Il Responsabile Unico di Procedimento (RUP) del Codice previgente diventa ora il Responsabile Unico di Progetto (RUP) nel d.lgs. 36/2023.
L’art. 15 del D.lgs 36/2023, infatti, individua una nuova figura che ha il compito di assicurare il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsi e nel rispetto degli obiettivi connessi al proprio incarico.
Il RUP è nominato nel primo avvio dell’intervento pubblico dalla stazione appaltante per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedure soggetta al Codice.
Una novità è riscontrabile nel comma 4 dell’art. 15 che prevede la possibilità di nominare specifici responsabili di procedimento per ognuna delle fasi dell’appalto.
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Indice
1. Il RUP nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Nel nuovo Codice dei contatti pubblici (D.Lgs. 36/2023), all’articolo 15 e all’allegato I.2, vengono descritti i compiti e le funzioni del Responsabile Unico del Progetto che, rispetto alla precedente versione del codice (D.Lgs. 50/2016) assume ora un ruolo diverso.
Ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, la funzione primaria del Responsabile Unico di Progetto è quella di assicurare “il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico”, in attuazione del principio del risultato di cui all’art. 1, rispettando le tempistiche preventivate, il livello di qualità richiesto e la manutenzione programmata.
Il RUP dovrà possedere i requisiti individuati dall’allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 e le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
Dovrà aver maturato un’adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare (con riguardo alla natura, complessità e/o importo dell’intervento); in particolare:
- di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro per le concessioni di lavori e per servizi;
- di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di euro 5.382.000 per lavori;
- di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di euro 5.382.000 per lavori;
- di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di 214.000 euro nei contratti di servizi e forniture;
- di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di 214.000 euro nei contratti di servizi e forniture
In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico sarà svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento.
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2. Responsabile del procedimento per fasi
Nel comma 4 dell’art.15 infatti si legge: “Ferma restando l’unicità del RUP e se il RUP lo richiede, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento, nominano un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”.
Il comma 4 dell’art. 15, in pratica, prevede la possibilità di nominare responsabili di procedimento per ognuna delle fasi dell’appalto.
Si prevede, dunque, la possibilità nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento, con il vantaggio di evitare un’eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità, creando, in sostanza, un vero e proprio modello organizzativo ad hoc.
Ebbene, introducendo un principio di “responsabilità per fasi”, verranno ripartiti i compiti e le responsabilità delle singole fasi ai RUP nominati mentre al Responsabile di Progetto (principale) verrà affidato il ruolo di svolgere i compiti di supervisione, indirizzo e coordinamento.
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Stefano Usai | Maggioli Editore 2023
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