- Disciplina generale
- Come presentare la domanda
- Requisiti del soggetto beneficiario
- Parametri ISEE e riconoscimento del beneficio
- Accertamento dei requisiti ed esito dell’istanza
- Utilizzazione del contributo
1. Disciplina generale
Dopo un percorso lungo e travagliato scattano in data 25 luglio p.v., mediante richiesta sul sito dell’Inps, le domande per beneficiare del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”, noto come “bonus psicologo” e introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge n. 15/2022. – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi -. È stato lo stesso Istituto di Previdenza a rendere nota e ad ufficializzare la notizia mediante un proprio comunicato. Giova ricordare sin da ora, in premessa, che il Governo ha disposto una copertura finanziaria di “soli” dieci milioni di per l’anno 2022 delle risorse destinate al beneficio in parola. Il contributo ammonta ad un massimo di euro 600 ed è volto a fornire un ausilio a persone “in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica”.
Le domande per usufruire del bonus psicologo potranno essere presentate, mediante la piattaforma on line, in via di imminente attivazione, ovvero contattando l’Istituto tramite l’apposito call center, nel range temporale 25 luglio – 24 ottobre 2022. Una volta scaduto il termine ultimo, per la presentazione delle domande, verranno elaborate le graduatorie che terranno conto delle, poche, risorse disponibili riconoscendo il beneficio alle persone aventi i parametri economici più bassi, determinati sulla base della presentazione degli indicatori ISEE – Indicatore della situazione economica equivalente -, tenendo conto, anche, dell’ordine di arrivo della domanda. Considerando la copertura finanziaria di dieci milioni di euro e un ISEE non superiore alla soglia di euro 50.000, il beneficio dovrebbe essere appannaggio di una platea di soli 16.000 cittadini. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono erogare, ai soggetti che ne facciano richiesta, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all’albo degli psicologi.
2. Come presentare la domanda
Le modalità per usufruire del “bonus psicologo” sono spiegate nel dettaglio dall’Inps con la circolare 19 luglio 2022, n. 83. L’Istituto di Previdenza ha reso note le istruzioni per l’inoltro della domanda nonché per l’individuazione dei soggetti legittimati. La richiesta per accedere al contributo dovrà essere presentata – esclusivamente – mediante modalità telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” tramite una delle seguenti modalità: portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS) oppure attraverso Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). L’istanza dovrà essere dichiarata sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I requisiti autocertificati attraverso il modulo telematico di presentazione della domanda costituiranno oggetto di verifica ai sensi degli articoli 71 e 43 del D.P.R. n. 445/2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa -. Saranno considerate inammissibili le domande presentate fuori dai termini sopra fissati nonché le domande prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della relativa autocertificazione.
3. Requisiti del soggetto beneficiario
L’art. 2 del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, in merito all’erogazione del beneficio in commento, dispone che possono accedere al bonus tutte “le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico”. La misura di sostegno viene riconosciuta soltanto una volta in favore dei soggetti aventi residenza in Italia al momento della presentazione dell’istanza del beneficio in scrutinio, con un valore ISEE in corso di validità, non superiore ai 50.000 euro. Nel caso di ISEE contenente difformità e/o omissioni l’istante deve essere informato circa la necessità di presentare una nuova domanda finalizzata alla correzione dell’ISEE difforme. Il richiedente può presentare domanda per sé medesimo o per conto di un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia -. Altresì, il bonus può essere richiesto in favore di una persona beneficiaria dell’amministrazione di sostegno dall’amministratore di sostegno; dal curatore per conto di una persona inabilitata e dal tutore in favore della persona interdetta.
Sul punto leggi anche:
- Fisco: il Parlamento stanzia 10 milioni di euro per il “bonus psicologo”
- Bonus psicologo: a breve sarà possibile presentare le domande
4. Parametri ISEE e riconoscimento del beneficio
Il riconoscimento del bonus è parametrato alle seguenti fasce economiche: 1) in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
2) in presenza di ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
3) in caso di ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.
5. Accertamento dei requisiti ed esito dell’istanza
Una volta scaduto il termine per la presentazione delle istanze l’INPS provvederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati per poter usufruire del beneficio. Successivamente verranno redatte le graduatorie per l’attribuzione del bonus, tendendo conto del valore ISEE e, in caso di parità della situazione reddituale, dell’ordine di presentazione della medesima istanza. Le graduatorie saranno diverse per Regioni e Province autonome. Una volta espletata la graduatoria, quest’ultima verrà comunicata mediante apposito messaggio. L’esito della richiesta sarà visibile utilizzando la medesima procedura impiegata per la presentazione della domanda, in particolare, nella sezione “Ricevute e provvedimenti”. In caso di accettazione dell’istanza, verrà riconosciuto al beneficiario il relativo provvedimento con l’indicazione dell’ammontare dell’importo. Verrà, inoltre, reso noto il codice univoco associato da consegnare al libero professionista presso cui si svolge la seduta di psicoterapia. Il beneficio avrà una durata di 180 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del completamento della graduatoria.
6. Utilizzazione del contributo
All’esito della graduatoria redatta dall’INPS, ad ogni soggetto risultante beneficiario verrà comunicato un codice univoco che identifica il contributo erogato e che dovrà essere reso noto, per ogni sessione di psicoterapia, al professionista. Quest’ultimo in fase di prenotazione o di conferma della seduta di psicoterapia dovrà allegare il codice univoco al codice fiscale del beneficiario. L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di euro 50 euro a sessione, sarà erogata direttamente in favore del professionista attraverso le modalità dallo stesso fornite.
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