Foto e video di minore sul web: il Garante interviene

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Il Garante Privacy sanziona un sito Web di informazione per aver pubblicato due fotografie e un video che ritraevano una minore ad un raduno non autorizzato.
Per approfondire si consiglia il volume: I ricorsi al Garante della privacy

Garante privacy -Provvedimento n. 265 del 22-06-2023

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Indice

1. I fatti


I genitori di una diciassettenne presentavano un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, nel quale chiedevano di ordinare ad un sito Web di informazione il divieto di ulteriore trattamento dei dati personali della figlia minorenne (appunto, all’epoca dei fatti, di 17 anni) che erano contenuti all’interno di un articolo pubblicato sulla testata giornalistica telematica nonché di un video consultabile sul canale YouTube.
In particolare, i reclamanti sostenevano che le fotografie in questione ritraevano la figlia in prossimità di un posto di blocco dei carabinieri, mentre il video la raffigurava durante l’intervento di detti carabinieri ad un raduno non autorizzato e dal quale emergeva il disagio della ragazza e i suoi tentativi di non essere riconosciuta abbassando la testa e voltando la faccia.
Secondo i reclamanti, la pubblicazione delle fotografie e del video aveva permesso agli amici e ai conoscenti l’identificazione della ragazza, causandole un grave imbarazzo, anche in considerazione della connotazione negativa che l’articolo imprimeva rispetto al fatto narrato. La raccolta delle immagini era avvenuta in assenza di consenso della ragazza e con modalità tali da non rendere evidente alla stessa che il giornalista stesse effettuando la ripresa video.
Infine, i reclamanti sostenevano che la pubblicazione di cui sopra fosse avvenuta in violazione del principio di essenzialità dell’informazione (previsto dalla normativa privacy per la legittimità della diffusione di dati personali per finalità giornalistiche), in quanto le immagini e il video non potevano ritenersi essenziali ai fini della narrazione del fatto di cronaca.
Infine i reclamanti evidenziavano che, nonostante prima di inoltrare il reclamo al garante avessero formulato una specifica richiesta di rimozione delle immagini all’editore, quest’ultimo aveva risposto genericamente, riservandosi di fare le proprie valutazioni, ma senza prendere alcuna iniziativa al riguardo.
Il garante, quindi, chiedeva alla testata giornalistica di fornire le proprie osservazioni sulla questione e quest’ultima affermava che: l’articolo, a corredo del quale erano state pubblicate le immagini, aveva ad oggetto la narrazione dello sgombero da parte dei carabinieri di un raduno non autorizzato, il quale pertanto aveva un indubbio rilievo pubblico; la pubblicazione delle fotografie serviva a supportare la notizia e a dare conto dell’epilogo del raduno; inoltre, il filmato era stato realizzato in un contesto pubblico e l’immagine della ragazza era stata catturata soltanto perché la stessa era stata oggetto di controllo da parte dei militari.
Secondo il giornale, la ragazza era stata inquadrata del tutto casualmente, in quanto il giornalista non voleva consentire identificabilità della stessa, ma soltanto l’evidenza del deflusso delle persone e delle attività di controllo svolte dai militari. Inoltre, le riprese erano avvenute a distanza ravvicinata dalle persone ivi presenti e il giornalista aveva reso palese la sua presenza. Infatti, il giornalista era giunto sul luogo proprio nel momento in cui vi era il deflusso delle persone ed aveva collocato la telecamera e il relativo supporto a terra nella pubblica via.
In secondo luogo, il giornale sosteneva che, nel video, la ragazza era stata inquadrata soltanto per alcuni secondi di profilo o di spalle e soltanto in due occasioni era presente il viso della ragazza, in secondo piano e mai decontestualizzato dal fatto narrato.
Infine, il giornale rilevava che il contesto in cui si trovava la ragazza in questione non avrebbe permesso al giornalista di comprendere che si trattava di una minorenne (peraltro prossima alla maggiore età), né l’editore avrebbe potuto effettuare preventivamente detta valutazione.
Ad ogni modo, la testata giornalistica dava conto di aver provveduto a rimuovere le fotografie e video in questione, senza che ciò dovesse essere inteso come una ammissione di responsabilità.

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2. Le valutazioni del Garante


Preliminarmente il Garante ha precisato che la disciplina in materia di protezione dei dati personali stabilisce delle garanzie e delle cautele particolari per i trattamenti di dati personali effettuati per finalità giornalistiche. Ciò al fine di contemperare il diritto alla riservatezza delle persone, con la libertà di manifestazione del pensiero. In particolare, sono leciti i trattamenti dei dati personali per finalità giornalistiche, anche se avvengono senza il consenso degli interessati, soltanto a condizione che siano rispettati i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone dei cui dati si tratta. A detta prima condizione, inoltre, si aggiunge l’ulteriore condizione del rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Inoltre, nel caso in cui la notizia coinvolge soggetti minori di età, sono previste maggiori tutele a favore di quest’ultimi, soprattutto nel caso in cui il contesto della narrazione possa produrre un riflesso negativo sulla rappresentazione dei minori medesimi, incidendo così sul loro sviluppo.
Nel caso di specie, il garante ha ritenuto che i fatti narrati nell’articolo in questione avessero certamente un rilievo pubblico. Dall’altro lato, il garante ha ritenuto che le modalità con cui il giornalista ha effettuato le riprese (cioè a distanza ravvicinata rispetto ai presenti) fosse idonea a favorire l’identificazione delle persone presenti. Inoltre, il contesto della narrazione era evidentemente idoneo a produrre un riflesso negativo sulla rappresentazione delle persone coinvolte.
Per quanto concerne, invece, l’età della ragazza in questione, anche se la stessa non era immediatamente percepibile dal giornalista, l’editore aveva avuto formale conoscenza della minore età allorquando i genitori avevano inviato la richiesta di rimozione degli articoli pubblicati.
In considerazione di ciò, secondo il Garante, al caso di specie, debbono applicarsi i principi sopra ricordati. Pertanto, affinché la pubblicazione delle immagini riprese possa ritenersi lecita è necessario che la stessa rispetti principio di essenzialità dell’informazione.
Ebbene, secondo il garante, da un lato, l’identificabilità della minorenne e la connotazione negativa attribuita ai fatti narrati nell’articolo rende il trattamento di dati in questione idoneo a determinare un pregiudizio in capo all’interessato; dall’altro lato, non vi erano degli specifici motivi di interesse pubblico tali da superare il generale principio di anonimato dei minori.

3. La decisione del Garante


In considerazione di tutto quanto sopra, il Garante ha ritenuto che la pubblicazione da parte del giornale delle fotografie e video in questione, sia illecita.
Conseguentemente, il Garante ha disposto, da un lato, il divieto a carico del giornale di ogni ulteriore trattamento dei dati di cui sopra e, dall’altro lato, ha comminato una sanzione pecuniaria a carico del titolare del trattamento quantificata – tenendo conto delle circostanze aggravanti (quali il pregiudizio subito dall’interessata e la mancata adozione di misure volte a mitigare il pregiudizio dopo aver ricevuto la richiesta da parte dei genitori) e di quelle attenuanti (fra le quali, la successiva adozione di misure idonee ad eliminare le conseguenze della violazione nonché l’assenza di precedenti violazioni) in euro 5.000 (cinquemila).

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