Poiché cui bando prescriveva che i concorrenti, e in caso di associazione temporanea di imprese ciascuna delle imprese associate, dovessero presentare, a pena d’esclusione, «dichiarazioni da parte di almeno due istituti bancari … dalle quali risulti specificamente che il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire la fornitura di cui al presente bando» (sezioni 1 e 2 del bando), e ribadiva, nell’elenco delle cause d’esclusione contenuto nella sezione 3, che si sarebbe pronunciata l’esclusione dalla gara quando «le dichiarazioni da parte di almeno due istituti bancari … non attestino specificamente quanto richiesto dal presente bando di gara» risulta legittima l’esclusione dell’Ati le cui referenze bancarie attestino che essa <dispone di mezzi finanziari adeguati ad assumere ed eseguire fornitura di cui al bando allegato> ed inoltre che <«il nominativo sopra menzionato, nostro cliente» «opera regolarmente, assolve con puntualità gli impegni e, nell’ambito settoriale, gode di stima e considerazione»>
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 5909 del 21 novembre 2007, inviata per la pubblicazione in data 27 novembre 2007:
< che la dichiarazione bancaria in questione, come la stessa resistente finisce per riconoscere, non conteneva l’attestazione richiesta dal bando con prescrizione chiara, semplice, ripetuta e conforme a quanto prescritto dall’articolo 41 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e per la cui mancanza era altrettanto chiaramente e specificamente comminata l’esclusione dalla gara;
– che, in presenza di siffatta richiesta specifica sanzionata con l’esclusione, non possono sussistere né la facoltà d’integrare la documentazione carente né il corrispondente obbligo dell’amministrazione d’invitare il concorrente a completare la documentazione; e che, opinando diversamente, s’introdurrebbe la massima incertezza nella conduzione delle pubbliche gare;
– che la censura riproposta da ****** contro la clausola del bando non è pertinente, perché la ricorrente non ha prodotto le attestazioni o i documenti d’altro tipo alternativamente previsti dal citato articolo, ma ha prodotto un’attestazione bancaria dal contenuto inconferente;>
a cura di *************
REPUBBLICA ITALIANA N.5909/07 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 3606 REG:RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2007
ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso in appello proposto dalla PROVINCIA DI PADOVA, in persona del presidente, dottor ****************, difesa dagli avvocati ************** e ************** e domiciliata presso il secondo in Roma, via Germanico 172;
contro
la società per azioni GAMMA, con sede in Milano, costituitasi in giudizio in persona dell’amministratore delegato *****************, difesa dagli avvocati ***************, *************** e ************* e domiciliata presso il terzo in Roma, ****************** 3;
e nei confronti
della società a responsabilità limitata GAMMA, con sede in Vicenza, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza 5 febbraio 2007 n. 267, con la quale il tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, ha annullato l’esclusione della società ******, comunicata con nota 28 dicembre 2006 n. 162432, dalla gara per il servizio di assistenza tecnica per l’uso delle apparecchiature informatiche dell’ente, indetta dalla provincia di Padova con bando 4 ottobre 2006 prot. 132140.
Visto il ricorso in appello, notificato il 16 e depositato il 28 aprile 2007;
visto il controricorso della società ******, depositato il 14 maggio 2007;
vista la memoria difensiva presentata dalla società resistente l’11 luglio 2007;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, nella camera di consiglio del 13 luglio 2007 fissata per la trattazione della domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza formulata dall’amministrazione appellante, il consigliere ****************, e uditi altresì gli avvocati ******, ******* e ****;
premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
Premesso:
– che la provincia di Padova ha indetto la gara d’appalto sopra indicata, del valore di 960.000 euro, il cui bando prescriveva che i concorrenti, e in caso di associazione temporanea di imprese ciascuna delle imprese associate, dovessero presentare, a pena d’esclusione, «dichiarazioni da parte di almeno due istituti bancari … dalle quali risulti specificamente che il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire la fornitura di cui al presente bando» (sezioni 1 e 2 del bando), e ribadiva, nell’elenco delle cause d’esclusione contenuto nella sezione 3, che si sarebbe pronunciata l’esclusione dalla gara quando «le dichiarazioni da parte di almeno due istituti bancari … non attestino specificamente quanto richiesto dal presente bando di gara»;
– che le società GAMMA, mandataria, e **** (d’ora in poi: BETA) hanno chiesto di partecipare alla gara come imprese che in caso d’aggiudicazione si sarebbero associate con ****** come mandataria, e che BETA ha prodotto, oltre a una dichiarazione della Banca S.S. attestante che essa «dispone di mezzi finanziari adeguati ad assumere ed eseguire fornitura di cui al bando allegato», una dichiarazione della U. Banca attestante che «il nominativo sopra menzionato, nostro cliente» (ossia BETA) «opera regolarmente, assolve con puntualità gli impegni e, nell’ambito settoriale, gode di stima e considerazione»;
– che l’autorità di gara, nella seduta pubblica del 30 novembre 2006, ha escluso il futuro raggruppamento ******-BETA con la motivazione che la dichiarazione della U. Banca è generica e non contiene l’attestazione richiesta dal bando;
– che l’appalto è stato poi stato aggiudicato al raggruppamento o futuro raggruppamento di imprese tra le società GAMMA, mandataria, e GAMMA BIS Italia, mandante;
– che ****** ha impugnato l’esclusione con ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Veneto notificato il 4 gennaio 2007, con i primi tre motivi sostenendo che l’attestazione di U. Banca risponde sufficientemente alla richiesta del bando, e che in ogni caso la mancanza della specifica attestazione richiesta dal bando è da qualificare come irregolarità formale o incompletezza, sanabile anche ai sensi dell’avvertenza contenuta alla fine della sezione 3 del bando («Le irregolarità che a giudizio della commissione sono sanabili non comportano esclusione dalla gara»);
– che con il quarto motivo, subordinato, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità della clausola del bando che richiede le attestazioni bancarie, lamentando che non siano state previste le altre dichiarazioni alternativamente previste dall’articolo 41 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
– che il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il ricorso e annullato l’esclusione, con assorbimento della domanda di risarcimento del danno contenuta nel ricorso, con la motivazione che, in presenza di una delle due dichiarazioni bancarie conforme al bando, alla stazione appaltante incombeva il “dovere di soccorso” di sopperire all’inadeguatezza e genericità dell’altra dichiarazione bancaria chiedendo chiarimenti in merito;
– che la provincia di Padova appella sostenendo la legittimità e doverosità dell’esclusione dalla gara;
– che ****** si è costituita riproponendo, come difesa, tutti gli argomenti contenuti nei primi tre motivi del ricorso di primo grado, e riproponendo poi il quarto motivo, non esaminato dal giudice di primo grado;
Considerato:
– che la dichiarazione bancaria in questione, come la stessa resistente finisce per riconoscere, non conteneva l’attestazione richiesta dal bando con prescrizione chiara, semplice, ripetuta e conforme a quanto prescritto dall’articolo 41 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e per la cui mancanza era altrettanto chiaramente e specificamente comminata l’esclusione dalla gara;
– che, in presenza di siffatta richiesta specifica sanzionata con l’esclusione, non possono sussistere né la facoltà d’integrare la documentazione carente né il corrispondente obbligo dell’amministrazione d’invitare il concorrente a completare la documentazione; e che, opinando diversamente, s’introdurrebbe la massima incertezza nella conduzione delle pubbliche gare;
– che la censura riproposta da ****** contro la clausola del bando non è pertinente, perché BETA non ha prodotto le attestazioni o i documenti d’altro tipo alternativamente previsti dal citato articolo, ma ha prodotto un’attestazione bancaria dal contenuto inconferente;
– che le osservazioni che precedono assorbono la questione, rilevabile d’ufficio, dell’ammissibilità del ricorso proposto solo da ****** in nome di un’associazione di imprese non ancora costituita;
– che, in conclusione, l’appello della provincia è fondato e va accolto;
– che le spese debbono seguire la soccombenza, e vengono qui liquidate in 5000 euro, di cui 2000 per il giudizio di primo grado e 3000 per il grado d’appello.
Per questi motivi
definitivamente pronunciando, accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge l’impugnazione proposta con il ricorso di primo grado contro l’esclusione dalla gara d’appalto; e condanna la società Idalgo al pagamento delle spese processuali, liquidate in cinquemila euro, a favore della provincia di Padova.
Così deciso in Roma il 13 luglio 2007 dal collegio costituito dai signori:
************** presidente
**************** componente, estensore
************* componente
*************** componente
************************ componente
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to **************** *******************
IL SEGRETARIO
F.to *************
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
21/11/2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
F.to *****************
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