Fisco: prescrizione breve dei tributi locali e delle sanzioni, se non accertati in giudizio bastano cinque anni

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La legge finanziaria per l’anno 2007, L. 296 del 27 Dicembre del 2006, all’art. 1, comma 161 ha esplicitamente stabilito che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Alla TARSU e, più in generale, ai tributi locali si applica quindi il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., trattandosi evidentemente di prestazioni periodiche.

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L’orientamento della Suprema Corte sul punto è consolidato fin dalla sentenza n. 4283 del 23.02.2010, con cui i tributi locali sono stati ricondotti alla sfera delle “prestazioni periodiche” e, come tali, sono stati assoggettati alla prescrizione quinquennale a norma dell’art. 2948 comma 4 cod. civ. Confermando questa posizione, la giurisprudenza delle Commissioni Tributarie ritiene poi stabilmente che il termine prescrizionale quinquennale si applichi ad esempio anche alla TARSU “Il recupero del credito riguardante, ad esempio nel caso specifico, la tassa sui rifiuti è soggetto al termine di prescrizione quinquennale poiché si tratta di una prestazione periodica a carico del contribuente. […] In definitiva, essendo il tributo in contestazione una TARSU (tributo a caratteristiche periodiche) il termine prescrizionale non può che essere quinquennale.” (CTR Lazio, sentenza 17 gennaio 2017, n. 47). In questi termini si è attestata anche la Corte di Cassazione con la sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283.

Acclarato che la prescrizione interviene al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento dell’imposta, ad esempio l’annualità 2012 di un tributo locale come la TARSU si è prescritta quindi al 31 dicembre 2017 e l’annualità 2013 al 31 dicembre 2018. Si deve osservare conclusivamente sul punto che l’interruzione del termine prescrizionale si realizza, per l’ente impositore o il concessionario abilitato.

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Esiste poi un caso ulteriore in cui si applica invece il termine ordinario decennale ex art. 2953 c.c. per la prescrizione di un tributo: secondo l’orientamento consolidato tale termine è riservato esclusivamente ai casi di pretesa impositiva acclarata da sentenza passata in giudicato. (così la nota sentenza Cass. S.U. n. 23397 del 2016, conformi Cass, S.U., n. 25790/2009, Cass. n. 12704/2016, Cass. n. 21623/2015). Quindi se di un determinato tributo si faccia questione in una controversia e la sua esistenza e entità sia accertata all’esito del giudizio nella sentenza passata in giudicato, il termine si riestende fino al decennio senza giovarsi della riduzione. In ogni altro caso, compreso quello in cui la cartella sia notificata ma il contribuente non la abbia impugnata nei termini di legge, si applica invece la prescrizione quinquennale. La mancata impugnazione, quindi, non corrisponde all’accertamento giudiziale e non ha effetti sul termine di prescrizione.

Quanto poi alle sanzioni per infedele denuncia, il D.Lgs. 473/2017 stabilisce espressamente con riguardo alla TARSU che anche le sanzioni sono oggetto del termine di prescrizione quinquennale: “La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.”.

Le sanzioni si prescrivono quindi nel medesimo termine quinquennale relativo ai tributi, in questo caso il dies a quo inizia a decorrere dal momento della commessa violazione e quindi dall’anno in cui è stata omessa la denuncia o presentata una denuncia infedele.

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