Garante Per La Protezione Dei Dati PersonaliDecisioni su ricorsi – 19 dicembre 2008 – Bollettino del n. 100/dicembre 2008, pag. 0 – [doc. web n. 1583152]

Redazione 16/04/09
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO l’interpello preventivo ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, 196) inviato a Rcs Quotidiani S.p.A. con il quale XY, in relazione alla pubblicazione nella sezione del sito Internet dedicata all’archivio storico del quotidiano "Il Corriere della Sera" di un articolo che contiene dati personali che lo riguardano (articolo del KZ 1992 dal titolo "WJ" nel quale si racconta dell’arresto del ricorrente) e che è attualmente reperibile anche mediante i comuni motori di ricerca, nel rilevare che lo stesso, a distanza di anni non rende giustizia del prosieguo della vicenda cui fa riferimento, ha chiesto ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Codice la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali in questione;
VISTO il ricorso presentato il 26 agosto 2008 nei confronti di Rcs Quotidiani S.p.A., in qualità di editore del sito Internet "www.corriere.it", con il quale XY, non avendo ricevuto un idoneo riscontro, ha ribadito le precedenti richieste rilevando che l’informazione contenuta nell’articolo, "senza l’aggiornamento connesso alla successiva assoluzione", è suscettibile di arrecargli "un grave pregiudizio", tenuto anche conto che i dati in questione possono essere reperiti anche mediante una ricerca effettuata con il proprio nome e cognome mediante i motori di ricerca ("www.google.it", in particolare);
VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 3 settembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato, nonché la nota del 12 novembre 2008 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice;
VISTE le memorie del 6 e del 10 ottobre 2008 con le quali Rcs Quotidiani S.p.A., dopo aver eccepito l’inammissibilità del ricorso ritenendo non validamente attestato il  deposito del ricorso presso il Garante e l’accertamento dell’identità del soggetto che lo ha presentato, ha negato di poter dar corso alle richieste del ricorrente, sostenendo che il trattamento effettuato è lecito; secondo la resistente, la richiesta di cancellazione dei dati non può essere accolta facendo riferimento a un articolo (che riferisce "fatti veri") contenuto nell’archivio storico del quotidiano che, "per assolvere alla sua funzione, deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni" e non può subire "amputazioni" a pena di perdere tale carattere di storicità e di completezza; il trattamento sarebbe lecito anche perché è effettuato, allo stato, non per finalità giornalistiche (come all’atto della sua pubblicazione o nel caso di una "nuova diffusione" nell’ambito di una nuova iniziativa giornalistica), quanto "nell’ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete internet, e attraverso i meccanismi di recupero del dato più diffusi, i motori di ricerca" per consentirne "la visione al pubblico, per mere finalità di ricerca e di approfondimento" e nel rispetto, peraltro, delle specifiche disposizioni poste con riferimento al trattamento di dati effettuato per scopi storici; sempre ad avviso della resistente, il trattamento non sarebbe altresì lesivo tenuto conto che "la particolarità della fonte, cioè la collezione dei numeri del periodico già pubblicati, rende immediatamente evidente a chiunque giunga alla notizia, la data della sua pubblicazione sul quotidiano, fugando ogni dubbio sul fatto che si tratta di vicenda passata, più o meno remota. L’utente, inoltre, può autonomamente comprenderne la eventuale inattualità, apprezzandone invece il valore di documento storico, con le sue potenzialità, ma anche i suoi limiti, in termini di informazione"; rilevato che, con riferimento al caso di specie, la resistente ha altresì sostenuto che l’articolo oggetto del ricorso –rispetto al quale "il ricorrente non ha in alcun modo reagito, in sede giudiziaria o stragiudiziaria, all’epoca della pubblicazione"– farebbe riferimento a un fatto "dotato di rilevante interesse pubblico", interesse "che non è affatto detto che sia oggi del tutto scemato" e conterrebbe comunque dati che non "appartengono esclusivamente alla vita privata dell’interessato", quale la circostanza del suo arresto; rilevato che, rispetto alla richiesta di "anonimizzazione" dell’articolo, la resistente ha sostenuto che "alla liceità della conservazione dei dati non può che corrispondere analoga liceità di consultazione dei medesimi, con le tecniche vigenti, tra le quali – non a caso la più diffusa – spiccano proprio i motori di ricerca della rete internet per utilizzare i quali è necessario digitare dei dati contenuti nell’articolo";
VISTA la memoria fatta pervenire via fax il 1° novembre 2008 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, rilevando come il richiamato "valore dell’archivio storico del Corriere" sarebbe "relativo alla sua versione integrale cartacea, liberamente consultabile, e non al lancio digitalizzato on-line che di esso non riporta neanche una piccola parte, ma solo la notizia ex novo elaborata": la pagina web recante i dati personali che lo riguardano non conterrebbe infatti "l’articolo dell’epoca", più completo, ma una "nuova rielaborazione che reitera ex novo una vecchia notizia, non più controllata" e aggiornata; rilevato che, a parere del ricorrente, "considerato come il testo sia stato ribattuto ex novo, i nomi andavano messi in sigla" o comunque non riportati;
