Le maggiori innovazioni apportate con il testo del cosiddetto “Decreto Aiuti” approvato dalla Camera dei deputati sono diverse e riassumibili secondo lo schema che segue.
Per quanto concerne la disciplina degli aiuti alle imprese è stato approvato un buono che ammonta a 10.000 euro in favore delle imprese – chiaramente italiane – partecipanti ad eventi fieristici internazionali programmati in Italia fino al 31 dicembre 2022.
In materia di disciplina finanziaria per quanto concerne il credito d’imposta è stata disposta l’estensione del periodo di utilizzazione fino al 31 dicembre 2022 per le società benefit.
Con riferimento alle sale cinematografiche è stata riconosciuta per anni 2 la corresponsione di un credito per i costi di gestione delle stesse.
In merito agli aiuti in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) per il compartimento dell’autotrasporto l’applicazione di percentuale di imposta agevolate – 5 o 10 % – configurate per i servizi di trasporto di persone vengono ad applicarsi anche alle attività riguardanti scopi ricreativi-turistico, con il vincolo espresso che non abbiano ad oggetto la somministrazione di prestazioni diverse da quelle accessorie.
Potrebbero interessarti anche:
- Superbonus: circolare riepilogativa dell’AdE
- Superbonus 110%: errare è umano, perseverare è diabolico
Con riferimento al cosiddetto “Superbonus” è stata, nuovamente, disposta l’opportunità di usufruire dell’agevolazione prevista nell’anno corrente in virtù dell’estensione di mesi 3 del termine disposto per eseguire il 30 % dei lavori in merito alle unità immobiliari delle persone fisiche.
Novità anche per quanto riguarda la cedibilità dei crediti – art. 1260 c.c. –. Testualmente la norma de qua dispone che: “Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito [1198, 2112], anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge [323 comma 3, 378, 447].
Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione”. Detto che per la parte passiva del rapporto contrattuale (debitore) è irrilevante dover adempiere, la prestazione, verso un creditore o verso un altro e pertanto si prescinde dal suo assenso, per la cessione del credito si dispone che gli istituti credito possano cedere lo stesso a tutti i propri clienti indipendentemente dalla qualità (es. professionisti, società). Con riferimento agli istituti di credito appartenenti ad un gruppo bancario registrato presso l’albo detenuto dalla Banca d’Italia, è sempre permessa la cessione del credito in vantaggio di consumatori differenti dai consumatori, con la precisazione che tale opportunità è inerente anche per quelle cessioni realizzate in precedenza dell’entrata in vigore della legge di conversione.
Innovazioni si registrano anche per quanto le cartelle esattoriali. Invero è stato elevato ad euro 120.000 – in sostituzione dei precedenti euro 60.000 – l’ammontare della soglia prevista per accedere alla rateazione mediante modalità semplificata, in merito ad ogni cartella singola, della corresponsione delle cifre annotate a ruolo, senza che il contribuente debba documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Chi non dovesse saldare otto rate – in sostituzione delle precedenti cinque – perde la possibilità di avvalersi di tale meccanismo, decadendo anche dalla possibilità di rateizzare nuovamente. La decadenza della rateizzazione non impedisce al soggetto passivo (debitore) di poter ottenere la rateazione di crediti differenti rispetto a quelli interessati dal decadimento del beneficio. Viene ampliato anche il novero dei soggetti ammessi a compensare crediti non prescritti, certi, liquidi nonché esigibili, perfezionati nei confronti delle pubbliche amministrazioni con i debiti oggetto di cartelle di pagamento. È bene ricordare che tale opportunità è eseguibile anche per i crediti maturati a seguito di prestazioni professionali. Chiaramente, per poter accedere ad una nuova compensazione è necessario – sempre – che il credito sia stato attestato dalla pubblica amministrazione interessata, ovverosia quella che ha beneficiato dalla prestazione eseguita.
In materia energetica i principali interventi del legislatore sono finalizzati alla riduzione dell’impatto riguardante l’incremento dei prezzi del settore dell’energia elettrica, avendo come riferimento il terzo trimestre dell’anno corrente. Tra le misure si segnalano la riduzione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e degli oneri generali nel settore del gas naturale, disposizioni sullo stoccaggio del gas naturale, bonus sociale energia elettrica e gas parametrato alla situazione reddituale, misure per l’approvvigionamento di energia elettrica e gas naturale, aumento dei crediti d’imposta in beneficio delle imprese per l’acquisizione di energia elettrica e gas naturale.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento