Furto d’uso ex art. 626 c.p.

Scarica PDF Stampa

Il furto d’uso previsto dall’art. 626 c.p. è una particolare fattispecie di furto considerata dal legislatore di minore lesività per le modalità in cui viene posto in essere.

Per approfondimenti si consiglia: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia

Indice

1. Il reato di furto

Il reato “genitore” di tale fattispecie è, ovviamente, il furto disciplinato dall’art. 624 c.p. il quale dispone che “chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’art. 625, nn. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis
“.
Oggetto materiale del delitto è la cosa mobile altrui non necessariamente con un valore economico, essendo sufficiente la sottrazione del bene.
Elemento soggettivo per integrare il reato di furto è il dolo specifico di trarre profitto, non essendo necessario il conseguimento per configurare il delitto.
Per profitto va inteso qualsiasi utilità o vantaggio anche non patrimoniale.
Questo è stato confermato anche recentemente da un’importante sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali hanno sancito che “nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore” (Cass., SS. UU., sent. n. 41570/2023).
Prima della risoluzione finale delle Sezioni Unite al riguardo, la giurisprudenza era arrivata alla conclusione che “in tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un’utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta” (Cass. sent. n. 4144/2021).

Potrebbero interessarti:

2. Il furto d’uso

Il furto d’uso integra un’autonoma fattispecie di reato, pur essendo strettamente collegata, come anticipato, alla fattispecie “genitore” di cui all’art. 624 c.p.
È rubricato tra i “furti minori” proprio per la minore lesività della condotta.
Norma di riferimento è l’art. 626 c.p. (nello specifico, n. 1) il quale dispone che “si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:
1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;
2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto
“.
Elementi essenziali per la configurabilità del furto d’uso sono: il fine esclusivo di fare un uso momentaneo della cosa sottratta e l’immediata restituzione dopo l’uso.
Caratteristica di quest’ultimo elemento dev’essere la volontarietà: in altre parole, la restituzione deve manifestarsi come attuazione dell’iniziale intenzione di restituire la cosa.
La Corte Costituzionale, con un’importante sentenza, ha sancito che “la mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta non può esser legittimamente addebitata al soggetto attivo del fatto, con la conseguente sottoposizione dello stesso soggetto alle più gravi sanzioni del furto comune” e che, quindi, l’art. 626, comma 1, n. 1 viola l’art. 27, primo comma, Cost. (Corte Cost. 1085/1988).

3. Modifiche della Riforma Cartabia

Il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” (c.d. Riforma Cartabia) non ha posto in essere delle modifiche consistenti dell’istituto, se non per quanto riguarda la sua rubricazione.
Infatti, precedentemente l’art. 626 c.p. era rubricato “furti punibili a querela dell’offeso“, ma (in realtà, già dal 1999) tutte le fattispecie di furto sono divenute procedibili a querela e, pertanto, è stato necessario modificare la rubrica in “furti minori” per distinguere i trattamenti sanzionatori.
Come accennato, è stata la l. n. 205/1999 ad introdurre la procedibilità a querela, salvo che ricorrano la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 7 o le aggravanti di cui all’art. 625; mentre la riforma ha solo accentuato tale caratteristica con le modifiche suesposte.

Volume consigliato per approfondire


Oltre a quelle previste dal codice di rito penale, la trattazione passa in rassegna tutte le ipotesi in cui si svolge il dibattimento, come il procedimento innanzi al giudice di pace, il processo penale minorile e  quello previsto in materia di responsabilità degli enti.
Il testo è corredato da tabelle riepilogative e richiami giurisprudenziali e da un’area online in cui verranno pubblicati contenuti aggiuntivi legati a eventuali novità dei mesi successivi alla pubblicazione.

FORMATO CARTACEO

Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia

Nel presente volume viene esaminata una delle fasi salienti del processo penale, il dibattimento, alla luce delle rilevanti novità introdotte dalla Riforma Cartabia con l’intento di razionalizzare i tempi del processo di primo grado e di restituire ad esso standards più elevati di efficienza, come la calendarizzazione delle udienze, la ridefinizione della richiesta di prova e la nuova disciplina della rinnovazione della istruzione dibattimentale.L’opera, che contempla anche richiami alla nuovissima disciplina relativa al Portale deposito atti penali (PDP), è stata concepita come uno strumento di rapida e agile consultazione a supporto dell’attività dell’avvocato.Oltre a quelle previste dal codice di rito penale, la trattazione passa in rassegna tutte le ipotesi in cui si svolge il dibattimento, come il procedimento innanzi al giudice di pace, il processo penale minorile e  quello previsto in materia di responsabilità degli enti.Il testo è corredato da tabelle riepilogative e richiami giurisprudenziali e da un’area online in cui verranno pubblicati contenuti aggiuntivi legati a eventuali novità dei mesi successivi alla pubblicazione.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB) e giornalista pubblicista. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2023

Riccardo Polito

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento