Fornitura elettrica ed imposta addizionale sulle accise: ordinanza del Tribunale di Verona

Allegati

Con ordinanza del 6 dicembre 2023 il Tribunale di Verona (R.G. 2228/222) interviene sulla questione della restituzione dell’imposta addizionale sulle accise nel biennio 2010-2011 in tema di fornitura elettrica. Il provvedimento inoltre rappresenta peraltro una delle prime applicazioni dell’art 363 bis c.p.c.

A cura di: Avv. Alessandro Palmigiano e Dott.ssa Rosa Guttuso

Tribunale di Verona – Sez. I Civ. – Ord. del 06/12/2023

DOC121223-001.pdf 103 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Precedenti pronunce

L’addizionale provinciale, come noto, era dovuta in base all’art. 6, D.L. n. 511 del 1988;  disposizione abrogata dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 44 del 26 aprile 2012, che ha disposto l’abolizione della addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica.
La Corte di Cassazione, con una serie di pronunce del 2019, ha dichiarato l’inapplicabilità delle norme istitutive dell’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica (come detto abrogata nel 2012), in quanto incompatibili con la normativa comunitaria in materia e, in particolare, con la Direttiva 2008/118/CE. Più precisamente, la Suprema Corte, da ultimo con la sentenza n. 22343/2020: “l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, […] va disapplicata per contrasto con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17” (cfr. Cass. 16142/2020; Cass. 27101/2019; Cass. 15198/2020). La direttiva 2008/118/CE, recepita dal legislatore italiano con il D.Lgs. n. 48 del 29 marzo 2010, imponeva agli Stati membri, al fine della legittimità dell’imposizione delle addizionali provinciali, il rispetto di due requisiti, cumulativamente applicabili, e segnatamente: a) il rispetto delle regole di imposizione dell’Unione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta; b) la sussistenza di una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein & Co.; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora).
Con riguardo al rispetto dei suddetti requisiti, nello specifico, da parte dell’ordinamento italiano, la Corte di Cassazione ha precisato che “sotto il primo profilo il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, ultimo periodo, chiarisce che “Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell’accisa sull’energia elettrica“, sicchè è rispettata la prima condizione. Non è invece rispettata la seconda, in quanto nè la disposizione di cui all’art. 6, nè il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. […] Ne consegue che il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, […], va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l’interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell’ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all’esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost., 8 giugno 1984, n. 170 e successive; C.G.U.E., 22 giugno 1989, in causa C103/88, Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, Sez. U, 12 aprile 1996, n. 3458)” (Cass. 22343/2020, Cass. 16142/2020; Cass. 27101/2019; Cass. 15198/2020).
Nello stesso senso, si sono avute una serie di pronunce di merito, come ad esempio il Tribunale di Milano, sezione undicesima civile, che, con ordinanza n. 18698/2020, ha stabilito che l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica di cui al D.L. 511/1988, art. 6, nella sua versione applicabile ratione temporis, va disapplicata per contrasto con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. e che, “dalla necessaria disapplicazione dell’art. 6, comma 2, del d.l. 511/1988, […] discende il diritto della ricorrente a vedersi restituite le somme pagate a tale titolo”.  In senso conforme, fra l’altro, anche il tribunale di Mantova, con l’ordinanza 2617/2020, che ha condannato la società fornitrice di energia elettrica a corrispondere le somme pagate dall’utente a titolo di addizionale provinciale, statuendo quanto segue “Nel merito della domanda questo giudice intende dare continuità al recente indirizzo giurisprudenziale affermatosi in seno alla quinta Sezione della Corte di Cassazione nel corso del 2019 che ha reiteratamente statuito in conformità alla domanda del ricorrente riconoscendo, anche a seguito delle decisione della Corte di Giustizia citate in atti, la ripetibilità della componente addizionale sull’accisa”

2. Fornitura elettrica ed imposta addizionale sulle accise: la questione del Tribunale di Verona

Il Giudice del Tribunale di Verona, nel corso del processo, ha tuttavia rimandato il caso alla Corte di Cassazione, con una delle prime applicazioni dell’ art 363 bis c.p.c.  
In particolare, all’udienza del 26 gennaio 2023 il Giudice ha “rilevato che in relazione alle questioni involte nel giudizio paiono sussistere i presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. come introdotto dal d.lgs 149/2022 ed entrato in vigore il primo gennaio di quest’anno”, assegnando termine di 30 giorni alle parti per il “deposito di una nota in cui prendere posizione sul prospettato rinvio”.
La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti di cui all’art. 363 bis c.p.c. per disporre il rinvio pregiudiziale. Nella fattispecie, la norma dispone che il Giudice può disporre il rinvio pregiudiziale quando concorrono le seguenti condizioni: la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; la questione presenta gravi difficoltà interpretative; la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
Nel caso di specie, invece, l’art. 363 bis non risulta applicabile, atteso che per la questione oggetto di causa la Corte di Cassazione si era già pronunciata con quattro sentenze conformi (n. 27099/2019, n. 27101/2019, n. 29980/2019 e n. 15198/2019), con le quali i giudici  di legittimità hanno riconosciuto inapplicabile la norma istitutiva dell’addizionale sull’accisa dell’energia elettrica, in quanto in contrasto con la direttiva 2008/118/CE, riconoscendo anche espressamente il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato direttamente all’erogatore del servizio.
La Corte di Cassazione ha, pertanto, emesso un provvedimento con il quale ha affermato che: “Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione non manca l’enunciazione di principi idonei ad orientare la risoluzione della questione interpretativa posta dal rimettente. In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche, previste dall’articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2008/118/Ce, come interpretata dalla Corte di Giustizia Ue, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, vengono aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi, sicchè va disapplicata, per contrasto con il diritto unionale, la disciplina interna di cui l’articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 111 del 1988, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime ( così Cass. Sez. V 4 giugno 2019 n. 15198; Cass. sez. V, 23 ottobre 2019, numero 27101).”
E’ evidente quindi che tale decisione ha ritenuto estensibili al contenzioso tra il consumatore finale e il consumatore i principi affermati dalla Suprema Corte con riguardo al contenzioso tra consumatore finale e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Essa assume, ad avviso di questo giudice, carattere vincolante nel presente giudizio e comporta di conseguenza l’accoglimento della domanda della ricorrente.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti alla newsletter

Si è verificato un errore durante la tua richiesta.

Scegli quale newsletter vuoi ricevere

Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.

Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.

Iscriviti

Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Palmigiano Alessandro

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento