Fondo per genitori  lavoratori separati o divorziati: al via i contributi

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Sulla G.U. del 26.10.22 è stato pubblicato il DPCM 23 agosto 2022 recante la “Definizione dei  criteri  e  delle  modalità  per  la  verifica  dei presupposti e per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo  per genitori  lavoratori  separati  o   divorziati   per   garantire   la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento”.

     Indice

  1. Oggetto
  2. Beneficiari
  3. Criteri e modalità di erogazione dei contributi
  4. Istanza al fondo

1. Oggetto

Il DPCM definisce criteri e modalità per la verifica dei presupposti e per l’erogazione dei contributi a valere sul Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati.

2. Beneficiari

Il contributo spetta al genitore in stato di  bisogno  che  deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli  minori,  e dei figli maggiorenni portatori di handicap grave,  conviventi,  che  non abbia ricevuto, del tutto o in parte,  l’assegno  di  mantenimento  a causa dell’inadempienza del genitore o del coniuge o  del  convivente che  vi  era  tenuto,  dovuta  all’incapacità   a   provvedervi   in conseguenza dell’emergenza pandemica,  per  effetto della quale ha  cessato,  ridotto  o  sospeso  la  propria  attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per  una  durata  minima  di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno  il  30% rispetto a quello percepito nel 2019. Quindi:

  1. il contributo è erogato solo a favore dei genitori che risultino conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave  alla  data  della  mancata  percezione  dell’assegno successivamente all’8 marzo 2020;
  2. l’handicap è considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione ex art. 3 c. 3, l. n. 104/92;
  3. ai fini dell’individuazione dei criteri per lo  stato  di bisogno, il reddito del richiedente relativo all’anno  di  mancata  o ridotta corresponsione  del  mantenimento  deve  essere  inferiore  o uguale a euro 8.174,00.

Il contributo viene erogato solo ai  genitori  che  non abbiano ricevuto l’assegno di mantenimento o lo abbiano  ricevuto  in maniera parziale nel periodo compreso tra l’8  marzo  2020  e  il  31 marzo 2022, data  nella  quale  è  venuto  a  cessare  lo  stato  di emergenza.

3. Criteri e modalità di erogazione dei contributi

Il contributo è corrisposto in unica soluzione, in misura pari all’importo non versato dell’assegno  di  mantenimento  di  cui  è titolare il richiedente, fino a concorrenza di euro 800,00 mensili, e per  un  massimo   di   dodici   mensilità,   tenuto   conto  delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino  a esaurimento delle risorse.

4. Istanza al fondo

La procedura di accesso al contributo del Fondo è attuata,  su istanza del  soggetto  beneficiario,  mediante  avviso  pubblico  del Dipartimento per le politiche della  famiglia,  pubblicato  sul  website www.famiglia.gov.it. L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, l’autodichiarazione concernente:

  1. le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
  2. il codice fiscale;
  3. gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
  4. l’importo dell’assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l’ammontare  delle  somme  non  versate  a  titolo  di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato;
  5. se il coniuge  inadempiente  percepisca  redditi  da  lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione  della  sussistenza dell’obbligo disposto dal giudice di versamento diretto a favore  del richiedente ex art. 156, VI c., c.c.;
  6. il reddito eventualmente percepito nel corso dell’annualità per la quale non è stato corrisposto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento. Per i contributi da  erogare  per  il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente  percepito nel corso dell’anno 2021;
  7. la dichiarazione attestante il nesso  di  causalità  tra inadempienza e emergenza epidemiologica, quale fattore determinante  la  cessazione,   la   riduzione   o   la   sospensione dell’attività lavorativa del coniuge obbligato, nei termini indicati dalla legge;
  8. l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o pec a cui l’interessato intende ricevere le comunicazioni relative al monitoraggio della pratica.

All’istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità:

  1. copia del documento di identità del richiedente;
  2. copia del titolo che fonda  il  diritto  all’assegno   di mantenimento.

Il Dipartimento provvede alla verifica dei presupposti consultando, per quanto di competenza:

  1. l’Agenzia delle entrate, ai fini  dell’accertamento  della situazione reddituale del genitore tenuto al mantenimento;
  2. gli uffici giudiziari competenti ai fini dell’accertamento dell’importo dovuto.

Avv. Biarella Laura

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