Fondo patrimoniale ed esecuzione forzata

Indice:

Nozione di fondo patrimoniale

L’istituto del fondo patrimoniale affonda le sue radici nella Riforma del diritto di famiglia del 1975.

Lo strumento consente di isolare talune risorse per riservarle ai bisogni del nucleo familiare.

dare risposta alla domanda su riportata occorre partire dalla natura giuridica del fondo patrimoniale.

La costituzione del fondo è un atto a titolo gratuito “poiché, oltre a mancare un obbligo giuridico di provvedere alla costituzione, non sussiste alcuna contropartita in favore dei costituenti” (Cass. Civ. 6 maggio 2016, n. 9128).

E’ un patrimonio di destinazione inteso come massa di beni separata dal patrimonio generale del soggetto intestatario, alla quale è impresso un vincolo di scopo con limiti di disponibilità e di espropriabilità.

Può essere costituito con atto inter vivos dei coniugi o di un terzo ovvero mortis causa per testamento. Il fondo patrimoniale è privo di soggettività giuridica. L’art. 168, 1 c.c. dispone che la proprietà dei beni che lo compongono è di entrambe i coniugi salvo che l’atto di costituzione non disponga diversamente. Possibile oggetto del patrimonio sono immobili, mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito. L’elenco dell’art. 167, comma 1, c.c. fa riferimento a beni il cui vincolo è suscettibile di adeguata pubblicizzazione. Fondamentale per la sua opponibilità ai terzi è l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. Il fondo patrimoniale, al pari delle altre convenzioni matrimoniali, deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio ex art. 162 c.c. per l’opponibilità ai terzi. La sua trascrizione nei registri immobiliari, ex art. 2647 c.c., è dunque degradata a pubblicità-notizia.

Esso è regolato, oltre che dall’atto costitutivo, dal libro I, Titolo VI, capo III del codice civile disciplinante il “regime patrimoniale della famiglia” e, precisamente, dagli artt. 167 c.c. e successivi.

La ragione per la quale vi può essere la costituzione di un fondo patrimoniale va ricercata nell’intento di porre al riparo determinati beni e vincolarli, in tal modo, all’esclusivo uso familiare. Proprio tale finalità ha dotato l’istituto di una particolare resistenza verso le aggressioni esecutive di terzi, tanto che l’art. 170 c.c. dispone: l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. La protezione dall’esecuzione, il cui credito non sia stato contratto per bisogni familiari, pone il problema di comprendere se sia pignorabile, e in che misura, il bene immobile rientrante nel fondo patrimoniale. La risposta non è di poco rilievo considerando che, proprio per la tutela protettiva concessa al fondo, si è assistito ad un proliferare di fondi patrimoniali costituiti allo scopo di preservare, fraudolentemente, una parte del patrimonio dei coniugi dalle azioni esecutive poste in essere dai creditori.

Vincolo di destinazione – i bisogni della famiglia

Va subito chiarito che la famiglia a cui ci si riferisce è rappresentata da: coniugi e figli minori legittimi, legittimati o adottivi o in affidamento preadottivo, maggiorenni conviventi con i genitori. Anche i figli naturali di uno dei due coniugi beneficiano delle utilità del fondo se introdotti nella famiglia legittima di uno dei due genitori naturali, in quanto ad assumere rilievo pregnante è la costanza della vita comune. L’aspetto sul quel maggiormente si è fermata l’attenzione della dottrina e della giurisprudenza è rappresentato dalla definizione di “bisogni” della famiglia. Appare ormai pacifico sia nella dottrina che nella giurisprudenza che per tali si intendono: tutti quei bisogni necessari ad assicurare il sostentamento del nucleo familiare e le più varie esigenze, socialmente apprezzabili, dirette al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, al potenziamento delle sue capacità lavorative.

Restano escluse le sole esigenze voluttuarie o dettate da esigenze speculative. Dunque non solo obbligo alimentare ma tutte quelle esigenze morali e materiali suscettibili di essere soddisfatte anche in relazione alle condizioni economiche e sociali del nucleo familiare. Tutte le esigenze che accomunano i membri della famiglia, ma anche quelle personali che realizzino un interesse comune o l’indirizzo della vita familiare scelto dai coniugi.

Revocabilità della costituzione del fondo

Con la costituzione di un fondo patrimoniale i membri della famiglia offrono ai loro creditori una forma di garanzia ridotta (art. 2740 c.c.) pertanto è possibile esperire l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nell’ipotesi in cui esista un credito e ricorrano le condizioni di cui al detto articolo (per esempio i coniugi abbiano costituito il fondo per sottrarre beni ai creditori dell’uno o dell’altro).  La Suprema Corte ritiene che l’eventus damni sia integrato dal mero pericolo di un’eventuale infruttuosa azione esecutiva e che, avvenendo di regola la costituzione del fondo a titolo gratuito, è sufficiente che ricorra il consilium fraudis, consistente nella previsione, da parte del debitore, della attitudine lesiva, rispetto alla garanzia del creditore, dell’atto di segregazione. La costituzione del fondo patrimoniale rientra, tra l’altro, nell’ambito applicativo dell’art. 2929 bis c.c., che si riferisce ai vincoli di indisponibilità aventi ad oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri.

La norma richiamata consente di pignorare il bene incluso nel patrimonio “destinato” quand’anche il creditore non abbia ancora ottenuto una sentenza di accoglimento della domanda revocatoria, purché il pignoramento sia trascritto prima che sia decorso un anno dall’avvenuta trascrizione della costituzione del vincolo di indisponibilità.

La costituzione del fondo patrimoniale va soggetta alla disciplina di cui all’art. 2929 bis c.c. che si riferisce ai vincoli di indisponibilità aventi ad oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri.

Dunque la norma consente di pignorare il bene incluso nel patrimonio “destinato” quando il creditore non ha ancora ottenuto una sentenza di accoglimento della domanda revocatoria purché il pignoramento sia stato trascritto prima di un anno dalla avvenuta trascrizione del vincolo di indisponibilità.

Fondo patrimoniale ed espropriazioni

I beni facenti parte del fondo possono essere espropriati solo per le obbligazioni che siano state contratte per il soddisfacimento diretto dei bisogni della famiglia: per esempio acquisto e conservazione della casa adibita a residenza familiare, al sostenimento delle spese condominiali, al pagamento degli oneri fiscali connessi alla abitazione familiare.

Pertanto l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Dal vincolo di destinazione impresso sui beni del fondo deriva una limitazione di responsabilità.

I beni del fondo sono esposti alla azione esecutiva nei soli limiti in cui il creditore sia in buona fede.

L’esecuzione sui beni del fondo non è ammessa nel caso in cui il debito sia stato contratto per debiti estranei ai bisogni della famiglia ed il creditore è consapevole di detta estraneità.

Ne consegue come corollario che grava sul debitore l’onere di dimostrare entrambe i requisiti per affermare l’impignorabilità relativa del bene.

Aggressione dei beni del fondo patrimoniale – opposizione ex Art. 615, 2 CPC

Al debitore che si oppone alla esecuzione promossa dal creditore sui beni del fondo è data la possibilità di dimostrare, anche per presunzioni, la sussistenza del requisito soggettivo che coincide con la mala fede del creditore. Più nello specifico l’opponente deve dimostrare la conoscenza effettiva della estraneità dello scopo della obbligazione al soddisfacimento dei bisogni familiari.

Il criterio per l’individuazione dei credit che legittimano l’esecuzione sui beni del fondo si rinviene nella relazione tra il fatto generatore dell’obbligazione e i bisogni della famiglia e dell’unione ove la fonte e le ragioni del rapporto abbiano inerenza con le esigenze della famiglia opera la regola della piena responsabilità del fondo.

Incombe al coniuge che intende far valere la segregazione patrimoniale l’onere della prova in tal senso.

Quando proporre detta opposizione? Subito dopo il pignoramento. A seguito della opposizione si apre un normale processo di cognizione. Se viceversa il vincolo non è fatto valere dal debitore nei confronti del creditore si consolidano gli effetti della esecuzione. L’esecutato deve provare l’avvenuta stipulazione dell’atto pubblico che istituisce il fondo patrimoniale e l’avvenuta annotazione a margine dell’atto di matrimonio per la sua opponibilità ai terzi.

