>>>Leggi la circolare n. 119/2022<<<
Indice
- La normativa di riferimento
- Come funziona il Fondo di garanzia?
- Attivazione della garanzia e intervento del Fondo
- Ulteriori disposizioni
1. La normativa di riferimento
L’art. 23 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 – Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni –, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (in G.U. 29/03/2019, n. 75) ha introdotto l’istituto dell’anticipo finanziario, da parte di banche o intermediari finanziari, delle indennità di fine servizio, o comunque denominate, nel massimo limite di 45.000 euro, attraverso cessione pro solvendo dei corrispondenti crediti vantati dai lavoratori dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche, nei confronti degli Enti responsabili per l’erogazione del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR).
Il co. 3 del suddetto art. 23 ha, inoltre, disposto l’istituzione del Fondo di garanzia a copertura del rischio di credito connesso a detti anticipi finanziari del TFS/TFR; il co. 8 (sempre del medesimo articolo) statuisce che la gestione di tale Fondo sia affidata all’INPS sulla base di un’apposita convenzione, stipulata l’Istituto, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro per la Pubblica amministrazione.
2. Come funziona il Fondo di garanzia?
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 23 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 i finanziamenti che vengono erogati sono assistiti da una garanzia del Fondo in gestione all’INPS che copre l’80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR. A loro volta, gli interventi del Fondo sono, La garanzia del Fondo gestito dall’INPS è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Il Fondo di garanzia ha una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro ed è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso versate dagli istituti finanziatori pari allo 0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR. La concessione della garanzia del Fondo è subordinata all’avvenuto pagamento della menzionata commissione di accesso da parte della banca. In relazione alla richiesta di anticipo TFS/TFR, successivamente al rilascio dell’attestato di garanzia ad opera dell’INPS, l’efficacia della garanzia e il perfezionamento sono subordinati all’accertamento dei seguenti adempimenti previsti in capo alla banca:
- versamento della commissione di accesso al Fondo nella misura dell’0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR, entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio per l’insieme dei contratti stipulati rispettivamente nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre di ogni anno civile;
- comunicazione all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, mediante il proprio indirizzo PEC registrato nel portale lavoropubblico.gov.it, entro i medesimi termini, delle informazioni relative al versamento delle commissioni di accesso, necessarie ad attivare l’efficacia della singola garanzia.
Successivamente al rilascio dell’attestazione di garanzia, qualora la banca non provveda a effettuare il pagamento della commissione richiesta inerente a ciascun soggetto richiedente nei termini previsti, la garanzia non ha efficace e, pertanto, non potrà essere attivata per lo specifico finanziamento anticipo TFS/TFR nel caso in cui si verifichi il mancato rimborso da parte dell’Ente erogatore. Qualora L’INPS, rilevi una situazione che potrebbe dar luogo alla decadenza o all’ inefficacia della garanzia, provvede a comunicare, entro 30 giorni, tramite PEC, alla banca l’avvio del procedimento volto ad accertare l’inefficacia della garanzia, assegnando un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, in modo da produrre eventuali istanze. Una volta considerate le risultanze istruttorie l’INPS, mediante provvedimento motivato, comunica alla banca interessata l’inefficacia della garanzia nel termine di 90 giorni decorrente dalla comunicazione dell’avvio del procedimento.
3. Attivazione della garanzia e intervento del Fondo
La garanzia può essere attivata dalla banca in caso di impossibilità per l’Ente erogatore di rimborsare alla stessa l’importo dell’anticipo TFS/TFR. Condizioni per l’attivazione della garanzia sono il decorso del termine stabilito per il pagamento della singola rata di TFS/TFR, nonché l’accertamento del mancato rimborso totale o parziale del finanziamento da parte dell’Ente erogatore. L’istanza di intervento del Fondo dovrà essere redatta mediante il modello “MV77”, nominato “Richiesta attivazione della Garanzia per l’accesso ai finanziamenti – anticipo TFS/TFRr”, reperibile sul sito istituzionale dell’INPS.
Qualora la documentazione non pervenga all’INPS nel termine di 180 giorni decorrenti dalla data della richiesta della fascicolo mancante la garanzia del fondo viene meno. L’INPS provvede alla comunicazione semestralmente ai Ministeri vigilanti, in merito agli importi erogati dal Fondo di garanzia in adempimento delle richieste di intervento. La procedura prevede che il soggetto finanziato possa presentare domanda di estinzione anticipata totale o parziale dell’anticipo TFS/TFR con oneri a proprio carico, facendone richiesta scritta al finanziatore.
4. Ulteriori disposizioni
Nelle proprie istruzioni, infine, l’INPS chiarisce le modalità di comunicazione al Fondo di garanzia ad opera degli istituti di credito, gli aspetti legati alla surroga del Fondo di garanzia, l’avviso di addebito con titolo esecutivo (art. 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica – convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) nonché l’operatività della garanzia dello Stato. Quest’ultima, in quanto garanzia finale, può essere attivata dalla banca solamente in caso di inadempimento ad opera del Fondo in relazione agli impegni da questo assunti come garante.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento