Avverso tale ultima imputazione l’imputato ricorreva in Cassazione, lamentando come la fattispecie di interferenze illecite nella vita privata – a differenza di quanto sostenuto dai Giudici d’Appello – si configuri solo allorché la condotta intrusiva provenga da un terzo estraneo alla vita privata della persona ripresa, non anche quando provenga da un soggetto in qualche modo ammesso a farne parte, come il coniuge convivente.
Anche chi filma nella propria abitazione è responsabile, se estraneo al momento captato
Censura non accolta dai Giudici Supremi, secondo i quali non risulta decisivo, per escludere la rilevanza penale della condotta, che il fatto avvenga nell’abitazione di chi ne sia autore, giacché ciò che rileva è che il dominus loci non sia estraneo al momento di riservatezza captato.
Conseguentemente risponde del reato anche chi predispone mezzi di captazione visiva o sonora nella propria dimora carpendo immagini o notizie attinenti alla vita privata degli altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi od occasionali ospiti. Mentre non risponde dello stesso reato colui che condivide con i medesimi soggetti e con il loro consenso l’atto della vita privata. Il discrimine tra interferenza illecita e lecita non è dunque dato dalla natura del momento di riservatezza violato, bensì dalla circostanza che il soggetto attivo vi sia stato o meno partecipe.
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