[doc. web n. 1623306]
[vedi comunicato stampa]
[vedi anche doc. web nn. 1400655, 1409488 e 1620926]
Il garante per la protezione dei dati personali
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
VISTA la segnalazione presentata il 27 maggio 2009 dall’avv. Niccolò Ghedini in nome e per conto dell’on. Berlusconi, con la quale si lamenta l’illecita acquisizione, da parte del fotografo Antonello Zappadu, di numerose immagini di persone, tra cui il segnalante, di cui 43 contenute in un compact disk allegato alla segnalazione stessa;
RILEVATO che, secondo quanto rappresentato nella segnalazione, le predette immagini sarebbero state raccolte, all’insaputa degli interessati, mediante potenti mezzi di ripresa, e che le stesse erano state destinate alla vendita a editori e a testate giornalistiche;
VISTA la richiesta di informazioni formulata il 28 maggio 2009 al predetto fotografo ai sensi dell’art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");
VISTA la nota di riscontro pervenuta da quest’ultimo nel termine fissato del 29 maggio 2009;
VISTE le controdeduzioni presentate dall’avv. Ghedini in nome e per conto dell’on. Berlusconi il 30 maggio 2009;
VISTA l’ulteriore segnalazione presentata il 12 giugno 2009 dall’avv. Ghedini, in nome e per conto dell’on. Berlusconi, a seguito di un articolo di La Repubblica del 12 giugno che contiene dichiarazioni del sig. Zappadu;
VISTO il verbale dell’audizione tenuta in data 15 giugno 2009 alla quale ha partecipato il fotografo Antonello Zappadu assistito dall’avv. Cristian Muzzetto, nonché la nota del 17 giugno 2009 presentata dallo stesso sig. Zappadu;
VISTO il decreto di sequestro, disposto il 1° giugno 2009 ai sensi dell’art. 253 ss. c.p.p. dalla Procura della Repubblica di Roma, relativo anche a fotografie scattate all’interno di Villa Certosa nel maggio 2008 e durante le vacanze natalizie 2008-2009;
RILEVATO che durante l’audizione del 15 giugno il fotografo Antonello Zappadu ha riconosciuto che le 43 immagini allegate alla segnalazione del 28 maggio sono state da lui stesso realizzate; che, in particolare, egli ha riscontrato che 27 immagini riguardano l’interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni in esso situate, 3 (cartella B4, foto n. 41, 42 e 43) un villaggio turistico di cui non ricorda il nome e 13 luoghi pubblici, tra i quali un aeroporto;
CONSIDERATO che le 13 immagini raccolte in luoghi pubblici e le 3 immagini riprese nel villaggio turistico non presentano profili di illiceità nel trattamento dei dati, in quanto acquisite in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
RILEVATO, per contro, che le altre 27 fotografie ritraggono persone, all’interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni ivi situate, in situazioni ordinarie di vita privata o di normale attività di relazioni sociali o in atteggiamenti tipici del contesto di vacanza e di relax;
RILEVATO che il fotografo ha dichiarato, con specifico riferimento alle foto relative all’interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni ivi situate, che le stesse sono state riprese da luoghi esterni al parco con tecnica digitale e mediante un teleobiettivo e, successivamente, rielaborate con il programma "Photoshop";
RILEVATO che il fotografo stesso ha riferito, altresì, che in relazione alla propria attività, nel periodo che va dal dicembre 2007 fino a tutto il 2008 ha realizzato numerosi servizi con centinaia di immagini, un numero imprecisato delle quali aventi oggetto e contenuto simili a quelle presenti nel campione mostrato, riprese con le stesse modalità e relative al medesimo luogo sopradescritto (interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni ivi situate);
RILEVATO che il sig. Zappadu ha dichiarato di aver ceduto tutte le immagini relative all’attività da lui svolta fra il dicembre 2007 fino tutto il 2008 a un’agenzia di stampa colombiana denominata "Ecoprensa" e di non essere più in possesso di alcuna immagine attinente alla vicenda relativa alle segnalazioni dell’on. Berlusconi, giacché il materiale fotografico che era rimasto in suo possesso è stato oggetto del sequestro effettuato dall’Arma dei carabinieri; e che, nella successiva memoria, qui pervenuta in data 17 giugno, il sig. Zappadu ha sostenuto di non essere in grado di specificare, allo stato, tempi e modalità di cessione a Ecoprensa delle foto da lui scattate;
