Garante privacy, provv. 18 giugno 2009 – “Il Garante vieta la diffusione delle foto di Villa Certosa”

Le 27 riprese contenute nel compact disk relative all’interno del parco di Villa Certosa e delle abitazioni ivi situate configurano illecito trattamento dei dati personali, in quanto realizzate in violazione delle garanzie a tutela del domicilio. E invero non può disconoscersi all’interno del parco di Villa Certosa, e ancor più all’interno di abitazioni ivi situate, la natura di luogo di privata dimora, secondo la definizione che ne dà la corrente giurisprudenza (cfr., in relazione agli artt. 614 e 615-bis, primo e secondo comma, c.p.: Cass. pen. n. 1237/2006, Trib. Milano 17 novembre 1994, in Dir.inf., 1995, p. 373, secondo cui, ai fini della individuazione delle figure di “privata dimora” e “di sua appartenenza”, appare assolutamente indifferente il requisito della “visibilità” del luogo dall’esterno; vedi anche art. 3 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica)”
 
“… le immagini in questione sono state raccolte attraverso un uso non corretto di una tecnica invasiva (teleobiettivo); tale profilo di illiceità non viene meno per la circostanza che, su alcune di esse, sia stata, in un momento peraltro successivo, adottata una tecnica di mascheramento del volto, né per il fatto che le immagini medesime siano state successivamente rielaborate con appositi software”.
 
Con queste argomentazioni, il Garante per la protezione dei dati personali afferma, con provvedimento del 18 giugno 2009, “che il trattamento di queste immagini viola le disposizioni e i principi del Codice (artt. 1, 2, 11 e 136 ss.; v. anche art. 8 Conv. europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) e che tale illiceità si concretizza sin dal momento della raccolta delle immagini, tenuto conto delle modalità con cui la stessa è avvenuta”.
Dichiarata l’illiceità del trattamento medesimo, il Garante ha conseguentemente vietato, a chiunque sia o venga in possesso delle 27 immagini contenute nel compact disk, che ritraggono, nel contesto e con le modalità descritte in motivazione, persone all’interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni ivi situate foto suddette, ogni trattamento ed in particolare la loro diffusione.
“In caso di inosservanza del presente provvedimento” sottolinea il Garante “si renderà applicabile la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 162, comma 2 ter del Codice.
 
 
Valeria Falcone

Falcone Valeria

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento