Con la sentenza che qui si commenta la Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire l’esatta portata dell’art. 624 bis c.p., rubricato “Furto in abitazione e furto con strappo”. Tale articolo, introdotto nel 2001 con legge n. 128, prevede un’autonoma figura di reato (ex pluribus Cass., sez. IV, 43452/2009) e, al primo comma, sanziona penalmente colui che commette la condotta tipica del delitto di furto all’interno di un edificio o di altro luogo destinato a privata dimora o nelle pertinenze di essa.
Questi i fatti: M.A. si introduceva nell’appartamento di sua proprietà, ma locato alla parte offesa, sfruttando l’assenza di quest’ultima ed impossessandosi di beni ad essa appartenenti. Il G.I.P. presso il Tribunale di Lecce dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell’imputato in relazione al reato di cui all’art. 624 bis c.p. in quanto non vi era stato un vero e proprio spossessamento ma piuttosto una diversa collocazione dei beni, come peraltro dimostrato attraverso talune fotografie prodotte dallo stesso imputato.
Avverso tale decisione ricorreva tuttavia il Procuratore della Repubblica, adducendo in particolare la violazione dell’art. 425 c.p.p., recante la disciplina della sentenza di non luogo a procedere. In particolare, il G.I.P. avrebbe violato la disciplina sostanziale e processuale ritenendo il fatto non sanzionabile penalmente.
Con la sentenza che si annota, il gravame viene accolto dalla Suprema Corte, la quale annulla la sentenza e rinvia gli atti al Tribunale di Lecce per l’ulteriore corso del procedimento.
Gli ermellini chiariscono innanzitutto quali siano i poteri del giudice in sede di udienza preliminare e quali siano le coordinate a cui egli debba fare riferimento al fine di decidere se emettere il decreto che dispone il giudizio o pronunciare sentenza di non luogo a procedere. Ebbene, i Supremi Giudici chiariscono come all’udienza preliminare debba riconoscersi natura esclusivamente processuale (e non di merito), la cui funzione è da individuarsi nel costituire una barriera invalicabile rispetto a dibattimenti inutili. Non viene, invece, in rilievo il giudizio circa la colpevolezza o innocenza dell’imputato. Date tali premesse ne discende come logica conseguenza che “il giudice dell’udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall’acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito”.
Fatte tali premesse, e passando ad analizzare la fattispecie di cui all’art. 624 bis c.p., i giudici di Piazza Cavour precisano come anche il proprietario debba astenersi dal fare ingresso nel suo immobile qualora questo sia stato in precedenza locato a terzi, laddove manchi il consenso di questi ultimi e addirittura a loro insaputa. Né a sua discolpa può invocarsi la mera produzione di fotografie che smentirebbero l’assunto accusatorio.
Occorre, dunque, che il proprietario che non abbia momentaneamente la diretta disponibilità del suo bene rispetti il diritto di goderne e trarne utilità che esso stesso ha attribuito al conduttore.
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