NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTI gli interpelli preventivi ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, 196) inviati a Google Inc. e Rcs Quotidiani S.p.A. con i quali XY, in relazione alla pubblicazione nella sezione del sito Internet dedicata all’archivio storico del quotidiano "Il Corriere della Sera" di un articolo del KW dal titolo "WZ", che contiene dati personali che lo riguardano e che è attualmente reperibile anche mediante il motore di ricerca "www.google.it", ha chiesto "di mettere in atto ogni più opportuno accorgimento (cancellazione della notizia oppure trasformazione della stessa in forma anonima oppure blocco elettronico della stessa) affinché chiunque, via internet, faccia una ricerca nominativa" relativa alla sua persona, attraverso il motore di ricerca, non acceda direttamente ai dati personali che lo riguardano contenuti nel citato articolo;
VISTO il ricorso presentato il 21 luglio 2008 nei confronti di Google Inc. e di Rcs Quotidiani S.p.A., in qualità di editore del sito Internet "www.corriere.it", con il quale XY, non avendo ricevuto un idoneo riscontro, ha ribadito le precedenti richieste rilevando che, a suo avviso, la riproposizione on-line, a QJ anni di distanza, dell’articolo in questione –nel quale si narra del suo arresto nell’ambito di un’ampia inchiesta giudiziaria relativa a episodi di concussione e corruzione in ambito militare– sarebbe illecita, non rispondendo più "ai requisiti di attualità, essenzialità ed interesse pubblico" e sarebbe "in contrasto con il cd. diritto all’oblìo"; tale riproposizione sarebbe inoltre lesiva della sua reputazione e dignità, non tenendosi conto del fatto che "dalla vicenda de qua ad oggi sono trascorsi ben QJ anni durante i quali il ricorrente si è ricostruito una nuova vita" e che l’articolo "riflette un’immagine del ricorrente non più corrispondente con il suo attuale modo di essere e ne mette a rischio la presente e rinnovata dimensione sociale"; rilevato che, con il ricorso, il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 28 luglio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato, nonché la nota del 3 novembre 2008 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice;
VISTA la memoria datata 16 settembre 2008 con la quale Google Inc. (rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada), nel richiamare un riscontro fornito al ricorrente prima della presentazione del ricorso e dopo aver eccepito la sua inammissibilità poiché "al trattamento di dati personali per mezzo di copie cache con cui Google mette a disposizione degli utenti le pagine web indicizzate contenenti parole chiave utilizzate nella ricerca, non si applica la legge italiana", avendo il titolare del trattamento sede negli Usa, ha comunque illustrato le modalità di funzionamento del sistema di scansione utilizzato da Google; rilevato che la società ha precisato che è possibile escludere pagine web di siti sorgente ancora disponibili in rete dall’indicizzazione automaticamente operata dai propri crawler esclusivamente con la collaborazione dei webmaster dei medesimi siti sorgente e che, quindi, "nel caso specifico, solo rimuovendo dall’archivio storico del sito www.corriere.it la pagina web cui" il ricorrente "fa riferimento o inserendo un codice (robot.txt) che impedisca al crawler di Google di selezionare automaticamente la pagina, potrà essere definitivamente impedita l’indicizzazione della stessa da parte di Google";
VISTE le memorie del 17 e del 22 settembre 2008 con le quali Rcs Quotidiani S.p.A. ha negato di poter dar corso alle richieste del ricorrente, sostenendo che il trattamento effettuato è lecito; secondo la resistente, la richiesta di cancellazione dei dati non può essere accolta facendo riferimento a un articolo (che peraltro "riferiva di fatti veri") contenuto nell’archivio storico del quotidiano che, "per assolvere alla sua funzione, deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni" e non potrebbe subire alcuna "amputazione" a pena di perdere tale carattere di storicità e di completezza; il trattamento sarebbe lecito anche perché è effettuato, allo stato, non per finalità giornalistiche (come all’atto della sua pubblicazione o nel caso di una "nuova pubblicazione" nell’ambito di una "nuova iniziativa giornalistica"), ma "a fini documentaristici, nell’ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete internet, e attraverso i meccanismi di recupero del dato più diffusi, i motori di ricerca" e nel rispetto peraltro delle specifiche disposizioni poste con riferimento al trattamento di dati effettuato per scopi storici; sempre ad avviso della resistente, il trattamento non sarebbe altresì lesivo tenuto conto che "la particolarità della fonte, cioè la collezione dei numeri del periodico già pubblicati, rende immediatamente evidente a chiunque giunga alla notizia, la data della sua pubblicazione sul quotidiano, fugando ogni dubbio sul fatto che si tratta di vicenda passata, più o meno remota. L’utente, inoltre, può autonomamente comprenderne la eventuale inattualità, apprezzandone invece il valore di documento storico, con le sue potenzialità, ma anche i suoi limiti, in termini di informazione"; rilevato che, con riferimento al caso di specie, la resistente ha altresì considerato che l’articolo oggetto del ricorso fa riferimento a un fatto "dotato di rilevante interesse pubblico; interesse che non è affatto detto che sia oggi del tutto scemato" e contiene comunque dati che non "appartengono esclusivamente alla vita privata dell’interessato", quale la circostanza del suo arresto;
VISTA la nota datata 17 settembre 2008 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste rilevando che se è vero che "l’archivio storico della R.c.s. deve conservare memoria delle notizie accadute nel tempo", sarebbe altresì necessario che "dopo un congruo periodo di tempo (…) la pagina, al limite" possa essere "accessibile solo dall’indirizzo principale (appunto www.corriere.it) e non dai singoli motori di ricerca";
VISTA la nota fatta pervenire via fax il 17 novembre 2008 con la quale R.c.s. Quotidiani S.p.A. ha richiamato le precedenti argomentazioni e, in ordine alle considerazioni del ricorrente relative all’accessibilità dell’articolo per il tramite del motore di ricerca, ha rilevato che "la legittimità della conservazione del dato e della sua libera fruizione (…) non può che implicare necessariamente la possibilità di porre al servizio della ricerca tutti i mezzi che la tecnica informatica permette di utilizzare"; ciò, a maggior ragione quando il dato in questione è contenuto nell’"archivio storico documentaristico del Corriere della Sera";
VISTA la memoria del 17 novembre 2008 con la quale Google Inc. ha ribadito di ritenere inammissibile il ricorso proposto nei propri confronti, precisando che l’attività di trattamento posta in essere dalla società è "interamente gestita attraverso i suoi server che (…) sono localizzati presso la sede del titolare in Usa", e ha ulteriormente illustrato le modalità di funzionamento del proprio motore di ricerca;
RITENUTO di dover dichiarare inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Google Inc. dal momento che la società resistente non risulta stabilita nel territorio di un paese appartenente all’Unione europea e che la stessa ha dichiarato di effettuare il trattamento dei dati esclusivamente attraverso i server localizzati in tale paese terzo (cfr. art. 5, commi 1 e 2, del Codice);
RILEVATO, in ordine al merito del ricorso proposto nei confronti di Rcs Quotidiani S.p.A., che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero –e con essa anche l’esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all’informazione–, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett.
a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1,
codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in
G. U. 5 aprile 2001, n. 80);
RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l’odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell’articolo pubblicato quale parte integrante dell’archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell’editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che, alla luce di ciò, l’attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. b), del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano qualora gli stessi siano trattati in violazione di legge, ovvero nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
RILEVATO che, nel caso in esame, alla luce delle citate disposizioni normative, il trattamento di dati personali relativi all’interessato effettuato mediante la riproposizione on-line, sul sito Internet dell’editore resistente, dell’articolo che li contiene quale parte integrante dell’archivio storico del quotidiano non risulta in termini generali illecito, essendo riferito ad una notizia relativa a un fatto vero, non contestato dalle parti e di interesse pubblico e ciò, tanto al tempo della sua iniziale pubblicazione sull’edizione cartacea del quotidiano, quanto attualmente, soprattuto per chi opera una ricerca relativa alle vicende giudiziarie in questione; ritenuto pertanto di dover dichiarare, nel caso di specie, stante anche la liceità dell’originaria pubblicazione, infondata la richiesta del ricorrente volta a ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano contenuti nel citato articolo;
RILEVATO tuttavia che vanno separatamente considerati i motivi legittimi di opposizione sostanzialmente argomentati dall’interessato, il quale ha rappresentato legittimamente la propria aspirazione affinché sulla rete Internet, per mezzo delle "scansioni" operate automaticamente dai motori di ricerca esterni al sito dell’editore resistente, non resti associata perennemente al proprio nominativo la notizia oggetto dell’articolo pubblicato sul Corriere della sera nel KW; ciò pur nell’ipotesi che la stessa permanga nell’archivio storico conservato e diffuso dall’editore resistente mediante il proprio sito Internet e quindi possa essere rinvenuta da coloro che la cerchino direttamente nell’archivio del giornale mediante il motore di ricerca interno a tale sito, avendone magari una pur vaga conoscenza;
RITENUTO che tali motivi di opposizione appaiono meritevoli di tutela, tenuto conto delle peculiarità del funzionamento della rete Internet che può comportare la diffusione di un gran numero di dati personali riferiti a un medesimo interessato e relativi a vicende anche risalenti nel tempo –e dalle quali gli interessati stessi hanno cercato di allontanarsi, intraprendendo nuovi percorsi di vita personale e sociale– che però, per mezzo della rappresentazione istantanea e comulativa derivante dai risultati delle ricerche operate mediante i motori di ricerca, rischiano di riverberare comunque per un tempo indeterminato i propri effetti sugli interessati come se tali vicende fossero sempre attuali; ciò, tanto più considerando che il successivo utilizzo degli esiti delle ricerche effettuate sulla rete Internet mediante i motori di ricerca può avvenire per le finalità più diverse e non sempre per finalità di ricerca storica in senso proprio;
RITENUTO che, tenuto anche conto del tempo trascorso dalla vicenda oggetto dell’articolo cui si riferisce l’odierno ricorso, una perenne associazione al ricorrente della stessa, nei termini predetti, comporta un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti (cfr. art. 2, comma 1, del Codice); ritenuto pertanto di dover dichiarare, nel caso di specie, parzialmente fondato il ricorso e di dover indicare, quale misura a tutela dei diritti dell’interessato, che la pagina web che contiene i dati personali del ricorrente oggetto del ricorso sia tecnicamente sottratta, all’atto della ricerca del nominativo del ricorrente, alla diretta individuabilità tramite i più diffusi motori di ricerca esterni, pur restando inalterata nel contesto dell’archivio consultabile telematicamente accedendo all’indirizzo web dell’editore resistente;
RILEVATO che, alla luce dell’attuale meccanismo di funzionamento dei motori di ricerca standard, intendendo con ciò quelli a maggiore diffusione, la raccolta delle informazioni sulle pagine disponibili nel world wide web (fase di grabbing) è influenzabile dal solo amministratore di un sito web sorgente per il tramite della compilazione del file robots.txt, previsto dal "Robots Exclusion Protocol", o tramite l’uso dei "Robots Meta tag", secondo convenzioni concordate nella comunità Internet (avendo presente comunque come tali accorgimenti non siano immediatamente efficaci rispetto a contenuti già indicizzati da parte dei motori di ricerca Internet, la cui rimozione potrà avvenire secondo le modalità da ciascuno di questi previste);
RILEVATO comunque che l’Autorità si riserva di avviare sul tema un eventuale autonomo procedimento nell’ambito del quale, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e dei soggetti allo stesso interessati (ordine dei giornalisti, associazioni rappresentative degli editori, gestori di motori di ricerca, ecc.), potranno essere valutate le molteplici implicazioni che la diffusione mediante la rete Internet di vasti archivi contenenti dati personali, seppur lecita e di indiscusso interesse e valore, comporta per i soggetti cui gli stessi si riferiscono e per i loro diritti;
RITENUTO allo stato di dover ordinare, ai sensi dell’art. 150, comma 2, del Codice, a R.c.s. quotidiani S.p.A. di adottare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che le generalità del ricorrente contenute nell’articolo oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l’utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito Internet (anche, ad esempio, mediante predisposizione di distinte versioni o di differenti modalità di presentazione delle pagine web interessate a seconda dello strumento di ricerca utilizzato dagli utenti –motori di ricerca Internet o funzioni di ricerca interne al sito– o con modalità che l’Autorità si riserva, ove del caso, di valutare ai sensi dell’art. 150, comma 5, del Codice) e di dare conferma dell’avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro il medesimo termine;
RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Google Inc.;
b) dichiara infondate le richieste del ricorrente volte a ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano contenuti nell’articolo oggetto del ricorso;
c) dichiara parzialmente fondato il ricorso in ordine all’opposizione manifestata dal ricorrente e ordina, quale misura a tutela dell’interessato ai sensi dell’art. 150, comma 2, del Codice, a R.c.s. quotidiani S.p.A. di adottare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che i dati personali del ricorrente contenuti nell’articolo oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l’utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito Internet e di dare conferma dell’avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro il medesimo termine;
d) dichiara compensate le spese tra le parti.
Roma, 11 dicembre 2008
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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