Filmare la moglie nell’intimità domestica è reato

Redazione 24/08/18
La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con sentenza n. 36109 del 27 luglio 2018, ha confermato la condanna di un uomo per minaccia aggravata nei confronti della moglie e ne ha altresì riconosciuto la responsabilità, ai soli effetti civili, per il reato di interferenze illecite nella vita privata, per aver l’imputato filmato la propria moglie svestita o semivestita intenta nella cura della propria persona, senza che la donna volesse condividere detti momenti di intimità.

Avverso tale ultima imputazione l’imputato ricorreva in Cassazione, lamentando come la fattispecie di interferenze illecite nella vita privata – a differenza di quanto sostenuto dai Giudici d’Appello – si configuri solo allorché la condotta intrusiva provenga da un terzo estraneo alla vita privata della persona ripresa, non anche quando provenga da un soggetto in qualche modo ammesso a farne parte, come il coniuge convivente.

Anche chi filma nella propria abitazione è responsabile, se estraneo al momento captato

Censura non accolta dai Giudici Supremi, secondo i quali non risulta decisivo, per escludere la rilevanza penale della condotta, che il fatto avvenga nell’abitazione di chi ne sia autore, giacché ciò che rileva è che il dominus loci non sia estraneo al momento di riservatezza captato.

Conseguentemente risponde del reato anche chi predispone mezzi di captazione visiva o sonora nella propria dimora carpendo immagini o notizie attinenti alla vita privata degli altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi od occasionali ospiti. Mentre non risponde dello stesso reato colui che condivide con i medesimi soggetti  e con il loro consenso l’atto della vita privata. Il discrimine tra interferenza illecita e lecita non è dunque dato dalla natura del momento di riservatezza violato, bensì dalla circostanza che il soggetto attivo vi sia stato o meno partecipe.

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