:
a) della sua collocazione presso uno ovvero l’altro dei due genitori;
b) del suo affido, nel caso in cui uno dei genitori lo invochi esclusivo presso di sé;
c) della congruità del mantenimento del figlio minore;
tutti diritti solitamente controversi tra i genitori.
La ratio di tale nuova visione.
In un processo di separazione personale di coniugi i figli della coppia non possono, e non devono, essere considerati spettatori ma attori (termine qui utilizzato in senso atecnico) e dunque parti processuali quali litisconsorti facoltativi di siffatto giudizio.
E’ cronaca quotidiana che gli Uffici Giudiziari sono intasati in sede ordinaria civile e penale nonché minorile di l’un genitore che letteralmente “utilizza” i figli, specie se minori, come arma di pressione, psicologica ed economica, nei confronti dell’altro genitore.
Occorre porre un freno ed un argine a tale fenomeno.
La recente normativa sulla cd degiurisdizionalizzazione (DL n. 13214, conv., con modifiche, in L. n. 16214) non lo pone in materia di rapporti tra coniugi in relazione ai figli della coppia.
Se l’Ago civile si determinasse a ritenere i figli litisconsorti necessari non solo essi sarebbero per età auditi dai Sigg. Presidenti di Tribunale, come già avviene per i minori, mentre, si è già detto, necessita l’audizione anche dei figli maggiorenni conviventi con la coppia, e sia all’udienza presidenziale sia dinanzi il GI nel sol caso di richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori resi dal Presidente in quanto titolari di un interesse giuridico proprio (es: la casa coniugale segue il figlio e non il coniuge affidatario, l’assegno di mantenimento in favore dei figli).
Logici corollarii del ritenere i figli parti processuali sono sia la sottrazione dei figli allo scomodo ruolo di testi, dovendosi schierare a favore dell’uno ovvero dell’altro genitore, con evidenti lacerazioni personali, posto che la testimonianza è dovere civico, sia la nomina di un curatore speciale per tutti i figli minori il quale gestirebbe altresì l’assegno di mantenimento in favore del figlio minore della coppia, essendo fatto notorio che il genitore affidatario spesso ne fa uso residuale per il figlio convivente, con ciò sgravando il contenzioso poiché il curatore speciale del figlio minore, scelto e designato dall’AGO, fungerebbe altresì da costante mediatore all’interno della compagine della coppia litigante.
Che il Nomofilattico non impieghi altri trent’anni per addivenire a tale soluzione, come occorso per il riconoscimento del risarcimento danni per lesione di interesse legittimo.
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