Le Sezioni Unite con sentenza n. 33408 del 11/11/2021, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini dell’ammissibilità della domanda d’insinuazione proposta dall’agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l’avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/10, conv. con l. n. 122/10, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo.”
L’inadempimento del creditore
L’art. 2740 c.c. prevede che il debitore debba rispondere delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri e consente al creditore, in caso di inadempimento del debitore, di rivalersi su tutto il patrimonio di quest’ultimo, anche se composto da beni ulteriori o diversi rispetto a quelli presenti al momento dell’origine dell’obbligazione. Per tali ragioni, la responsabilità patrimoniale è altresì definita come garanzia generica, in contrapposizione alle garanzie patrimoniali, reali o personali, specificamente poste a tutela dell’adempimento. Tutti i creditori hanno pari diritto di soddisfarsi sul patrimonio di un medesimo debitore in sede esecutiva o nell’ambito delle procedure concorsuali.
Si veda anche:
- Autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo e interesse ad agire;
-
La competenza del giudice fallimentare a conoscere la prescrizione dei crediti tributari
La par condicio creditorum
L’art. 2741, co. 1., c.c., sancisce infatti il principio della par condicio creditorum, ossia del principio in base al quale, in mancanza di cause legittime di prelazione (pegno, ipoteca e privilegio), tutti i creditori concorrono sullo stesso piano, a prescindere dalla causa e data di origine del credito. L’ordinamento ha previsto a tutela dei creditori una serie di istituti che mirano a rafforzare la loro posizione nel rapporto obbligatorio che li lega al debitore. In particolare, si distingue tra garanzie personali e garanzie reali. Le prime (fideiussione, mandato di credito, anticresi e diritto di ritenzione, contratto autonomo di garanzia, lettera di patronage, polizza fideiussoria) offrono al creditore il potere di rivalersi su un patrimonio ulteriore rispetto a quello del debitore inadempiente, mentre le seconde (pegno e ipoteca) costituiscono diritti su beni del debitore a garanzia del credito e si caratterizzano dunque per il carattere di realità.
Nell’ultimo decennio il legislatore ha manifestato un crescente interesse in materia di tutela del credito. Merita in primo luogo segnalare la L. 30 giugno 2016, n. 119 (di conversione del d.l. n, 59/2016, “Decreto banche”), recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, la quale ha previsto alcuni strumenti volti ad una maggiore tutela del credito.
La ratio di tale riforma, in effetti, è stata indubbiamente quella di coordinare l’esigenza delle imprese di ottenere finanziamenti in modo più agevole; al tempo stesso, però, si mira alla tutela dei creditori, in favore dei quali sono stati previsti strumenti per un rapido soddisfacimento del credito anche attraverso procedure di recupero coattivo più snelle.
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La par condicio creditorum nella procedura fallimentare
La procedura fallimentare è volta ad assicurare il conseguimento della par condicio creditorum, poiché, a fronte dell’insolvenza, la soddisfazione del credito si traduce nell’ottenimento di una quota o di una percentuale di quanto ricavato dalla liquidazione, secondo l’ordine determinato dalle cause di prelazione, ai sensi dell’art. 2741 c.c. 6.1.- Sicché il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito (art. 52 l. fall.) e per parteciparvi occorre presentare domanda di ammissione al passivo (art. 93 l. fall.). Laddove, di regola, pendente il fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento (art. 51 l. fall.); e ciò anche se si tratta di crediti tributari iscritti a ruolo, in virtù dell’art. 16 del d.lgs. n. 46/99, che ha modificato l’art. 51 del d.P.R. n. 602/73, il quale prevedeva che «L’esattore può procedere alla espropriazione anche quando il debitore sia dichiarato fallito ovvero sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa».
L’oggetto dell’accertamento del passivo è dunque il diritto al concorso (art. 96, ult. comma, l. fall.); e il soddisfacimento propiziato dalla domanda d’insinuazione concerne la porzione concorsuale dei crediti vantati.
In caso di fallimento, dunque, non soltanto non viene in questione l’affidamento di somme all’agente per la riscossione, che è volto, appunto, al recupero coattivo, ma, a monte, il creditore neanche ha bisogno di munirsi di titolo idoneo a consentirgli l’esecuzione: egli ha, invece, in base all’art. 93 l. fall., l’onere di provare l’esistenza dei crediti che vanta, allegando i relativi documenti dimostrativi.
Qualora i crediti abbiano natura tributaria o previdenziale, la normativa fallimentare va poi a combinarsi con quella, speciale, per essi prevista. Se il debitore è fallito, quindi, l’ente creditore iscrive a ruolo il credito e l’agente per la riscossione provvede all’insinuazione nella procedura (art. 33 del d.lgs. 30 aprile 1999, n. 112). Il fallimento del contribuente, inoltre, determina fondato pericolo per la riscossione (tra varie, Cass. n. 11508/01; n. 12887/07; n. 5779/21), di modo che le imposte, gli interessi e le sanzioni possono essere iscritti nei ruoli straordinari per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se non definitivo (artt. 11, comma 3, e 15-bis del d.P.R. n. 602/73, in combinazione, peraltro, con l’art. 20 del d.lgs. n. 46/99). Il ruolo straordinario, in realtà, ha natura cautelare (Cass., sez. un., n. 758/17) e, in relazione al debitore sottoposto a fallimento, serve a incidere immediatamente sulla formazione dello stato passivo; sicché neanche occorre che a monte di esso vi sia un avviso di accertamento (Cass. n. 10787/06; n. 12887/07, cit.; n. 11234/11).
Quanto al credito previdenziale, poi, l’art. 24 del d.lgs. n. 46/99 non richiede che l’iscrizione a ruolo dei contributi o dei premi non versati avvenga necessariamente in base a un atto di accertamento (Cass. n. 3269/09; n. 4225/18; n. 21534/19), e comunque la subordina a un provvedimento esecutivo del giudice soltanto nel caso in cui l’accertamento sia stato impugnato davanti all’autorità giudiziaria (comma 3), limitandosi invece a richiedere la decisione del competente organo amministrativo nel caso in cui l’impugnazione sia stata proposta in sede amministrativa (comma 4).
Ai fini dell’ammissibilità della domanda d’insinuazione proposta dall’agente della riscossione
In sede concorsuale, dunque, il ruolo non rileva come titolo esecutivo perché non c’è attività espropriativa da compiere, ma serve a individuare, anche ai fini degli accessori, i crediti opponibili alla massa e i relativi privilegi (tra varie, Cass. n. 9441/19 e n. 18425/21). E altrettanto vale per l’estratto di ruolo, il quale, benché non sia atto impositivo, comunque contiene e, quindi, documenta gli elementi del ruolo (Cass. n. 19704/15, cit.). 9.1.- Queste sezioni unite (Cass., sez. un., n. 4126/12) hanno poi stabilito che neanche dall’art. 87, comma 2, del d.P.R. n. 603/72 si può ricavare che occorre il titolo esecutivo per l’insinuazione al passivo del fallimento. Al contrario, la disposizione in questione si limita a legittimare l’agente per la riscossione, qualora si sia aperta la procedura concorsuale in danno del debitore, a procedere esecutivamente comunque, avvalendosi del ruolo, ai fini dell’ammissione al passivo del credito: pure questa norma è quindi sorretta dall’intento di accelerare l’insinuazione al passivo.
D’altronde, si è da tempo chiarito, i crediti scaturiscono dall’inadempimento degli obblighi tributari, e, quindi, in dipendenza dell’insorgenza dei relativi presupposti, e non già a seguito degli avvisi di accertamento (Cass., sez. un., n. 4779/87; sez. un., n 9201/90; n. 13275/20; n. 28192/20; n. 8602/21; sez. un., nn. 21765 e 21766/21), né tampoco in base al ruolo, né per effetto della notificazione della cartella di pagamento (Cass. n. 6846/21). Sicché l’ente creditore ben può dimostrare il proprio credito con documenti diversi dal ruolo (Cass., sez. un., n. 4126/12, cit.).
