Foto segnaletiche frontali online: violazione privacy

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Viola la privacy il giornale che pubblica on line le foto di un indagato ripreso frontalmente e con impresso il logo della polizia.
Volume consigliato: I ricorsi al Garante della privacy

Garante privacy -Provvedimento n. 52 del 23-02-2023

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Indice

1. I fatti


Il Garante per la protezione dei dati personali aveva avviato d’ufficio un’istruttoria nei confronti di una testata giornalistica on-line che si occupava delle notizie locali di Roma, in quanto – nel corso di un altro procedimento nei confronti di altro soggetto – era emersa la presenza sul sito web di tale testata giornalistica romana di alcune fotografie che ritraevano i protagonisti di una vicenda di cronaca di polizia potenzialmente non rispettose della normativa in materia di privacy.
In particolare, dette fotografie, per la tipologia di inquadratura (frontale) e per la presenza sulle medesime del logo istituzionale della Polizia di stato, sembravano riconducibili alla categoria delle foto segnaletiche o comunque a delle fotografie di titolarità delle forze dell’ordine che possono essere diffuse da tali soggetti pubblici solo per finalità di giustizia e di polizia.
Pertanto, il Garante avviava d’ufficio un procedimento nei confronti della testata giornalistica, al fine di verificare se il trattamento suddetto (consistente appunto nella pubblicazione delle immagini) fosse lecito o meno.
A seguito della richiesta di chiarimenti da parte del Garante, la testata giornalistica preliminarmente affermava che dette fotografie le erano state inviate dalla Polizia di stato, ma che – in ogni caso – a seguito della richiesta di informazioni da parte del Garante, aveva provveduto a rimuoverle dal suto web.
Ciò detto, il giornale spiegava al Garante che le fotografie erano state pubblicate a corredo di un articolo giornalistico relativo all’arresto di alcune persone, con precedenti analoghi, che facevano parte di una banda dedita alla commissione di rapine presso istituti di credito attraverso l’apertura di un buco nel muro della banca per poter accedere ai caveaux dove erano custoditi i denari. Pertanto, posto che le forze dell’ordine stavano ancora compiendo accertamenti su altre rapine commesse con modalità analoghe e che la banda in questione era attiva in molte zone di Roma, vi era un interesse della collettività residente nella Capitale a conoscere della notizia e i dati identificativi dei soggetti coinvolti.
La testata giornalistica, quindi, affermava di aver compiuto tale valutazione al momento della pubblicazione della notizia e delle immagini e che, in ogni caso, aveva effettuato detta pubblicazione nell’esercizio del diritto di cronaca e nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione.
In secondo luogo, il giornale lamentava di aver ricevuto, dalle autorità pubbliche, delle indicazioni contrastanti sulla pubblicazione delle notizie e delle fotografie, in quanto, da un lato, il Garante impone cautele nel pubblicare i dati personali di soggetti coinvolti in fatti di cronaca giudiziaria, mentre, dall’altro lato, la Polizia di Stato invia alle testate giornalistiche comunicati stampa corredati di fotografie dei soggetti sottoposti ad indagini anche con finalità deterrenti.
Infine, il giornale si difendeva evidenziando come nel sito istituzionale della Polizia di Stato fossero ancora presenti il video e i dati identificativi delle persone coinvolte.


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2. La valutazione del Garante


In primo luogo, il Garante ha precisato che la pubblicazione di notizie relative alle indagini sui reati commessi dagli indagati a danno di istituti di credito, effettuata dalla testata giornalistica romana non viola di per sé la normativa in materia di protezione dei dati personali, neanche per il fatto che sono stati pubblicati i dati identificativi degli indagati.
Tale pubblicazione, quindi, non comporta automaticamente un superamento dei limiti previsti al diritto di cronaca, in quanto il giornalista può pubblicare i dati personali dell’indagato anche senza il suo consenso, purché rispetti i limiti posti dalla normativa privacy e soprattutto il requisito dell’essenzialità dell’informazioni rispetto ai fatti di interesse pubblico.
Nel caso di specie, quindi, secondo il Garante, la diffusione dei dati personali degli indagati risponde all’interesse del pubblico ad avere informazioni circa i reati commessi, anche in considerazione del fatto che la testata giornalistica è diffusa in quell’area territoriale nonché delle modalità con cui i reati sono stati commessi e della loro serialità.
Invece, secondo il Garante, deve farsi una diversa valutazione per quanto riguarda la pubblicazione delle immagini che ritraggono i soggetti protagonisti della vicenda in posizione frontale e con il logo della Polizia di Stato, in quanto si tratta di immagini che sono assimilabili alle foto segnaletiche (anche se manca la sequenza numerica prevista in detta tipologia di foto).
Il Garante, nel precedente procedimento nei confronti di altro titolare del trattamento, ha già ritenuto illecita la diffusione delle immagini in questione da parte della Polizia di Stato: infatti, il Garante ha ritenuto che non vi fosse alcuna necessità per considerare lecita la diffusione di tali immagini, le quali erano eccedenti rispetto a dette finalità di polizia.
Infatti, anche se nelle immagini non ci sono codici/numeri identificativi o il logo della Polizia di Stato, la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica con il suo arresto deve rispettare, ai fini della sua legittimità, non soltanto i limiti della essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e del legittimo esercizio del diritto di cronaca, ma anche le particolari cautele imposte a tutela della dignità della persona ritratta.
In considerazione della illiceità della originaria diffusione delle immagini da parte della Polizia, conseguentemente non può che essere illecita anche la diffusione delle stesse che è stata compiuta dalla testata giornalistica.

3. Il parere del Garante


In considerazione di quanto sopra, il Garante ha ritenuto che il trattamento posto in essere dalla testata giornalistica viola la normativa privacy e i relativi principi di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali.
Pertanto, tenuto conto della avvenuta rimozione delle fotografie dal sito web della testata giornalistica, il Garante si è limitata a disporre a carico di quest’ultima la misura del divieto di ulteriore trattamento delle immagini con riferimento all’ulteriore diffusione delle stesse, anche on-line ivi compreso l’archivio storico.
Invece, il Garante ha ritenuto di non comminare una sanzione amministrativa a carico della testata giornalistica, ma di poter applicare solo un ammonimento, in quanto il giornale era convinto di poter lecitamente pubblicare le immagini anche in considerazione del fatto che le stesse gli erano state fornite dalla Polizia di stato ed erano state da quest’ultima diffuse sul proprio sito internet.

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