La giurisprudenza più recente

La giurisprudenza più recente propende per una interpretazione estensiva dei bisogni della famiglia (Cass. Civ. 19/02/2013 n. 404, Cass. Civ. 28/10/2016 n.21800, Cass. Civ. 22/02/2017 n.4593). Pertanto l’estraneità viene relegata all’ambito della voluttuarietà e della speculazione. Tuttavia non sempre risulta agevole individuare lo scopo del negozio giuridico posto in essere come nei proventi dell’attività d’impresa svolta da uno o da entrambe i coniugi. La Suprema Corte ha affermato che vanno ricomprese nei bisogni della famiglia le esigenze volte all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative, con esclusione solo delle esigenze di carattere voluttuario o di interessi meramente speculativi (Cass. 15862/2009).

Il debitore opponente che intenda contestare il diritto del creditore e quindi la non aggredibilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale dovrà dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale ma anche che il suo debito fu contratto per bisogni estranei a quelli familiari. La valutazione del giudice di merito dovrà, pertanto, appuntarsi sul fatto generatore della obbligazione a prescindere dalla natura della stessa.   Secondo un recente pronunciamento il debitore potrà dimostrare che il creditore era consapevole al momento del perfezionamento dell’atto da cui deriva l’obbligazione che questa era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia anche ricorrendo a presunzioni semplici (Cass. Civ. 31/08/2020 n. 18118).
In una recentissima sentenza della Cassazione (Cass. Civ. 08/02/2021 n. 2904) si ravvisa un maggiore rigore nella accezione dei bisogni della famiglia per cui la Corte ha precisato che se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’ attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita ai sensi dell’art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale.

Conclusioni

In conclusione il pignoramento immobiliare su beni oggetto di fondo patrimoniale può essere validamente compiuto sempre che il credito, per il quale si procede, sia direttamente o indirettamente riportabile ai bisogni della famiglia nelle accezioni poc’anzi elencate.

Graverà, come si è visto, sul debitore, che voglia godere degli effetti protettivi del fondo, l’onere di dimostrare l’esistenza del fondo patrimoniale, la sua valida costituzione, l’annotazione sull’atto di matrimonio (anteriore al credito) e l’estraneità del debito ai bisogni familiari. Tale contestazione del debitore avverrà stesso nella procedura esecutiva immobiliare attraverso l’opposizione all’esecuzione ex art 615 cpc.

Considerato l’ampliamento del significato dei “bisogni familiari” dal quale ne è derivato che virtualmente quasi tutti i crediti possano rientrarvisi, possiamo dire che il compito del debitore sarà di ben ardua soluzione.

Nondimeno, ove mai il credito sia totalmente estraneo da tale sfera “familiare” (da non poter superare il muro perimetrale del fondo patrimoniale), il creditore danneggiato dal vincolo apposto con la costituzione del fondo, potrà sempre esperire l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. o, a maggior ragione, procedere con il pignoramento speciale previsto dall’art. 2929 bis c.c.

Come è noto tale misura, senza la necessità di procedere prima all’azione revocatoria quando l’atto pregiudizievole sia stato posto in essere a titolo gratuito, consente di procedere direttamente alla notifica dell’atto di pignoramento immobiliare entro un anno dalla data della trascrizione della costituzione del fondo patrimoniale ex art. 2647 c.c.

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Aggiornato alla Legge 26 novembre 2021, n. 206 (G.U. del 9 dicembre 2021)

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            FONTI

  • Pignoramento immobiliare dell’immobile ricadente nel fondo patrimoniale: presupposti, limiti e rapporto con l’art. 2929 bis c.c. – Avv. Edgardo Diomede D’Ambrosio Boreselli – 12.11.2020;
  • InExecutivis: Esecuzione forzata e fondo patrimoniale – Avv. Lucia Conigliaro – 24.03.2021;
  • Il pignoramento dei beni conferiti nel fondo patrimoniale – Avv. Federico Tassinari – 13.11.2018

Avv. Cristina Vanni

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