RITENUTO che, a prescindere dai profili di rilevanza penale in ordine ai quali sono tuttora in corso accertamenti presso la Procura della Repubblica competente, le 27 riprese contenute nel compact disk relative all’interno del parco di Villa Certosa e delle abitazioni ivi situate configurano illecito trattamento dei dati personali, in quanto realizzate in violazione delle garanzie a tutela del domicilio. E invero non può disconoscersi all’interno del parco di Villa Certosa, e ancor più all’interno di abitazioni ivi situate, la natura di luogo di privata dimora, secondo la definizione che ne dà la corrente giurisprudenza (cfr., in relazione agli artt. 614 e 615-bis, primo e secondo comma, c.p.: Cass. pen. n. 1237/2006, Trib. Milano 17 novembre 1994, in Dir.inf., 1995, p. 373, secondo cui, "ai fini della individuazione delle figure di "privata dimora" e "di sua appartenenza", appare assolutamente indifferente il requisito della "visibilità" del luogo dall’esterno"; vedi anche art. 3 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica);
CONSIDERATO, altresì, che le immagini in questione sono state raccolte attraverso un uso non corretto di una tecnica invasiva (teleobiettivo); che tale profilo di illiceità non viene meno per la circostanza che, su alcune di esse, sia stata, in un momento peraltro successivo, adottata una tecnica di mascheramento del volto, né per il fatto che le immagini medesime siano state successivamente rielaborate con appositi "software";
RITENUTO, dunque, che il trattamento di tali immagini vìoli le disposizioni e i princìpi del Codice (artt. 1, 2, 11 e 136 ss.; v. anche art. 8 Conv. europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali); e che tale illiceità si concretizzi sin dal momento della raccolta delle immagini, tenuto conto delle modalità con cui la stessa è avvenuta;
RITENUTO, altresì, che tale valutazione si estende alle altre numerose riprese, aventi oggetto e contenuto simili alle precedenti, che il sig. Zappadu asserisce di aver effettuato relativamente al medesimo luogo e con le medesime modalità, nell’arco temporale dal dicembre 2007 fino a tutto il 2008; e che, per contro, tale valutazione vada esclusa per eventuali altre riprese effettuate in luogo pubblico o aperto al pubblico;
CONSIDERATO che i principi sin qui esposti- già ribaditi dal Garante in relazione a un trattamento di dati analogo a quello in esame, effettuato, mediante potenti e intrusivi mezzi di ripresa, dallo stesso fotografo e negli stessi luoghi, (provvedimenti del 21 aprile, 8 maggio e 13 settembre 2007, disponibili in www.garanteprivacy.it, doc. web nn. 1400655; 1409488 e 1620926)- trovano esplicita conferma anche in una recente decisione della Corte di Cassazione (V sezione penale del 22 febbraio 2008, n. 17408/08) con riferimento specifico alla nozione di privata dimora nell’ambito della tutela del domicilio (art. 14 Cost.);
CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d’ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. c) e d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice);
RILEVATO, che si pone con seria evidenza la necessità di assicurare un’adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla utilizzazione o dalla diffusione di immagini relative a comportamenti strettamente personali raccolte con tecniche intrusive all’interno di luoghi di privata dimora, all’insaputa degli interessati e, comunque, senza il loro consenso;
RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 162, comma 2 ter del Codice;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
tutto ciò premesso, il garante:
a) dichiara l’illiceità del trattamento e conseguentemente vieta, a chiunque ne sia o ne venga in possesso, ogni trattamento e, in particolare, la diffusione, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d) del Codice, delle 27 immagini contenute nel compact disk, che ritraggono, nel contesto e con le modalità descritte in motivazione, persone, tra cui il segnalante, all’interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni ivi situate;
b) conseguentemente è, altresì, vietato ogni trattamento e in particolare la diffusione, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d) del Codice, delle ulteriori immagini, aventi oggetto e contenuto simili, riprese, nel contesto e con le modalità descritte in motivazione, dal sig. Antonello Zappadu all’interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni ivi situate, secondo quanto da lui stesso dichiarato a questo Garante;
c) dichiara non luogo a procedere in ordine alle 13 immagini raccolte in luoghi pubblici e alle altre 3 immagini raccolte nel villaggio turistico.
Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi
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