Fisco: calmierati i prezzi del gas naturale per i clienti vulnerabili

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Il Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115 – Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.185 del 09-08-2022 entrato in vigore in data 10/08/2022, noto come Decreto Aiuti bis, per fronteggiare l’aumento del gas naturale ha determinato prezzi calmierati per i clienti vulnerabili a partire dal prossimo gennaio. Il provvedimento in scrutinio non determina, direttamente, una decurtazione dei costi in bolletta, bensì l’applicazione di prezzi ridotti in base a criteri fissati dall’ dall’Autorità di regolazione per energia, reti e  ambiente – ARERA -.

      Indice

  1. Il provvedimento
  2. Chi sono i clienti vulnerabili?

1. Il provvedimento

Con decorrenza dal prossimo 1 gennaio  2023,  i  fornitori  e  gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza  sono  obbligati  ad erogare ai clienti vulnerabili la fornitura di gas  naturale  a  un  prezzo  che  rifletta  il  costo  effettivo  di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi  efficienti  del servizio di commercializzazione e le  condizioni  contrattuali  e  di qualità del  servizio,  così  come  definiti dall’Autorità di regolazione per energia, reti e  ambiente   – ARERA – con  uno  o  più provvedimenti e che verranno rivisti ciclicamente. Sarà cura della medesima ARERA definire, inoltre, gli specifici interventi perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza. Pertanto, le bollette del gas inerenti le utenze facenti capo, ovvero intestate, ai clienti vulnerabili incorporeranno un prezzo calmierato.

Il provvedimento contenuto nel cd. Decreto Aiuti ha come finalità l’ampliamento della platea dei soggetti economici tutelati in modo da porre un argine all’aumento dei prezzi dell’energia subordinate al conflitto russo – ucraino nonché alle conseguenti riduzioni di approvvigionamenti di gas naturale provenienti dalla Russia.

2. Chi sono i clienti vulnerabili?

Ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164 – Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 – come modificato dal Decreto Aiuti bis, sono clienti vulnerabili i clienti civili: a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate  ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza -; b) che rientrano  tra  i  soggetti  con  disabilità ai  sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate -; c)  le  cui  utenze  sono  ubicate  nelle  isole   minori   non interconnesse; d) le  cui  utenze  sono  ubicate  in  strutture  abitative  di emergenza a seguito di eventi calamitosi; e) di età superiore ai 75 anni.

Infine, giunti alle conclusioni, giova ricordare chi sono invece i clienti protetti. Questi ultimi sono da rinvenire nei clienti domestici, le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private esercenti una mansione riconosciuta di assistenza nonché i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui. Per essi vige l’obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale.

Avvocato Rosario Bello

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