VISTA la memoria del 27 novembre 2008 con la quale l’editore resistente ha richiamato la precedente memoria, rilevando di non voler "accettare il contraddittorio" sulla pretesa differenza tra l’articolo a suo tempo pubblicato sul quotidiano e quello attualmente presente on-line, dal momento che tale circostanza non sarebbe stata provata dal ricorrente;
VISTA la memoria inviata via fax il 12 dicembre 2008 con la quale il ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso, confermando che la pagina web contenente i dati personali che lo riguardano "non costituisce la riproduzione dell’articolo, bensì un nuovo "lancio" della "notizia", sussunta come già contenuta in un articolo che, però, non solo non è posto in lettura, ma neppure si può leggere nella sua interezza"; non ci si troverebbe quindi di fronte a una "conservazione storica, bensì ad una nuova riesumazione del fatto messa on line da parte della società oggi resistente" come sarebbe dimostrato dalla copia del diverso articolo a suo tempo pubblicato dal quotidiano e reperito dal ricorrente presso l’emeroteca cartacea di una biblioteca e allegato alla documentazione; rilevato che il ricorrente ha sostenuto inoltre che "la ricerca nominale non" sarebbe "ritenuta dalla stessa RCS essenziale ai suoi fini propri relativi alla tenuta del preteso archivio, poiché" in altri casi gli articoli attualmente presenti on line non riporterebbero nomi e cognomi originariamente contenuti nelle pubblicazioni cartacee; viste anche le e-mail del 15 e del 17 dicembre 2008 con le quali il ricorrente ha inviato copia di altri articoli pubblicati on-line che non conterrebbero gli estremi identificativi di alcuni dei soggetti di cui negli stessi si narra;
VISTA la memoria inviata via fax il 17 dicembre 2008 con la quale la resistente, in replica alle eccezioni formulate dal ricorrente e alla documentazione dallo stesso allegata, ha precisato che l’inserimento non integrale dell’articolo nel quale sono contenuti i dati personali del ricorrente nell’archivio informatico del quotidiano sarebbe un’eccezione rispetto alla regola dovuta al mancato corretto funzionamento di "un sistema che consentiva la traslazione automatica del testo" integrale dall’archivio cartaceo a quello informatizzato che, all’epoca della sua prima adozione, "presentò delle anomalie tecniche: in particolare nel corso dei primi anni e, soprattutto, del 1992, era risultato impossibile trasferire automaticamente all’archivio informatico il contenuto di alcuni articoli, soprattutto quelli pubblicati sulle pagine della cronaca di Roma" e "per ridurre i tempi tecnici, in attesa delle verifiche sul programma informatico, per ovviare a tale problema si decise, quindi, con riferimento ai soli articoli che non erano stati trasferiti automaticamente nell’archivio informatico, di procedere all’inserimento del titolo, dell’occhiello, dell’autore (ove presente) e, quasi sempre, di un brevissimo riassunto del contenuto (…). Gli utenti, ove interessati, avrebbero potuto così rinvenire e consultare il testo integrale in emeroteca, come fatto dal ricorrente" nel caso di specie; ad avviso della resistente non si tratterebbe quindi "di una riproposizione recente della vecchia vicenda che lo ha interessato, mediante la manipolazione del testo originario, bensì dell’archiviazione del dato, a suo tempo legittimamente pubblicato" e l’inserimento di una sintesi dell’articolo "assolutamente fedele all’originale" e anche "meno incisivo" di quest’ultimo che riportava informazioni su un secondo episodio che lo vedeva come sospettato;
RITENUTO di dover disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso atteso che lo stesso risulta essere stato presentato e sottoscritto "presso l’Ufficio del Garante" (come attestato sia dal timbro dell’Ufficio posto sull’atto, sia dalla dichiarazione posta a tergo del ricorso da un funzionario che si è accertato dell’identità del ricorrente che presentava e sottoscriveva, in sua presenza, il ricorso medesimo) e, ai sensi dell’art. 147, comma 4, non necessita ai fini della sua ammissibilità dell’autenticazione della sottoscrizione nelle forme previste dall’art. 30 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero –e con essa anche l’esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all’informazione–, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80);
RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l’odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati negli articoli pubblicati quali parti integranti dell’archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell’editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che, alla luce di ciò, l’attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. b), del Codice, ogni interessato ha diritto a chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano qualora gli stessi siano trattati in violazione di legge, ovvero nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
RILEVATO che, nel caso in esame, alla luce delle citate disposizioni, il trattamento di dati personali relativi all’interessato effettuato mediante la riproposizione on-line, sul sito Internet dell’editore resistente, dell’articolo che li contiene (sebbene in una forma che differisce dall’originale) quale parte integrante dell’archivio storico del quotidiano, non risulta in termini generali illecito, essendo riferito a notizie relative a fatti veri e di interesse pubblico e ciò, tanto al tempo della sua pubblicazione, quanto attualmente per chi opera una ricerca relativa alla vicenda, anche giudiziaria, in questione; ritenuto pertanto di dover dichiarare infondata, nel caso di specie, stante anche la liceità dell’originaria pubblicazione, la richiesta del ricorrente volta a ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano contenuti nel citato articolo;
