Indice
1. Il provvedimento
Con decorrenza dal prossimo 1 gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono obbligati ad erogare ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA – con uno o più provvedimenti e che verranno rivisti ciclicamente. Sarà cura della medesima ARERA definire, inoltre, gli specifici interventi perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza. Pertanto, le bollette del gas inerenti le utenze facenti capo, ovvero intestate, ai clienti vulnerabili incorporeranno un prezzo calmierato.
Il provvedimento contenuto nel cd. Decreto Aiuti ha come finalità l’ampliamento della platea dei soggetti economici tutelati in modo da porre un argine all’aumento dei prezzi dell’energia subordinate al conflitto russo – ucraino nonché alle conseguenti riduzioni di approvvigionamenti di gas naturale provenienti dalla Russia.
2. Chi sono i clienti vulnerabili?
Ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 – Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 – come modificato dal Decreto Aiuti bis, sono clienti vulnerabili i clienti civili: a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza -; b) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate -; c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse; d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; e) di età superiore ai 75 anni.
Infine, giunti alle conclusioni, giova ricordare chi sono invece i clienti protetti. Questi ultimi sono da rinvenire nei clienti domestici, le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private esercenti una mansione riconosciuta di assistenza nonché i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui. Per essi vige l’obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale.
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