Il furto dell’auto con antifurto satellitare è consumato ed aggravato

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L’arresto in commento[1] trae origine da un ricorso per Cassazione presentato personalmente dall’imputato – al momento di tale predisposizione non era ancora entrata in vigore la c.d. Riforma Orlando, la quale ha oggi escluso il ricorso ex art. 606 c.p.p. personale dell’imputato – avverso la condanna a lui inflitta della Corte d’Appello di Ancona per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 c.p., per il furto, secondo l’ipotesi accusatoria, di un’automobile equipaggiata con un sistema di antifurto satellitare.

In generale l’aggravante in contestazione trova la sua ratio nel maggior rispetto da riconoscere a determinate beni mobili in virtù della della condizione o della destinazione che le caratterizza. Nello specifico l’esposizione a pubblica fede, contestata nella vicenda in analisi, consiste nella lesione del sentimento di rispetto verso la proprietà o il possesso altrui sul quale conta chi deve lasciare una cosa incustodita esponendola, di conseguenza, ad un maggior rischio di sottrazione[2].

 

La giurisprudenza più risalente escludeva l’applicazione dell’art. 625 n. 7 c.p. in presenza di approntamento di mezzi di difesa; attualmente, al contrario, sono più numerose le pronunce di senso opposto e l’aggravante citata non viene applicata soltanto nei casi in cui vi sia un antifurto particolarmente efficace o una valida custodia. [3]

Tornando alla pronuncia in analisi, tra le censure mosse al Giudice di seconde cure, in particolare e per ciò che più interessa il presente elaborato, il ricorrente si doleva dell’erronea applicazione degli artt. 625 e 56 c.p.: in primis, infatti, per la tesi difensiva, si sarebbe dovuta escludere l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede essendo l’autovettura dotata di tale dispositivo di sicurezza; in secundis, la presenza di tale sistema satellitare avrebbe dovuto portare la Corte territoriale ad inquadrare i fatti per cui si era processo come ipotesi di furto tentato.

Il Giudice di Legittimità respinge tutte le censure formulate, dichiarando inammissibile il ricorso e reputando manifestamente infondato anche il motivo testé esposto.

Da un lato la Suprema Corte di Cassazione ritiene integrata – seguendo la giurisprudenza prevalente – l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p.: la presenza di un antifurto satellitare, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non né impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all’azione delittuosa con il successivo recupero. [4]

Dall’altro il reato viene ritenuto consumato anche se la vettura risulta munita di tale presidio di sicurezza: tale strumentazione, infatti, non esclude la circostanza che il soggetto passivo perda, fino al momento dell’attivazione del sistema di rilevazione satellitare, il controllo materiale giuridico sulla cosa sottratagli, posto che l’antifurto non assicura una costante vigilanza durante l’intera fase dell’azione illecita, poiché la possibilità di rilevare e seguire gli spostamenti del mezzo correlata ad una richiesta dell’interessato. Di conseguenza il successivo rilevamento ha solo una funzione recuperatoria del bene, ormai uscito definitivamente dalla sfera di controllo del possessore.[5]

Le conclusioni del Giudice di Legittimità debbono dirsi degne di pregio: invero nel momento in cui il soggetto attivo sottrae una vettura – seppur dotata di antifurto satellitare –  egli realizza sia la l’impossessamento che la sottrazione richiesti dalla norma incriminatrice. Quanto al primo, l’agente instaura un nuovo potere di fatto sulla cosa, che il dispositivo satellitare influenza in alcun modo; quanto alla seconda, la persona offesa perde ugualmente la propria propria signoria di fatto sul bene.

Non potrebbe pertanto negarsi che, anche in presenza di un antifurto satellitare, il reato possa integrato: il soggetto attivo, invero, sostituisce la propria all’altrui detenzione, acquisendo, nonostante il sistema di sicurezza, la piena ed autonoma disponibilità della cosa sottratta.

[1]    Per un ulteriore approfondimento si veda P. MACIOCCHI, E’ consumato il furto aggravato dell’auto anche se c’è l’antifurto satellitare, Il quotidiano del diritto, 5 ottobre 2017.

[2]    Cfr.  Cass. Pen. n. 5113 del 7 novembre 2007 in Banca Dati Pluris.

[3]    Interessante Cass. Pen. n. 44157 del 21 ottobre 2008 in Banca Dati Pluris: nello specifico si era esclusa la citata aggravante in presenza di un antifurto satellitare che consenta una vigilanza continua ad opera del proprietario.

[4]    Si veda, ex multis, Cass. Pen. n. 10584 del 30 gennaio 2014 in Banca Dati Pluris.

[5]    Anche in questo caso risultano diverse le pronunce conformi; si veda, a titolo esemplificativo, Cass. Pen. 42774 del 21 settembre 2016 in Banca Dati Pluris.

Avv. Casetta Stefano

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