Frode nel processo penale e depistaggio

Redazione 15/01/20
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La novella ha apportato significative modifiche al Titolo III, relativo ai delitti contro l’amministrazione della giustizia.

La novità di maggior rilievo consiste indubbiamente nello stravolgimento dell’art. 375 c.p. che disciplinava le aggravanti dei delitti di falsità processuale (articoli 371bis, 371ter, 372, 373 e 374 c.p.) e ora descrive il nuovo delitto di “Frode in processo penale e depistaggio”.

Frode in processo penale e depistaggio

Dal confronto con altre norme contenute nel medesimo titolo, quali quelle di frode processuale, false informazioni al p.m. o alla p.g., emerge l’identità nella descrizione della tipicità delle condotte: quelle descritte nella lettera a) rispetto a quanto indicato all’art. 374 c.p. e quelle descritte nella lettera b) rispetto a quanto riportato dagli artt. 371bis e 372 c.p.

Per distinguere la nuova previsione dell’art. 375 c.p. dalle ipotesi sopra richiamate, occorre pertanto fare riferimento ai seguenti elementi specializzanti:

1) Il dolo specifico previsto dal solo art. 375 c.p., consistente nel fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale;

2) La qualifica soggettiva di p.u. o i.p.s. dell’agente da cui discende la natura di reato proprio dell’art. 375 c.p. (a differenza dei reati comuni previsti dagli artt. 374, 371bis e 372 c.p.). La qualifica soggettiva richiesta dalla norma deve preesistere alle indagini (non è pertanto applicabile al testimone) e deve essere in rapporto di connessione funzionale con l’accertamento che si assume inquinato.

L’art. 375 c.p. prevede due aggravanti ad effetto speciale; in virtù del comma 5 dell’art. 375 c.p. le eventuali attenuanti concorrenti, eccezion fatta per quelle di cui agli articoli 98 e 114 c.p., saranno sempre destinate a soccombere nel giudizio di bilanciamento con le aggravanti sopra menzionate.

I profili problematici

Ai sensi dell’art. 375, co. 8, «la punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata».

La disposizione, analoga a quella di cui all’art. 374, co. 2, c.p., evidenzia come il reato in esame abbia come presupposto sostanziale non solo l’esistenza del reato oggetto dell’indagine o del processo in relazione ai quali si verifica la condotta di inquinamento processuale, ma anche la procedibilità originaria del reato stesso, mentre non rileva l’improcedibilità sopravvenuta.

Stante la riferibilità dell’indicato presupposto sostanziale a tutte le fattispecie tipizzate dall’art. 375 c.p., esso finisce per introdurre un significativo elemento di differenziazione tra il depistaggio dichiarativo e le corrispondenti fattispecie di cui agli artt. 371 bis e 372 c.p., perché queste ultime prescindono da tale presupposto.

Diverso è invece il caso del favoreggiamento dichiarativo che trae origine dall’utilizzo dell’art. 378 c.p. per incriminare condotte di aiuto ad eludere le investigazioni, realizzato mediante dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria: l’art. 378 c.p. richiede infatti la sussistenza del reato presupposto. Il nuovo reato di depistaggio partecipa in parte del sottosistema relativo ai reati di falso dichiarativo, nell’ambito dei reati contro l’amministrazione della giustizia, attraverso l’applicabilità allo stesso della ritrattazione: la l. n. 133/2016 ha infatti modificato l’art. 376, co. 1, inserendo tra i reati ai quali la norma è applicabile anche il reato di depistaggio di cui all’art. 375, co. 1, lett. b).

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