La Cassazione (Cass. Civ., sez. III, 31 ottobre 2014, n. 23163) è intervenuta di recente affermando che in tema di fondo patrimoniale “tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia, per i quali può aver luogo l’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 170 c.c., vanno compresi quelli riguardanti i beni costituiti in fondo patrimoniale, per definizione destinati essi stessi al soddisfacimento delle esigenze familiari; in particolare, vanno compresi i debiti per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale”.
La Cassazione è stata adita da una coppia di coniugi al fine di veder cassata la sentenza con la quale il Tribunale di Civitavecchia rigettava l’opposizione all’esecuzione dagli stessi proposta nel processo per espropriazione immobiliare intrapresa nei loro confronti dal condominio vantante un credito relativo a spese condominiali riguardanti proprio il bene costituito in fondo patrimoniale.
Prima di approfondire la pronuncia della Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dai coniugi, giova accennare per quanto qui di interesse, all’istituto giuridico sotteso alla pronuncia. Come noto, il fondo patrimoniale rientra tra le convenzioni matrimoniali ed è un complesso di beni immobili, mobili registrati o titoli di credito, destinato a far fronte ai bisogni della famiglia (ad sustinenda onera matrimonii). Attraverso il fondo patrimoniale viene a costituirsi un patrimonio autonomo i cui titolari sono entrambi i coniugi. Tale patrimonio risulta così essere non solo dotato di autonomia ma anche caratterizzato da una destinazione ad una funzione esclusiva (id est, il soddisfacimento dei bisogni della famiglia) che comporta la sottrazione alla regola generale di cui all’art. 2740 c.c. . Tale vincolo di destinazione comporta che i beni conferiti in fondo non possono essere oggetto di esecuzione per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia: i beni del fondo perciò rispondono solo per le obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia (art. 170 c.c.).
A tale ultimo proposito, la Cassazione, nella recente pronuncia, ha affermato che il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esclusiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può aver luogo qualora la fonte o la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta e immediata con i bisogni della famiglia. Tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia vanno compresi quelli riguardanti i beni costituiti in fondo patrimoniale, dal momento che questi stessi beni sono per definizione destinati a soddisfare i bisogni della famiglia. Cosicché i creditori delle spese sopportate dai coniugi per la conservazione e la manutenzione dei beni costituiti in fondo possono far valere la garanzia patrimoniale su tali ultimi beni e procedere alla loro espropriazione forzata per i debiti relativi.
Precisa il giudice nomofilattico che l’art. 170 c.c. non consente alcuna distinzione tra spese necessarie, utili o voluttuarie né tra spese inevitabili e spese evitabili, con una più oculata gestione dei beni costituiti in fondo. E nemmeno si ravvisa e , dunque, non rileva “ai fini della pignorabilità, la distinzione tra spese per oneri condominiali dei beni costituiti in fondo patrimoniale e spese legali liquidate in favore del Condominio per conseguire il pagamento degli oneri condominiali”. Infatti, come ineriscono all’attività di gestione e di amministrazione del fondo patrimoniale gli oneri condominiali riguardanti i beni che ne fanno parte, così assumono la medesima natura anche le spese che il condominio abbia dovuto sopportare per ottenere il pagamento di tali oneri.
Tutto ciò non si pone in contrasto con il disposto della norma anzi richiamata e secondo cui l’esecuzione non può aver luogo per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia in quanto tale disposizione va intesa non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia, bensì nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle capacità lavorative. Restano escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi. Queste ultime esigenze sono atte ad escludere la pignorabilità quando non ineriscono direttamente ai beni costituenti il fondo patrimoniale. Qualora invece i debiti siano contratti per la gestione e amministrazione di questi stessi beni, essi debbono intendersi necessariamente riferiti ai bisogni della famiglia anche quando inerenti a spese voluttuarie o evitabili.
In conclusione, tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia alla cui soddisfazione sono destinati i beni del fondo patrimoniale debbono ricomprendersi anche i debiti per gli oneri condominiali relativi ai beni immobili facenti parte del fondo medesimo costituenti spese per la loro gestione, in ragione dell’evidente finalità di manutenzione e di conservazione dei beni stessi.
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