Decisione numero 4323 del 15 luglio 2011 pronunciata dal Consigli di Stato
Le associazioni temporanee di impresa (anche costituende) devono indicare, a pena di esclusione, anche nelle gare per l’appalto di pubblici servizi (o di forniture) le quote di partecipazione delle singole imprese associate e le parti del servizio
Il principio secondo il quale deve esservi una perfetta corrispondenza, già in fase di offerta, tra quote di partecipazione all’A.T.I. e quote di esecuzione (e tra le quote di qualificazione e le quote di partecipazione) è oramai pacifico per gli appalti di lavori ed è sancito dall’art. 37 commi 6 e 13, del d.lgs. n. 163 del 2006.
E’ compito delle stazioni appaltanti indicare, con la massima precisione possibile…. continua a leggere
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