E, anche in relazione ai crediti previdenziali, è costante il principio in base al quale, anche a fronte dell’illegittimità dell’iscrizione a ruolo, va esaminata nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale (tra varie, Cass. n. 12025/19). Del tutto irrilevante è, quindi, ai fini dell’insinuazione al passivo, che gli avvisi di accertamento e di addebito acquistino valore di titolo esecutivo.
E altresì irrilevante è che, a tali fini, essi siano notificati. La notificazione risponderebbe alla mera funzione d’informare il curatore della pretesa erariale o previdenziale (in termini, in riferimento alla notificazione della cartella di pagamento concernente crediti tributari, Cass. n. 6846/21, cit., e, con riguardo all’insinuazione al passivo di crediti previdenziali, Cass. nn. 12317/18, 20054/18, 700/19, 24589/19 cit.).
Questa funzione è, tuttavia, assolta dal deposito della domanda di insinuazione corredata, come nel caso in esame, dell’estratto di ruolo che menzioni gli atti in questione, e che consente, qualora siano ancora ammesse contestazioni, quanto ai crediti tributari, di proporre impugnazione dinanzi alle Commissioni tributarie in base all’art. 88, comma 2, del d.P.R. n. 602/73 (a meno che non si tratti di fatti sopravvenuti, ossia a valle dell’iscrizione a ruolo: Cass., sez. un., n. 34447/19; conf., n. 13767/21), e, in relazione a quelli previdenziali, d’integrare la documentazione giustificativa già prodotta, come emerge dall’art. 31 del d.lgs. n. 46/99 (al riguardo, tra varie, Cass. n. 29806/17; n. 29195/18).
Anzi, l’intimazione ad adempiere contenuta nell’avviso di accertamento e in quello di addebito, che giunge al debitore proprio in virtù della notificazione di essi, è addirittura incompatibile con l’esecuzione concorsuale e, in particolare, con l’art. 51 l. fall., proprio perché funzionale all’esecuzione individuale e, quindi, in contrasto con i principi della concorsualità.
Sicché va condiviso l’indirizzo, maturato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha sottolineato questa incompatibilità in relazione alla notificazione della cartella, quanto alla sua funzione di atto corrispondente al precetto di pagamento, ossia, appunto, d’intimazione ad adempiere (Cass. n. 11234/11; n. 15834/18; n. 25897/20; conf., in relazione all’art. 168 l. fall., Cass. n. 24427/08; coerente, n. 4564/20), irrilevante essendone la natura riscossiva e non esecutiva (come, invece, ritenuto da Cass. n. 22211/19, punto 6, e da Cass. n. 26491/20, punto 2.3).
La semplificazione della procedura di riscossione disposta dal d.l. n. 78/10, allora, non produce una complicazione di quella concorsuale, ma incide sulla sola esecuzione coattiva individuale. Per l’ammissione al passivo fallimentare è, invece, sufficiente, in base all’art. 87, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 e all’art. 93 l. fall., che l’agente della riscossione corredi l’istanza d’insinuazione dell’estratto di ruolo, che documenta, mediatamente, l’esistenza dell’atto che ne è posto a base (Cass. n. 14693/17; sulla sufficienza dell’estratto di ruolo ai fini dell’ammissione al passivo cfr. altresì, tra varie, anche Cass. nn. 18531/20 e 26896/20). 13.1.- Il motivo va allora accolto, poiché nel caso in esame è accertato che la domanda d’insinuazione è, per i crediti in questione, corredata di estratto di ruolo che menziona gli avvisi di accertamento e quelli di addebito di cui si discute.
Ne segue la cassazione del decreto impugnato per il profilo in questione, con rinvio al Tribunale di Nola in diversa composizione per nuovo esame, che andrà svolto alla luce del seguente principio di diritto: “Ai fini dell’ammissibilità della domanda d’insinuazione proposta dall’agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l’avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/10, conv. con l. n. 122/10, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo”.
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