Garante Per La Protezione Dei Dati PersonaliDecisioni su ricorsi – 11 dicembre 2008 – Bollettino del n. 100/dicembre 2008 – [doc. web n. 1582866]

Redazione 16/04/09
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NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTI gli interpelli preventivi ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, 196) inviati a Rcs Quotidiani S.p.A. con i quali XY, in relazione alla pubblicazione nella sezione del sito Internet dedicata all’archivio storico del quotidiano "Il Corriere della Sera" di due articoli che contengono dati personali che lo riguardano e che sono attualmente reperibili anche mediante i comuni motori di ricerca (l’uno del KZ dal titolo "WK" e l’altro, relativo ad una "notizia flash", del KW dal titolo "ZK"), nel rilevare che gli stessi, a distanza di anni non rendono giustizia del prosieguo delle vicende cui fanno riferimento (non contenendo, in particolare, per quanto riguarda il secondo, l’informazione relativa all’"assoluzione per non aver commesso il fatto") ha chiesto ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Codice la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali in questione ovvero, in subordine, l’adozione di misure atte a impedire comunque "il lavoro dei motori di ricerca";
VISTO il ricorso presentato il 25 luglio 2008 nei confronti di Rcs Quotidiani S.p.A., in qualità di editore del sito Internet "www.corriere.it", con il quale XY, non avendo ricevuto un idoneo riscontro, ha ribadito le precedenti richieste rilevando che, a suo avviso, la riproposizione on-line, a oltre dieci anni di distanza, degli articoli in questione –nei quali si narrano vicende relative a un’epoca in cui svolgeva una diversa attività professionale– sarebbe illecita, non essendo più il trattamento dei dati personali che lo riguardano in essi contenuti necessario in relazione agli scopi per i quali gli stessi sono stati trattati ed essendo ora le informazioni a distanza di anni, "incomplete" e "non aggiornate" rispetto agli eventi che vi hanno fatto seguito; rilevato che il ricorrente, nell’invocare il "diritto all’oblìo", ha considerato come tale tema risulti di particolare rilievo con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati in Internet "dove con i motori di ricerca si possono riportare a vita notizie che i giornali "stampati" avrebbero già confinato negli archivi delle società editrici e di qualche biblioteca, da decenni"; rilevato che, con il ricorso, il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 5 agosto 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato, nonché la nota del 7 novembre 2008 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice;
VISTE le memorie del 16 e del 19 settembre 2008 con le quali Rcs Quotidiani S.p.A. ha negato di poter dar corso alle richieste del ricorrente, sostenendo che il trattamento effettuato è lecito; secondo la resistente, la richiesta di cancellazione dei dati non può essere accolta facendo riferimento a due articoli (che riferiscono "fatti veri") contenuti nell’archivio storico del quotidiano che, "per assolvere alla sua funzione, deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni e nella loro originaria forma e contenuto" e non può subire "amputazioni" a pena di perdere tale carattere di storicità e di completezza; il trattamento sarebbe lecito anche perché è effettuato, allo stato, non per finalità giornalistiche (come all’atto della sua pubblicazione o nel caso di una "nuova pubblicazione" nell’ambito di una "nuova iniziativa giornalistica"), ma "a fini documentaristici, nell’ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete internet, e attraverso i meccanismi di recupero del dato più diffusi, i motori di ricerca" e nel rispetto, peraltro, delle specifiche disposizioni poste con riferimento al trattamento di dati effettuato per scopi storici; sempre ad avviso della resistente, il trattamento non sarebbe altresì lesivo tenuto conto che "la particolarità della fonte, cioè la collezione dei numeri del periodico già pubblicati, rende immediatamente evidente a chiunque giunga alla notizia, la data della sua pubblicazione sul quotidiano, fugando ogni dubbio sul fatto che si tratta di vicenda passata, più o meno remota. L’utente, inoltre, può autonomamente comprenderne la eventuale inattualità, apprezzandone invece il valore di documento storico, con le sue potenzialità, ma anche i suoi limiti, in termini di informazione"; rilevato che, con riferimento al caso di specie, la resistente ha altresì sostenuto che degli articoli oggetto del ricorso –rispetto ai quali "il ricorrente non ha in alcun modo reagito, in sede giudiziaria o stragiudiziaria, all’epoca della pubblicazione"– uno sarebbe "palesemente (…) positivo" per il ricorrente, mentre l’altro farebbe riferimento a un fatto "dotato di rilevante interesse pubblico; interesse che non è affatto detto che sia oggi del tutto scemato" e conterrebbe comunque dati che non "appartengono esclusivamente alla vita privata dell’interessato", quale la circostanza del suo arresto; rilevato che, rispetto alla richiesta di rendere l’articolo non indicizzabile dai motori di ricerca esterni al sito, la resistente ha sostenuto che "garantire a un comune motore di ricerca la possibilità di avere, tra i propri "siti sorgente", l’archivio del "Corriere della sera" significa consentire una consultazione più agevole e, per così dire, diretta dei dati legittimamente conservati e, dunque, legittimamente consultabili", mentre "un ordine di cancellazione dalla indicizzazione dei motori di ricerca costituirebbe una grave compressione, per di più ingiustificata, della libertà di studio e di acquisizione dei dati di interesse";
VISTE le memorie datate 18 e 21 settembre e 28 novembre 2008 con le quali il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, ritenendo illecita la riproposizione dei dati che lo riguardano contenuti negli articoli in questione, non potendo più il loro trattamento, a distanza di anni, essere giustificato con il riferimento all’esercizio del diritto/dovere di cronaca e non rispondendo più al requisito "dell’essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico"; rilevato inoltre che il ricorrente, nel rivendicare il proprio diritto di decidere in ordine alla diffusione di dati personali che lo riguardano anche laddove relativi a "un fatto positivo di 16 anni fa", ha rappresentato i rischi che, a suo avviso, la pubblicazione on-line quale "emeroteca virtuale" del quotidiano comporta per i diritti degli interessati tenuto anche conto della natura e delle caratteristiche specifiche dei quotidiani nei quali spesso sono riportate notizie successivamente non aggiornate;
RILEVATO che nell’audizione del 23 settembre 2008 il ricorrente ha insistito sulla fondatezza delle proprie istanze, rappresentando che "la costante associazione delle notizie relative a eventi accaduti più di quindici anni fa (…) alla propria persona, compromette l’attività lavorativa attuale, la situazione familiare e personale nei confronti dei figli e di quanti gli sono legati", oltre che il differente percorso di vita intrapreso;
RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero –e con essa anche l’esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all’informazione–, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80);
RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l’odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati negli articoli pubblicati quali parti integranti dell’archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell’editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che, alla luce di ciò, l’attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 7, comma 3,  lett. b), del Codice, ogni interessato ha diritto a chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano qualora gli stessi siano trattati in violazione di legge, ovvero nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
RILEVATO che, nel caso in esame, alla luce delle citate disposizioni, il trattamento di dati personali relativi all’interessato effettuato mediante la riproposizione on-line, sul sito Internet dell’editore resistente, degli articoli che li contengono quali parti integranti dell’archivio storico del quotidiano non risulta in termini generali illecito, essendo riferito a notizie relative a fatti veri e di interesse pubblico e ciò, tanto al tempo della sua pubblicazione, quanto attualmente per chi opera una ricerca relativa alle vicende, anche giudiziarie, in questione; ritenuto pertanto di dover dichiarare infondata, nel caso di specie, stante anche la liceità dell’originaria pubblicazione, la richiesta del ricorrente volta a ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano contenuti nel citato articolo;
RILEVATO tuttavia che vanno separatamente considerati i motivi legittimi di opposizione sostanzialmente argomentati dall’interessato, il quale ha rappresentato legittimamente la propria aspirazione affinché in rete, per mezzo delle "scansioni" operate automaticamente dai motori di ricerca esterni al sito dell’editore resistente, non restino associate perennemente al proprio nominativo le notizie oggetto degli articoli pubblicati su "Il Corriere della Sera" più di dieci anni fa;
RITENUTO che tali motivi di opposizione appaiono meritevoli di specifica tutela, tenuto conto delle peculiarità del funzionamento della rete Internet che può comportare la diffusione di un gran numero di dati personali riferiti a un medesimo interessato e relativi a vicende anche risalenti nel tempo –e dalle quali gli interessati stessi hanno cercato di allontanarsi, intraprendendo nuovi percorsi di vita personale e sociale – che però, per mezzo della rappresentazione istantanea e cumulativa derivante dai risultati delle ricerche operate mediante i motori di ricerca, rischiano di riverberare comunque per un tempo indeterminato i propri effetti sugli interessati come se fossero sempre attuali; ciò, tanto più considerando che il successivo utilizzo degli esiti delle ricerche effettuate sulla rete Internet mediante i motori di ricerca può avvenire per le finalità più diverse e non sempre per finalità di ricerca storica in senso proprio;
RITENUTO che, tenuto anche conto del tempo trascorso dalle vicende oggetto degli articoli cui si riferisce l’odierno ricorso, una perenne associazione al ricorrente delle stesse, nei termini predetti, comporta un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti (cfr. art. 2, comma 1, del Codice); ritenuto pertanto di dover dichiarare, nel caso di specie, parzialmente fondato il ricorso e di dover indicare, quale misura a tutela dei diritti dell’interessato, che le pagine web che contengono i dati personali del ricorrente oggetto del ricorso siano tecnicamente sottratte, all’atto della ricerca del nominativo del ricorrente, alla diretta individuabilità tramite i più diffusi motori di ricerca esterni, pur restando inalterate nel contesto dell’archivio consultabile telematicamente accedendo all’indirizzo web dell’editore resistente (in modo che le stesse possano essere rinvenute da coloro che le cerchino direttamente nell’archivio del giornale mediante il motore di ricerca interno a tale sito, avendone magari una pur vaga conoscenza);
RILEVATO che, alla luce dell’attuale meccanismo di funzionamento dei motori di ricerca standard, intendendo con ciò quelli a maggiore diffusione, la raccolta delle informazioni sulle pagine disponibili nel world wide web (fase di grabbing) è influenzabile dal solo amministratore di un sito web sorgente mediante la compilazione del file robots.txt, previsto dal "Robots Exclusion Protocol", o tramite l’uso dei "Robots Meta tag", secondo convenzioni concordate nella comunità Internet (avendo presente comunque come tali accorgimenti non siano immediatamente efficaci rispetto a contenuti già indicizzati da parte dei motori di ricerca Internet, la cui rimozione potrà avvenire secondo le modalità da ciascuno di questi previste);
RILEVATO comunque che l’Autorità si riserva di avviare sul tema un eventuale autonomo procedimento nell’ambito del quale, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e dei soggetti allo stesso interessati (ordine dei giornalisti, associazioni rappresentative degli editori, gestori di motori di ricerca, ecc.), potranno essere valutate le molteplici implicazioni che la diffusione mediante la rete Internet di vasti archivi contenenti dati personali, seppur lecita e di indiscusso interesse e valore, comporta per i soggetti cui gli stessi si riferiscono e per i loro diritti;
RITENUTO allo stato di dover ordinare, ai sensi dell’art. 150, comma 2, del Codice, a R.c.s. Quotidiani S.p.A. di adottare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea a evitare che le generalità del ricorrente contenute negli articoli oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l’utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito Internet (anche, ad esempio, mediante predisposizione di distinte versioni o di differenti modalità di presentazione delle pagine web interessate a seconda dello strumento di ricerca utilizzato dagli utenti –motori di ricerca Internet o funzioni di ricerca interne al sito– o con modalità che l’Autorità si riserva, ove del caso, di valutare ai sensi dell’art. 150, comma 5, del Codice) e di dare conferma dell’avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro il medesimo termine;
RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara infondate le richieste del ricorrente volte a ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano contenuti negli articoli oggetto del ricorso;
b) dichiara parzialmente fondato il ricorso in ordine all’opposizione manifestata dal ricorrente e ordina, quale misura a tutela dell’interessato ai sensi dell’art. 150, comma 2, del Codice, a R.c.s. Quotidiani S.p.A. di adottare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che i dati personali del ricorrente contenuti negli articoli oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l’utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito Internet e di dare conferma dell’avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro il medesimo termine;
c) dichiara compensate le spese tra le parti.
Roma, 11 dicembre 2008
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

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