RILEVATO tuttavia che vanno separatamente considerati i motivi legittimi di opposizione sostanzialmente argomentati dall’interessato, il quale ha rappresentato legittimamente la propria aspirazione affinché in rete, per mezzo delle "scansioni" operate automaticamente dai motori di ricerca esterni al sito dell’editore resistente, non restino associate perennemente al proprio nominativo le notizie oggetto dell’articolo pubblicato su "Il Corriere della Sera" più di dieci anni fa;
RITENUTO che tali motivi di opposizione appaiono meritevoli di specifica tutela, tenuto conto delle peculiarità del funzionamento della rete Internet che può comportare la diffusione di un gran numero di dati personali riferiti a un medesimo interessato e relativi a vicende anche risalenti nel tempo –e dalle quali gli interessati stessi hanno cercato di allontanarsi, intraprendendo nuovi percorsi di vita personale e sociale– che però, per mezzo della rappresentazione istantanea e cumulativa derivante dai risultati delle ricerche operate mediante i motori di ricerca, rischiano di riverberare comunque per un tempo indeterminato i propri effetti sugli interessati come se fossero sempre attuali; ciò, tanto più considerando che il successivo utilizzo degli esiti delle ricerche effettuate sulla rete Internet mediante i motori di ricerca può avvenire per gli scopi più diversi e non sempre per finalità di ricerca storica in senso proprio;
RITENUTO che, tenuto anche conto del tempo trascorso dalla vicenda oggetto degli articoli cui si riferisce l’odierno ricorso, una perenne associazione al ricorrente della stessa, nei termini predetti, comporta un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti (cfr. art. 2, comma 1, del Codice); ritenuto pertanto di dover dichiarare, nel caso di specie, parzialmente fondato il ricorso e di dover indicare, quale misura a tutela dei diritti dell’interessato, che la pagina web che contiene i dati personali del ricorrente oggetto del ricorso sia tecnicamente sottratta, all’atto della ricerca del nominativo del ricorrente, alla diretta individuabilità tramite i più utilizzati motori di ricerca esterni, pur restando inalterata nel contesto dell’archivo consultabile telematicamente accedendo all’indirizzo web dell’editore resistente (in modo che la stessa possa essere rinvenuta da coloro che la cerchino direttamente nell’archivio del giornale mediante il motore di ricerca interno a tale sito, avendone magari una pur vaga conoscenza);
RILEVATO che, alla luce dell’attuale meccanismo di funzionamento dei motori di ricerca standard, intendendo con ciò quelli a maggiore diffusione, la raccolta delle informazioni sulle pagine disponibili nel world wide web (fase di grabbing) è influenzabile dal solo amministratore di un sito web sorgente mediante la compilazione del file robots.txt, previsto dal "Robots Exclusion Protocol", o tramite l’uso dei "Robots Meta tag", secondo convenzioni concordate nella comunità Internet (avendo presente comunque come tali accorgimenti non siano immediatamente efficaci rispetto a contenuti già indicizzati da parte dei motori di ricerca Internet, la cui rimozione potrà avvenire secondo le modalità da ciascuno di questi previste);
RILEVATO comunque che l’Autorità si riserva di avviare sul tema un eventuale autonomo procedimento nell’ambito del quale, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e dei soggetti allo stesso interessati (ordine dei giornalisti, associazioni rappresentative degli editori, gestori dei motori di ricerca, ecc.), potranno essere valutate le molteplici implicazioni che la diffusione mediante la rete Internet di vasti archivi contenenti dati personali, seppur lecita, comporta per i soggetti cui gli stessi si riferiscono e per i loro diritti;
RITENUTO allo stato di dover ordinare, ai sensi dell’art. 150, comma 2, del Codice, a R.c.s. Quotidiani S.p.A. di adottare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea a evitare che da quel momento le generalità del ricorrente contenute nell’articolo pubblicato on line oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l’utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito Internet (anche, ad esempio, mediante predisposizione di distinte versioni o di differenti modalità di presentazione delle pagine web interessate a seconda dello strumento di ricerca utilizzato dagli utenti – motori di ricerca Internet o funzioni di ricerca interne al sito – o con modalità che l’Autorità si riserva, ove del caso, di valutare ai sensi dell’art. 150, comma 5, del Codice) e di dare conferma dell’avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro il medesimo termine;
RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara infondate le richieste del ricorrente volte a ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano contenuti nell’articolo oggetto del ricorso;
b) dichiara parzialmente fondato il ricorso in ordine all’opposizione manifestata dal ricorrente e ordina, quale misura a tutela dell’interessato ai sensi dell’art. 150, comma 2, del Codice, a R.c.s. Quotidiani S.p.A. di adottare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea a evitare che i dati personali del ricorrente contenuti nell’articolo pubblicato on line oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l’utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito Internet e di dare conferma dell’avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro il medesimo termine;
c) dichiara compensate le spese tra le parti.
Roma, 19 dicembre 2008
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento