Garante Per La Protezione Dei Dati PersonaliDecisioni su ricorsi – 12 febbraio 2009 – Bollettino del n. 102/febbraio 2009, pag. 0 – [doc. web n. 1601624]

Redazione 16/04/09
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;
VISTO il ricorso presentato il 10 novembre 2008 nei confronti di Rcs Quotidiani S.p.A., in qualità di editore del sito Internet "www.corriere.it", con il quale XY, in relazione alla pubblicazione nella sezione del sito Internet dedicata all’archivio storico del quotidiano "Il Corriere della Sera" di un articolo che contiene dati personali che la riguardano (articolo del KW dal titolo "ZQ" nel quale si fa riferimento all’arresto e alla custodia cautelare in carcere disposta nei confronti della ricorrente) e che è attualmente reperibile anche mediante i comuni motori di ricerca, ha chiesto il blocco e la cancellazione dei dati personali che la riguardano contenuti nell’articolo in questione; ciò, in quanto la ripubblicazione di tali notizie, avvenuta a distanza di 7 anni dagli avvenimenti, riferendosi a fatti "risalenti ormai nel tempo (2001)" che non sarebbero più di interesse pubblico, comporterebbe notevoli danni per la ricorrente, sia di natura personale che di natura economica; rilevato che la ricorrente ha anche chiesto di conoscere l’esistenza di dati personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, oltre a conoscere l’origine, le modalità, le finalità e la logica del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o diffusi o che possano comunque venirne a conoscenza; rilevato che la ricorrente ha chiesto anche che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;
VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 13 novembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessata, nonché la nota dell’8 gennaio 2009 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice;
VISTA la nota del 28 novembre 2008 con la quale Rcs Quotidiani S.p.A. ha dato riscontro alle richieste formulate dalla ricorrente ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2; visto che, invece, in ordine alla conservazione dei dati personali della ricorrente, la resistente ha sostenuto di non "essere obbligata a rimuovere l’articolo in parola dal proprio archivio informatico" che avrebbe unicamente la "funzione di diffondere gli stessi articoli già diffusi su supporto cartaceo e conservati, anche in tale forma, presso l’archivio";
VISTA la memoria del 3 dicembre 2008 con la quale la ricorrente ha sostenuto che la diffusione dei dati personali che la riguardano, a distanza di molti anni dalle vicende in oggetto, da un lato, violerebbe gli artt. 136 e 137 del Codice, in quanto la notizia non rivestirebbe più la connotazione di fatto di interesse pubblico; rilevato inoltre che la ricorrente ha contestato l’equiparazione, sostenuta da controparte, dell’archiviazione cartacea degli articoli del quotidiano con l’archiviazione on line, accessibile in tal modo, attraverso l’indicizzazione da parte dei comuni motori di ricerca, da una pluralità indiscriminata di soggetti; visto che la ricorrente ha chiesto, in subordine, che la resistente provveda alla "anonimizzazione" dei propri dati personali nell’ambito dell’articolo in questione e adotti "misure tecniche ad evitare la indicizzazione", attuale e futura, del proprio nominativo, anche sui più comuni motori di ricerca, ivi comprese le copie cache delle pagine interessate;
VISTA la memoria del 5 dicembre 2008 con la quale Rcs Quotidiani S.p.A. ha, preliminarmente, sostenuto che le richieste proposte dalla ricorrente nella memoria del 3 dicembre 2008 sarebbero inammissibili in quanto formulate per la prima volta con la suddetta memoria e non previamente introdotte con l’atto di ricorso; visto che, nel merito, la resistente ha sostenuto che il trattamento dei dati personali della ricorrente è stato effettuato in modo lecito; secondo la resistente, infatti, la richiesta di cancellazione dei dati non può essere accolta facendo riferimento a un articolo (che riferisce "fatti veri e di manifesto interesse pubblico") contenuto nell’archivio storico del quotidiano che, "per assolvere compiutamente al suo scopo, deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni" e non può subire "amputazioni" a pena di perdere tale carattere di storicità e di completezza; il trattamento sarebbe lecito anche perché è effettuato, allo stato, non per finalità giornalistiche (come all’atto della sua pubblicazione o nel caso di una "nuova diffusione" nell’ambito di una nuova iniziativa giornalistica), quanto per finalità documentaristiche "nell’ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete internet, e attraverso i meccanismi di recupero del dato più diffusi, i motori di ricerca" per consentirne "la visione al pubblico, per mere finalità di ricerca e di approfondimento" e nel rispetto, peraltro, delle specifiche disposizioni poste con riferimento al trattamento di dati effettuato per scopi storici; sempre ad avviso della resistente, il trattamento non sarebbe altresì lesivo tenuto conto che "la particolarità della fonte, cioè la collezione dei numeri del periodico già pubblicati, rende immediatamente evidente a chiunque giunga alla notizia, la data della sua pubblicazione sul quotidiano, fugando ogni dubbio sul fatto che si tratta di vicenda passata, più o meno remota. L’utente, inoltre, può autonomamente comprenderne la eventuale inattualità, apprezzandone invece il valore di documento storico, con le sue potenzialità, ma anche i suoi limiti, in termini di informazione"; rilevato che, con riferimento al caso di specie, la resistente ha altresì sostenuto di aver, "in ragione della particolarità della vicenda e dei suoi protagonisti," correttamente trattato i dai personali della ricorrente nell’ambito dell’articolo in questione –rispetto al quale "il ricorrente non ha in alcun modo reagito, in sede giudiziaria o stragiudiziaria, all’epoca della pubblicazione"; rilevato che, rispetto alla richiesta di "anonimizzazione" dell’articolo, la resistente ha dichiarato di non poterla accogliere in quanto "alla liceità della conservazione dei dati non può che corrispondere analoga liceità di consultazione dei medesimi, con le tecniche vigenti, tra le quali – non a caso la più diffusa – spiccano proprio i motori di ricerca della rete internet per utilizzare i quali è necessario digitare dei dati contenuti nell’articolo"; infine, in ordine al provvedimento del Garante del 10 novembre 2004 citato dalla ricorrente, la resistente ha sostenuto che nel caso di specie il trattamento dei dati della ricorrente, diversamente da quello preso in esame dalla citata decisione, avendo funzione esclusivamente documentaristica, non sarebbe soggetto a "limiti di tempo" nella conservazione dei dati, né a limiti alla loro accessibilità da parte della collettività, anche attraverso i più comuni motori di ricerca;
VISTO il verbale dell’audizione tenutasi il 9 dicembre 2008 nel quale la ricorrente ha ribadito le argomentazioni contenute nella propria memoria ed ha insistito per l’accoglimento delle proprie richieste;
RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero –e con essa anche l’esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all’informazione–, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80);
RILEVATO che il trattamento dei dati personali della ricorrente cui fa riferimento l’odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell’articolo pubblicato quale parte integrante dell’archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell’editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che, alla luce di ciò, l’attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. b), del Codice, ogni interessato ha diritto a chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano qualora gli stessi siano trattati in violazione di legge, ovvero nel caso in cui la loro conservazione non sia più necessaria in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
RILEVATO che, nel caso in esame, alla luce delle citate disposizioni, il trattamento di dati personali relativi all’interessata effettuato mediante la riproposizione on-line, sul sito Internet dell’editore resistente, dell’articolo che li contiene quale parte integrante dell’archivio storico del quotidiano, non risulta in termini generali illecito, essendo riferito a notizie relative a fatti veri e di interesse pubblico e ciò, tanto al tempo della sua pubblicazione, quanto attualmente per chi opera una ricerca relativa alla vicenda, anche giudiziaria, in questione; ritenuto pertanto di dover dichiarare infondata, nel caso di specie, stante anche la liceità dell’originaria pubblicazione, la richiesta della ricorrente volta a ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che la riguardano contenuti nel citato articolo;
RITENUTO di dover altresì dichiarare infondata nel caso di specie l’opposizione per motivi legittimi manifestata dalla ricorrente in relazione all’ulteriore diffusione on line dei dati personali che la riguardano contenuti nell’articolo in questione secondo le attuali modalità utilizzate dalla resistente, tenuto conto del fatto che la notizia pubblicata fa riferimento a un fatto vero e non contestato dalla ricorrente che aveva suscitato un rilevante allarme sociale; ciò anche in considerazione del non ampio lasso di tempo trascorso dai fatti e dai successivi sviluppi giudiziari della vicenda, tali da far ritenere non ancora cessata, allo stato, l’opportunità di un’ampia, utile, conoscibilità dei fatti in questione;
RITENUTO che in ordine alle restanti richieste di accesso formulate dalla ricorrente deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito sufficiente riscontro in merito, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;
RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara infondate le richieste della ricorrente volte a ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che la riguardano contenuti nell’articolo oggetto del ricorso, nonché l’opposizione alla diffusione dei medesimi secondo le modalità attualmente utilizzate dalla resistente;
b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;
c) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.
Roma, 12 febbraio 2009
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Redazione

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