Fornitore di droghe: coinvolgimento in associazione per traffico

Allegati

Il coinvolgimento del fornitore di droghe in associazioni per il traffico illegale di sostanze stupefacenti. Per approfondire tutti i temi legati agli stupefacenti, consigliamo il volume La disciplina dei reati in materia di stupefacenti

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 7015 del 13-12-2023

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Indice

1. La questione: fornitore di droghe e associazione per traffico


Il Tribunale del riesame di Catanzaro respingeva una richiesta di riesame proposta nei confronti di un’ordinanza genetica emessa dal Gip con la quale era stata applicata all’indagato la custodia cautelare in carcere in relazione all’addebito provvisorio di cui all’art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 [capo 54] e per due di reati di cui all’art. 73 d.P.R. cit. [capi 89, relativo alla coltivazione per la successiva cessione di 1,5/2 kg. di marijuana, e 90, relativo a una cessione nell’anno 2018 di 20 kg di detta sostanza e quindi alla ulteriore cessione di due kg sempre di marijuana].
Ciò posto, avverso questo provvedimento la difesa proponeva ricorso per Cassazione contestandosi in particolare l’assunto secondo il quale il ricorrente sarebbe stato partecipe di questo sodalizio criminoso. Per approfondire tutti i temi legati agli stupefacenti, consigliamo il volume La disciplina dei reati in materia di stupefacenti

FORMATO CARTACEO

La disciplina dei reati in materia di stupefacenti

Forte della consolidata esperienza degli Autori, l’opera si pone quale strumento utile al Professionista per affrontare la trattazione dei reati in materia di stupefacenti, nell’ambito dell’aula giudiziaria.Aggiornato alla recente giurisprudenza, il volume costituisce una vera e propria guida, privilegiando l’analisi degli aspetti operativi e processuali e fornendo una rassegna giurisprudenziale al termine di ogni singolo capitolo.L’opera si completa di un dettagliato indice analitico che permette un’agevole consultazione, realizzando il diretto richiamo a tutte le singole questioni trattate.Il volume include una rassegna giurisprudenziale al termine di ciascun capitolo.Santi BolognaMagistrato ordinario con funzioni di giudice distrettuale per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, già Giudice del dibattimento presso la Prima sezione penale del Tribunale di Caltanissetta. Docente, ad incarico, nella materia del Diritto penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali costituita dall’Università degli studi di Enna Kore, negli anni accademici 2017-2021. Ha curato la redazione dei Capp. I, III, V.Alessandro BoscoMagistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, già abilitato all’esercizio della professione forense. Dottore di ricerca in Diritto pubblico presso l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», Cultore della materia presso l’Università LUISS «Guido Carli» di Roma e l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata». Ha curato la redazione dei Capp. XI, XII, XIII.Alfredo SpitaleriMagistrato dal 2017, è Giudice del Tribunale di Siracusa dove ha svolto fino al 2020 le funzioni di Giudice del dibattimento penale. Si è occupato di numerosi e rilevanti procedimenti in materia di Criminalità organizzata, stupefacenti e reati contro la persona. Attualmente svolge le funzioni di Giudice civile presso lo stesso Tribunale. Ha curato la redazione dei Capp. II, IV, VI, VII, VIII, IX, X.

Santi Bologna, Alessandro Bosco, Alfredo Spitaleri | Maggioli Editore 2021

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte – dopo avere fatto presente che «integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all’acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l’ordinanza del tribunale del riesame che, ai fini della prova dell’inserimento organico dell’indagato nell’associazione, aveva valorizzato la sua condotta di costante approvvigionamento di droga dal gruppo, anche al di fuori dei delitti scopo contestati, il contenuto economico delle transazioni e la rilevanza obiettiva del ruolo assunto nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso)» (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020) mentre, in ordine al “fornitore dello stupefacente”, «integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga» (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020) – riteneva come, nel caso di specie, la motivazione dell’ordinanza impugnata non risultasse essere idonea a chiarire se in effetti sussistesse tale necessario elemento di “stabilità” ovvero se, come dedotto dal ricorrente, si fosse trattato di episodi isolati nei quali la cessione della droga “leggera” coltivata dall’impugnate fosse stato il “corrispettivo”, totale o parziale, per l’acquisto da parte del predetto della cocaina.
I giudici di piazza Cavour, pertanto, limitatamente alla contestazione associativa, annullavano l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro che, all’esito del nuovo giudizio sul punto, avrebbe dovuto valutare anche il profilo relativo alla permanenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura in atto, profilo che, allo stato, risultava essere assorbito nella presente statuizione di annullamento per i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla contestazione ex art. 74 TU Stup..

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse specialmente nella parte in cui è ivi chiarito quando un fornitore di sostanze stupefacenti possa ritenersi partecipe all’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga.
Di conseguenza, tale pronuncia può essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se un fornitore di droga possa considerarsi anche partecipe di questo sodalizio criminoso.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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