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Frode carosello e “reverse charge”
Il meccanismo delle ‘frodi carosello’ si realizza sfruttando il c.d. “Reverse Charge” e utilizzando delle società fittizie dette “cartiere”, interposte all’interno di un’operazione commerciale, per far sorgere un diritto (inesistente) a detrarre l’IVA sugli acquisti. Si tenga in considerazione l’esempio seguente : ipotizziamo che vi sia un fornitore francese , il quale deve vendere un bene a una società italiana. In questa operazione viene frapposta una società cartiera italiana, fittizia. Questa acquista il bene dal fornitore francese in regime di ’reverse charge’, quindi senza Iva. Subito rivende il bene all’altra società italiana effettiva, applicando l’Iva ordinaria al 22% che ,però, non viene versata.
1.1 societa’ cartiera fittizia
La società cartiera non presenta la dichiarazione dei redditi , ma agisce solo per creare ‘fatture per operazioni inesistenti’. Il reale acquirente nazionale può detrarre l’Iva , ottenendo un credito Iva debito. I beni, in realtà, non circolano effettivamente fra un soggetto e l’altro, ma solo attraverso documenti fittizi. Dunque, alla base di tale comportamento vi è la normativa che regola l’applicazione dell’Iva sugli scambi comunitari. A suddette operazioni si applica il ‘reverse charge’, il quale prevede che l’Iva non venga addebitata in fattura , ma che sia poi l’acquirente a dover integrare il documento pagando l’imposta al Fisco del suo Paese, secondo l’aliquota ivi vigente.
1.2 Fattura e registro acquisti
L’autofattura dev’esser poi inserita nel registro degli acquisti e in quello delle fatture emesse. Il venditore deve limitarsi a emettere la fattura senza Iva , inserendo la dicitura indicante che si tratta di operazione soggetta al reverse charge ( operazione con applicazione dell’Iva a carico del destinatario della fattura). La posizione più rischiosa, in tali meccanismi, è quella della società carosello che, proprio per questa ragione, viene di solito intestata dai mandanti della frode a soggetti nullatenenti , i quali vengono pagati per prestarsi a tali operazioni. Tale meccanismo si ripete con passaggi fra più società fittizie, finchè il bene dall’acquirente finale di uno Stato Ue finisce per tornare all’originario cessionario di un altro Stato Ue, il quale fa poi ripartire il giro.
Sanzioni
Per ciò che riguarda le sanzioni, in Italia trovano applicazione quelle previste dal D. Lgs. n. 74/2000 per i Reati Tributari : in particolare, si fa qui riferimento al “Reato di Emissione di Fatture per Operazioni Inesistenti”, punito con reclusione da 1 anno e sei mesi a 6 anni.
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Compendio di Diritto Penale – Parte speciale
Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione). Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.
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